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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07009 presentata da CACCAVALE MICHELE (FORZA ITALIA) in data 19950202

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: il decreto 30 dicembre 1992, n. 503 relativo ai lavoratori dello spettacolo prevedeva che il numero dei contributi giornalieri costituenti l'anno di contribuzione convenzionale fosse elevato da 60 a 120 e che il numero di giornate lavorative a piu' alta contribuzione fosse portato da 540 a 1.900; in virtu' dello stesso decreto l'eta' pensionabile viene elevata da 30 a 35 anni di contribuzione e che l'ENPALS nel calcolare la media delle piu' alte giornate di contribuzione e' tenuta ad applicare il tetto massimo di 315.000 escludendo cosi' la parte della retribuzione eccedente detto importo; la stessa direzione generale della previdenza ed assistenza sociale - Divisione IX - con appunto per il gabinetto del Ministro datato 6 aprile 1994 avente per oggetto "la riforma del sistema pensionistico, decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 503: problematiche ENPALS" all'ultimo capoverso recita testualmente: "Al riguardo si osserva che l'elevazione del numero dei contributi giornalieri costituenti l'anno di contribuzione convenzionale appare eccessivamente penalizzante per i lavoratori interessati. In proposito si fa presente che i dati statistici rilevati dallo stesso Ente gestore della previdenza degli stessi lavoratori dello spettacolo (Ministero del lavoro, prot. n. 70 del 25 gennaio 1994) si rileva che il numero medio delle giornate lavorate dalle categorie interessate nel periodo 1986-1991 e' notevolmente inferiore al numero dei contributi giornalieri per il conseguimento dell'annualita' contributiva fissati dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 503 del 1992" -: se i Ministri interessati non ritengano di derogare all'applicazione del citato decreto fino all'approvazione della riforma del sistema previdenziale, per altro inderogabile, visto che quello attuale e' penalizzante ed oneroso ed incapace di assolvere ai princi'pi garantiti dalla Costituzione. (4-07009)

L'elevazione del numero dei contributi giornalieri costituenti l'anno di contribuzione convenzionale per gli assicurati ENPALS, disposta dal legislatore con decreto legislativo n. 503/92, e' intesa a garantire la correntezza delle prestazioni previdenziali degli enti gestori. Si fa presente, comunque, che l'aumento del numero dei contributi giornalieri di cui trattasi non ha, a breve, rilevanti riflessi sui requisiti contributivi degli assicurati in quanto detto aumento opera solo a far data dall'entrata in vigore del citato decreto n. 503. Pertanto si esprime l'avviso che non possa essere assecondata la richiesta fatta dalla S.V. Onorevole nell'interrogazione presentata, relativamente alla possibile deroga all'applicazione del suddetto decreto. Quanto sopra anche perche' e' in corso un riesame di carattere strutturale della normativa previdenziale ENPALS, stante l'intervenuta esigenza di assicurare l'equilibrio gestionale del Fondo al momento gravemente compromesso. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.



 
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