Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07004 presentata da DEVETAG FLAVIO (LEGA NORD) in data 19950202
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: fra poche settimane verranno aggiornate in base all'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 le graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio 1995-1998 con l'inserimento del punteggio acquisito negli ultimi tre anni scolastici; il comma 17 dell'articolo 4 di detta ordinanza dispone che servizi prestati presso scuole non statali sono riconosciuti con effetto retroattivo dall'anno scolastico 1991/1992, con l'esclusiva condizione dell'indicazione del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, cosi' che molti insegnanti di Istituti non statali legalmente riconosciuti non potranno inserire il punteggio acquisito, in quanto carenti di tali contributi. La precedente ordinanza ministeriale n. 375 del 30 novembre 1991 prevedeva la valutazione del punteggio per l'insegnamento svolto in istituti legalmente riconosciuti a condizione che fossero indicati gli estremi del decreto di riconoscimento; gli insegnanti dell'Istituto per geometri, periti per il turismo e liceo artistico "Leonardo da Vinci" con sede a Belluno e Ponte nelle Alpi legalmente riconosciuto con decreto ministeriale del 26 maggio 1987 e decreto ministeriale del 10 maggio 1993 possiedono un contratto che non prevede la regolare assunzione, ma solo un rapporto di collaborazione continuativa e coordinata, ma non subordinata. Detti insegnanti avevano accettato queste condizioni e un beneficio economico irrisorio (9.000 lire all'ora con spese a carico) soprattutto per acquisire il punteggio relativo e la maggior parte di essi aveva anche rifiutato le supplenze nelle scuole statali per un senso di dovere verso gli allievi e la scuola. Da questa scelta quindi deriva un notevole danno non solo economico, ma anche in termini di punteggio viste le nuove disposizioni ministeriali. Inoltre con il versamento della "tassa sulla salute" gli insegnanti hanno rispettato l'unico obbligo che la legislazione impone loro in materia contributiva -: se, viste le considerazioni esposte, non ritenga di dover rivedere l'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 per quanto riguarda la retroattivita' della valutazione dei servizi prestati in scuole non statali, in quanto appare illogico valutare il servizio solo in funzione dei contributi previdenziali e assistenziali versati. Inoltre appare ingiusta la discriminazione con gli insegnanti che hanno prestato servizio in istituti legalmente riconosciuti per in possesso di un regolare contratto di assunzione. (4-07004)
Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si fa presente che il Ministero non ha mancato di riesaminare la disposizione contenuta nel 4^ comma, articolo 17, dell'Ordinanza n. 371 del 29 dicembre 1994, relativa al conferimento delle supplenze al personale docente, laddove si condiziona il riconoscimento del servizio prestato presso scuole legalmente riconosciute alla prova dell'avvenuto versamento dei prescritti contributi previdenziali ed assistenziali, con effetto dall'anno scolastico 1991/1992. Infatti, al fine di venire incontro alle richieste della categoria interessata, alla suddetta disposizione e' stata apportata una modifica, con la quale si prevede che la prova del versamento dei contributi in parola dovra essere fornita "con effetto dai servizi di insegnamento relativi all'anno scolastico 1994/1995", anziche' dall'anno scolastico 1991/1992. Al riguardo, istruzioni sono state impartite agli operatori scolastici con la circolare ministeriale n. 69 del 2 marzo 1995, con la quale sono stati trasmessi agli stessi uffici i provvedimenti relativi alle integrazioni e modifiche alle ordinanze in atto disciplinanti la materia. Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.