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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07041 presentata da SAIA ANTONIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19950202

Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: a partire dal 1^ gennaio 1995, con l'entrata in vigore della legge finanziaria, sono stati fissati i criteri per individuare le categorie di cittadini esentati in tutto o in parte dalla partecipazione alla spesa sanitaria; in particolare al punto 16 dell'articolo 1 (esenzioni) si sancisce che, tra gli aventi diritto all'esenzione, vi sono "i disoccupati"; questo termine generico ha sollevato dubbi interpretativi nelle varie regioni e nelle USL attinenti a come dovessero essere correttamente individuati i soggetti da ascrivere alla categoria dei "disoccupati" cui concedere il beneficio delle esenzioni; a tale scopo il 4 gennaio c.a. si sarebbe svolta una riunione tra il Ministero della sanita', le regioni, i rappresentanti delle categorie dei medici di base e dei farmacisti, volta a chiarire questi dubbi interpretativi; questa riunione, che non puo' in alcun modo sostituirsi alla sede legislativa che e' costituita solo dal Parlamento Italiano, avrebbe sortito un criterio interpretativo secondo il quale per "disoccupati" si dovrebbero intendere solo i cittadini di eta' superiore ai 14 anni che avessero perso il lavoro nel corso dell'anno; tale interpretazione palesemente cervellotica ed illegittima contrasta con la chiarezza della lingua italiana per cui "disoccupato" e' chiunque "non ha un posto di lavoro per cui detta interpretazione" e' difforme dalla legge e chiunque ne diffonde i contenuti ne connette una evidente violazione i cui risvolti giuridici potrebbero anche investire la sfera penale; sembrerebbe invece, alla luce del preciso dettato legislativo, che nell'ambito dei nuclei familiari il cui reddito complessivo dell'anno precedente, sia stato inferiore ai 16 milioni aumentati a 22 milioni per il coniuge a carico del capo famiglia e di un ulteriore milioni per ogni figlio a carico, debbano essere esonerati dal pagamento dei tickets tutti i componenti che sono disoccupati, senza limitazione alcuna, riferita all'eta', o ad una precedente condizione lavorativa, o alla eventuale iscrizione alla lista di collocamento ecc. ecc., condizioni aggiuntive queste che non sono affatto richieste dalla citata legge e che quindi nessuna riunione, ancorche' ad alto livello, puo' rendere indispensabile ai fini del diritto all'esenzione -: se sia a conoscenza della citata riunione tenutasi il 4 gennaio 1995, e dei suoi contenuti; se sia vero che in questa riunione si e' deciso di dare alla legge l'interpretazione restrittiva per quanto attiene la categoria dei disoccupati cui estendere il beneficio dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; quale valutazione dia l'attuale Governo della norma in parola e in particolare, se ritenga che sia corretta l'interpretazione che sin qui se ne e' voluta dare; quali iniziative urgenti intenda adottare nel caso in cui ritenga che la predetta interpretazione non sia conforme al dettato della legge approvata dal Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica; se non ritenga necessario inoltre, in quest'ultimo caso, diramare disposizioni immediate in tutto il territorio nazionale affinche' vengano immediatamente revocate eventuali disposizioni che danno della legge una interpretazione distorta e venga invece adottato un criterio uniforme onde non venga imposto ai cittadini il pagamento di somme non dovute, cosa che potrebbe essere sanzionabile sotto diversi profili dal punto di vista giuridico. (4-07041)

In merito al problema posto con l'atto parlamentare summenzionato, deve precisarsi quanto segue. E' opportuno chiarire che una corretta interpretazione dell'articolo 1 - comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) riguardo al significato attribuibile al termine "disoccupati" previsto nel comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ivi sostituito, deve basarsi necessariamente, in mancanza di diverse ed esplicite previsioni della stessa legge, sull'accezione del termine desumibile dalle elaborazioni dei competenti organismi nazionali ed internazionali. In questo senso va ricordato che la definizione del "Bureau International du Travail" - B.I.T., utilizzata anche dall'ISTAT, considera "disoccupati" i soggetti, maggiori di 14 anni, che abbiano perso una precedente occupazione quali lavoratori dipendenti ed abbiano dichiarato esplicitamente: di essere alla ricerca di un'occupazione come dipendenti e di essere immediatamente disponibili a lavorare; di esser sul punto di iniziare un'attivita' di lavoro dipendente e di aver gia' trovato un'occupazione; di essere in procinto di iniziare un'attivita' in proprio e di aver gia' predisposto i mezzi per esercitarla. Questo fa apparire impraticabile proprio sotto il profilo giuridico l'estensione del diritto di esenzione dal pagamento del "ticket" (=quota di partecipazione alla spesa sanitaria) nei confronti dei cosiddetti "inoccupati", cioe' dei soggetti che, pur essendo iscritti nelle "liste di collocamento", non abbiano mai lavorato alle dipendenze di alcuno, sempreche' facciano parte di un nucleo familiare con un reddito, riferito al 1994, inferiore a 16 milioni ovvero a 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un milione in piu' per ogni figlio a carico. Non puo' ignorarsi, d'altra parte, che lo stesso Ministero del Tesoro, al momento di predisporre la Relazione tecnica di propria competenza per quantificare gli oneri connessi alla concessione, appunto, del beneficio dell'esenzione dal "ticket" a favore dei "disoccupati", si e' avvalso, non a caso, del relativo dato numerico riportato dall'ISTAT - secondo i criteri suesposti, nella Rilevazione ufficiale delle forze di lavoro in Italia. Pur comprendendo appieno, quindi, e condividendo sotto il profilo umano e sociale le motivazioni che hanno ispirato la tesi interpretativa esposta nell'interrogazione, non puo' evitarsi di rilevare che essa, in concreto, risulterebbe in aperto contrasto con l'attuale configurazione normativa del settore e, cio' che assume maggior rilevanza, sarebbe palesemente contraddittoria rispetto ai criteri di crescente rigore finanziario che contraddistinguono la stessa legge n. 724/1994 e che penalizzano non poco, purtroppo, ancora una volta, il settore sanitario. E' evidente, infatti, che un'estensione dell'ambito applicativo di detto beneficio oltre le previsioni del Legislatore determinerebbe inevitabilmente, nell'attuale congiuntura occupazionale quanto mai sfavorevole del nostro Paese, oneri finanziari ben superiori a quelli preventivati al riguardo dal Ministero del Tesoro. Il Ministro della sanita': Guzzanti.



 
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