Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06978 presentata da DEVETAG FLAVIO (LEGA NORD) in data 19950202
Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per sapere - premesso che: nella provincia di Belluno data la sua irregolare e ben nota conformazione orografica tipica delle zone di montagna molti paesi e villaggi si trovano in una situazione penalizzante in quanto ne' con antenne terrestri ne' con quelle da satellite riescono a ricevere segnali TV poiche' gli esistenti ripetitori sono inidonei alla distribuzione dei segnali in localita' poste in zone di impossibile ricezione; le normative europee prevedono l'installazione di ripetitori con funzione di commutazione dei segnali da via satellite in terrestre senza particolari adempimenti sfruttando la banda da 2,5 a 2,7 GHz senza peraltro interferire sulle altre frequenze; 41 nuclei familiari residenti nella frazione di Carpen in comune di Quero per poter accedere alla pluralita' delle informazioni e alla fruizione di spettacoli televisivi alternativi alle tre reti RAI avevano provveduto a loro spese alla installazione di un sistema di ricezione sfruttando la banda da 2,5 a 2,7 GHz; il 18 ottobre 1994 il predetto sistema e' stato sottoposto a sequestro da parte del compartimento della Polizia Postale di Venezia a seguito del decreto del 17 ottobre 1994 della Procura della Repubblica di Belluno; altri nuclei familiari residenti nel comune di Vas e in altri comuni del Feltrino hanno manifestato la volonta' di installare analoghi ripetitori peraltro da tempo utilizzati in molte localita' nazionali senza incorrere in problemi giudiziari o autorizzativi di sorta, ma si sono bloccati in conseguenza al sequestro avvenuto nella frazione di Carpen -: se esistano delle normative ostative e se, nelle more di una regolamentazione nazionale della materia, non sia opportuno favorire l'installazione di tali ripetitori che senza interferire sulle altre frequenze consentono la distribuzione di segnali TV in piccoli centri abitati non serviti da ripetitori terrestri, nel chiaro intento di soddisfare le aspettative delle popolazioni che si trovano in penalizzanti situazioni di ricezione dei segnali. (4-06978)
Al riguardo si conferma che nella zona indicata dalla S.V. onorevole nell'atto parlamentare in esame e' stato operato, da parte della Polizia postale di Venezia, il sequestro di un sistema di ricezione da satellite a mezzo di parabole, di programmi televisivi irradiati da reti nazionali private. Tali programmi, una volta ricevuti, venivano poi ritrasmessi sulla banda di frequenza da 2,5 GHz a 2,7 con ripetitori abusivi, sia per quanto riguarda le frequenze utilizzate, non destinate alla radiodiffusione, sia perche' cio' configurava una detenzione di apparecchiature radioelettriche senza concessione o autorizzazione, in violazione dell'articolo 30 della legge n. 223/90. I soggetti che hanno posto in essere tale attivita', inoltre, commercializzavano le apposite apparecchiature di ricezione, con evidente scopo di lucro. Nel far presente che le zone interessate sono regolarmente servite dalle tre reti RAI, si significa, che la medesima concessionaria e' impegnata a garantire il miglioramento della qualita' del servizio e la copertura del territorio nazionale come previsto dalla vigente convenzione. In merito alla possibilita' di installare ed esercire impianti ripetitori privati destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico si rammenta che tale attivita' e' assoggettata al rilascio di una preventiva autorizzazione come stabilito dall'articolo 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dall'articolo 33 del decreto ministeriale 16/7/75, recante il regolamento di attuazione. Per quanto riguarda, invece, la ripetizione dei programmi televisivi dei concessionari privati, sia nazionali che locali, si fa presente che la normativa vigente non contempla tale possibilita' e, pertanto, gli stessi, se posti in essere, devono ritenersi vietati ai sensi dell'articolo 195 del Codice postale, come modificato dall'articolo 30 della legge 223/90. Si rammenta, infatti, che i concessionari privati, sono abilitati a trasmettere unicamente sulla base degli impianti di radiodiffusione e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della ripetuta legge 223/90, cosi' come stabilito agli articoli 1 e 2 della legge 422/93. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.