Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07015 presentata da PATARINO CARMINE SANTO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19950202
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e telecomunicazioni. - Per sapere - premesso che: all'emittente Blustar Tv, con provvedimento del 5 ottobre 1994, il Garante per la radiodiffusione ha comminato una spesa pecuniaria pari a duecento milioni di lire, per presunta violazione alla Legge n. 515 del 10 dicembre 1993; il provvedimento succitato riguarda uno spazio elettorale, considerato come spot, commissionato dai rappresentanti di alleanza democratica e che il dottor Andrea Acquaviva, rappresentante regionale dello stesso movimento ha dichiarato che il messaggio in questione e' l'estrema sintesi del programma elettorale proposto; il comitato regionale pugliese per il servizio radiotelevisivo si e' espresso contro l'interpretazione del Garante, senza pero' alcun risultato, definendo lo spazio in questione come "un programma di informazione in spazi ugualmente disponibili per tutti i movimenti politici partecipanti alla campagna elettorale" e indicando "come vistosamente eccessiva la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta ove si pensi che l'emittente Blustar ha un campo d'azione operativo limitato e che in questo caso viene penalizzata al pari di una emittente a livello nazionale"; come riportato nella memoria difensiva in sede di appello, presentato al pretore di Taranto, che ha disposto la sospensione del provvedimento, anche non vi sia una violazione del dettato costituzionale in tale provvedimento ed in particolare l'articolo 15 della legge n. 515 del 1993, viola gli articoli 3, 21 e 41 della Costituzione, con il risultato di favorire di fatto l'impresa pubblica ed i gruppi imprenditoriali che si trovino in posizione dominante all'interno del mercato nazionale -: se non ritengano opportuno porre allo studio una modifica della vigente normativa in materia, ed in particolare dell'articolo 15 legge 515 del 1993 e se non ritengano, una volta deciso di modificare la normativa, provvedere ad una sanatoria per i casi precedenti, che tenga conto dell'incongruenza delle sanzioni rispetto alle modeste risorse delle emittenti locali ed al loro limitato campo d'azione. (4-07015)
Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica che il provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti dell'emittente televisiva locale Blustar, e' stato motivato dalla messa in onda - il giorno 17 marzo alle ore 22.32 - da parte della citata emittente, di uno spazio di propaganda elettorale a favore delle liste di Alleanza democratica. Poiche' nel contenuto del messaggio trasmesso non e' stato possibile ravvisare alcuna indicazione, sia pure succinta, circa il programma della citata forza politica ma soltanto affermazioni aventi natura di meri slogans, lo spazio e' stato considerato come spot pubblicitario vietato dalle norme di cui alla legge n. 515/1994. Come e' noto l'articolo 15 della predetta legge prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie il cui ammontare e' diversificato, oltre che variabile, da un massimo ad un minimo a seconda del momento in cui avviene la violazione; in particolare l'importo previsto va da una misura minima di lit. 50.000.000 ad una massima di lit. 200.000.000 se la violazione avviene fra il trentesimo ed il ventunesimo giorno aumentata del doppio (lit. 150.000.000 a lit. 600.000.000) se la violazione avviene tra il ventesimo e l'undicesimo giorno e' aumentata del triplo (da lit. 200.000.000 a lit. 500.000.000) se la violazione si verifica negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento di elezioni. Poiche' la violazione contestata all'emittente Blustar si e' verificata il decimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (27-28 marzo 1994) l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha applicato l'importo minimo previsto per tale decade. Eventuali modifiche alla normativa vigente volte a determinare l'entita' delle sanzioni in relazione al tipo di violazione posta in essere, al bacino di utenza servito dall'emittente, nonche' a stabilire sanzioni piu' contenute per i casi di violazione di tipo prettamente formale o procedimentale potranno essere avanzate e discusse dal Parlamento in occasione della revisione della regolamentazione concernente la materia in questione. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.