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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07000 presentata da ARDICA ROSARIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19950202

Al Ministro del tesoro. - Per sapere - premesso che: i dipendenti dell'ex ONMI, Ente soppresso con legge n. 698 del 1975, hanno effettuato - a suo tempo - l'opzione prevista dall'articolo 2 del regolamento per il trattamento di quiescenza adottato il 27 marzo 1969, approvato con D.I. n. 3009/822 del 5 agosto 1969, ai fini dell'iscrizione alla CPDEL per il trattamento pensionistico; tale scelta fu assunta senza pregiudizio per la liquidazione dell'indennita' di buonuscita da pagare da parte dell'Opera alla cessazione del rapporto, poiche' la stessa ONMI, con circolare n. 881 del 16 giugno 1971, fece sapere a tutto il personale in servizio che l'esercizio della facolta' di iscriversi alla CPDEL presso il Ministero del tesoro non avrebbe in nessun caso comportato alcuna rinunzia all'indennita' di buonuscita per i dipendenti che ne avevano gia' maturato il diritto, tant'e' che gli uffici del personale continuarono ad operare gli accantonamenti con trattenute sullo stipendio (2,50 per cento) e con il contributo a carico dell'opera; dopo la soppressione dell'ONMI, l'INADEL - incaricato per legge a pagare le indennita' maturate dai dipendenti, trasferiti ad altri Enti locali - al momento della cessazione del servizio, si e' rifiutato di versare l'indennita' di buonuscita per tutti coloro che avevano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2 del citato regolamento per il trattamento di quiescenza del personale ONMI, sostenendo che l'esercizio di tale facolta' avrebbe comportato la rinunzia a quella indennita'; l'interpretazione della norma regolamentare, in aperto contrasto con quella fornita dall'ONMI, e il comportamento di fatto da questa seguito, e' stata cagionevole di rilevanti danni a carico dei lavoratori, che si sono cosi' visti privati di una parte del trattamento di fine rapporto sul quale avevano fatto sicuro affidamento al momento dell'esercizio dell'opzione, danni di cui dovrebbe eventualmente rispondere il Ministero del tesoro, Ufficio liquidazioni ex ONMI (Legge 4 dicembre 1966, n. 1404), quale successore ex lege dell'Ente soppresso, e l'INADEL medesimo, che sebbene abbia ricevuto i fondi dal Ministero del tesoro, rifiuta il pagamento di quanto dovuto -: quali provvedimenti si intendano adottare per rendere giustizia ai dipendenti dell'ex ONMI ai quali non e' stata corrisposta l'indennita' di buonuscita, contrariamente a quanto e' stato fatto per tutti gli altri lavoratori. (4-07000)

Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il trattamento di fine rapporto del personale gia' dipendente della soppressa Opera Nazionale Maternita' e Infanzia (ONMI). Al riguardo, sentito il Ministero del Lavoro, si fa presente che la legge 28 dicembre 1975, n. 698, modificata con legge 1^ agosto 1977, n. 563, nel disporre lo scioglimento dell'ONMI con decorrenza 31.12.75 ha previsto il trasferimento del personale dipendente dal disciolto Ente allo Stato ovvero ad Enti Locali. Per il personale trasferito ad Enti Locali, la suddetta legge ha altresi' disposto l'iscrizione ai fini pensionistici alla CPDEL e ai fini del trattamento di fine rapporto all'INADEL. In particolare il trattamento di fine rapporto - in aggiunta a quello pensionistico erogato dalla CPDEL - e' liquidato agli interessati da parte dell'INADEL con le seguenti modalita': nella misura stabilita dal proprio ordinamento, per i periodi di servizio resi presso gli Enti di destinazione; nella misura stabilita dal Regolamento dell'ONMI, per i periodi di servizio prestati presso detto Istituto. Tale Regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'ONMI ed approvato con decreto interministeriale del 5 agosto 1969, prevedeva che i dipendenti assunti a decorrere dal 6.10.1967 venissero iscritti alla CPDEL ai fini del trattamento di quiescenza e avessero diritto ad una indennita' di anzianita' ai fini del trattamento di previdenza (liquidazione). Lo stesso Regolamento prevedeva, inoltre, che i dipendenti gia' in servizio alla citata data del 6.10.67 conservassero l'iscrizione all'INPS ai fini del trattamento di quiescenza e il trattamento di previdenza (indennita' di anzianita' e indennita' di buonuscita) stabilito dal Regolamento precedentemente in vigore. A questi ultimi dipendenti era concessa, tuttavia, la facolta' di optare, nel termine di cinque anni, per l'iscrizione alla CPDEL conservando, ai fini del trattamento di previdenza, il diritto all'indennita' di anzianita', ma perdendo, viceversa, il diritto all'indennita' di buonuscita, liquidando quanto gia' maturato a tale titolo. Le disposizioni di detto Regolamento, sulla base delle leggi n. 698 del 1975 e n. 563 del 1977, sono divenute parte integrante della disciplina legislativa relativa al trattamento di fine servizio del personale gia' dipendente dall'ONMI e pertanto, nei riguardi di coloro che abbiano esercitato la prevista opzione per l'iscrizione alla CPDEL, l'indennita' di anzianita' maturata al momento del trasferimento all'Ente di destinazione (essendo la sola spettante, in base al Regolamento), costituisce l'unico trattamento di fine servizio liquidabile dall'INADEL. Viceversa, l'indennita' di buonuscita, maturata per lo stesso periodo, compete, in aggiunta a quella di anzianita', soltanto al personale non optante per la CPDEL. Nei termini sopra indicati si sono espressi la Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili - con sentenza n. 5187 del 16 novembre 1990 e il Consiglio di Stato - Sez. I parere n. 454/79. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Vegas.



 
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