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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00190 presentata da BASILE VINCENZO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19950202

La XII Commissione, Premesso che: la guardia medica e' un pubblico servizio nato a seguito della necessita' di fornire ai cittadini una sicurezza in caso di urgenza durante le ore notturne ed i giorni festivi; nel corso degli anni il servizio ha assunto una sua specificita' ed efficienza al punto che, oggi, alcune leggi nazionali lo definiscono come servizio pubblico essenziale e prestazione indispensabile, ed i cittadini dimostrano di servirsene in modo continuativo; si impegna il Governo a risolvere tale problema tenendo conto delle seguenti esigenze: Art. 1. 1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di guardia medica e' disciplinato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da apposita convenzione di durata triennale conforme agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi: a) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa per le ore di servizio svolte; b) definire una ulteriore quota spettante per eventuali prestazioni professionali urgenti. Art. 2. 1. Le regioni, nell'ambito delle competenze loro attribuite ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini di una ottimale organizzazione dell'area dei servizi di emergenza e di guardia medica, stabiliscono un rapporto di impiego con i titolari di incarico di guardia medica che abbiano maturato tale rapporto, a tempo indeterminato, da almeno cinque anni. Questi sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello della dirigenza del ruolo sanitario in soprannumero, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 2. Con regolamento, da emanare entro novanta giorni dalle data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita' di cui al comma 1. Art. 3. 1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: "e) concordare i compiti e le prestazioni da assicurare in base ad un compenso capitario per assistito definendo gli ambiti rimessi ad accordi di livello regionale, i quali dovranno prevedere le specificita' di settori aventi caratteristiche particolari e garantire la continuita' assistenziale giornaliera dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedi' al venerdi', e prevedere, altresi', le prestazioni da assicurare a pagamento in funzione delle prestazioni stesse". (7-00190)

 
Cronologia
sabato 28 gennaio
  • Politica, cultura e società
    Dopo che il 17° Congresso del MSI ha decretato lo scioglimento del partito, si svolge a Fiuggi il 1° Congresso di Alleanza Nazionale. Gianfranco Fini è eletto presidente.

giovedì 2 febbraio
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    Romano Prodi, economista ed ex presidente dell'IRI, annuncia la propria candidatura alle prossime elezioni politiche come Presidente del Consiglio alla guida di uno schieramento di centrosinistra, chiamato Ulivo.

venerdì 10 febbraio
  • Politica, cultura e società
    Le elezioni amministrative, che interessano oltre 10 milioni di elettori, registrano il successo della Lega Nord e un calo di DC e PSI.