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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06973 presentata da PROCACCI ANNAMARIA (PROG.FEDER.) in data 19950202

Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 dell'11 febbraio 1980, veniva riconosciuta la denominazione tipica del formaggio "Mozzarella di bufala" ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, recante disposizioni per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi; il citato decreto 28 settembre 1979, oltre a determinare il disciplinare di produzione, sanciva che il formaggio Mozzarella di bufala poteva essere prodotto esclusivamente nel territorio nazionale con latte intero di bufala prodotto nell'ambito del detto territorio; in data 13 luglio 1981 veniva costituito dai maggiori caseifici produttori del formaggio Mozzarella di bufala il consorzio nazionale per la tutela del formaggio Mozzarella di bufala; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 1993, veniva riconosciuta la "denominazione di origine" al formaggio Mozzarella di bufala campana e venivano fissate le aree geografiche di provenienza del latte e di elaborazione del formaggio oltre a determinare il disciplinare di produzione del prodotto divenuto DOC; l'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 1993 espressamente abrogava il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 che aveva introdotto la denominazione tipica del formaggio "Mozzarella di bufala"; l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 1993 riconosce la denominazione "Mozzarella di bufala campana" esclusivamente ai formaggi prodotti con latte di bufala intero provenienti da bufale allevate nelle zone geografiche specificate; l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 1993 riconosce la denominazione "Mozzarella di bufala campana" ai soli formaggi prodotti con latte di bufala a condizione che siano indicate la zona di provenienza del latte di trasformazione (Allevamenti) e la zona di elaborazione del formaggio (caseifici); cosi' come disposto dal Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e' in corso presso la CEE la domanda di registrazione del prodotto Mozzarella di bufala campana come prodotto DOP (denominazione di origine protetta) inoltrata dal ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; la richiamata legislazione italiana e Comunitaria in materia di prodotti a denominazione di origine controllata (DOC) e a Denominazione di Origine Protetta (DOP), secondo la nuova formulazione introdotta dal Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, ha come scopo primario quello di tutelare i prodotti agricoli o alimentari identificabili in relazione alla loro origine geografica, in particolare in zone piu' svantaggiate e periferiche, al fine di favorire, attraverso la diversificazione della produzione agricola, la promozione ed incremento di prodotti di "qualita'" aventi determinate caratteristiche controllate. Tali obiettivi, perseguiti dal legislatore italiano e favoriti dalla Comunita' Europea, assicurano indirettamente una positiva ricaduta sul mondo agricolo e rurale, con il duplice risultato di migliorare da un lato il reddito degli agricoltori e dall'altro di favorire la permanenza delle popolazioni rurali nelle suddette zone di produzione dei prodotti di origine protetta. Inoltre le richiamate disposizioni di legge assicurano una tutela immediata e diretta dei consumatori che possono orientare i loro acquisti verso prodotti a denominazione di origine controllata e protetta che offrono una seria garanzia sui metodi di fabbricazione e sull'origine delle materie prime oggetto di trasformazione; il prodotto "Mozzarella di bufala campana" e' stato riconosciuto a Denominazione di Origine Controllata (DOC) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 1993 proprio per le sue caratteristiche organolettiche e merceologiche derivate prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti in determinate zone geografiche della Regione Campania in Provincia di Benevento, Caserta, Napoli e Salerno e nella Regione Lazio in Provincia di Frosinone e di Latina ed in alcune aree anche della Provincia di Roma; da una recente statistica, effettuata su rilevazione dati ISTAT al 1^ dicembre 1992 pubblicata dalla Associazione Italiana Lattiero-Casearia, risulta che il 96,7x del totale dei capi di bestiame bufale destinati alla produzione di latte e' allevato in aziende agricole site nella Regione Campania (81x) e nel basso Lazio (15,7x); sempre da stime pubblicate dalla Associazione Lattiero-Casearia si puo' rilevare che su una produzione totale di 1.400.000 q.li di latte di bufala circa il 72x, nell'anno 1993, e' stato utilizzato per impiego industriale; tali dati non possono che confermare le notevoli dimensioni e che la filiera lattiero-casearia del prodotto di bufala riveste importanza notevole nell'ambito dell'economia agro alimentare della Regione Campania e di alcune Provincie del basso Lazio. Tali rilevazioni statistiche confermano, inoltre, i dati in possesso di codesto Consorzio con una stima per l'anno 1994 di circa 140.000 capi di bestiame bufala allevati nell'area del DOC e di piu' di 400 aziende casearie di produzione del formaggio Mozzarella di bufala campana con un indotto di mano d'opera stimabile in piu' di 10.000 addetti; la legge 10 aprile 1954, n. 125 sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi proibisce ogni abuso delle Denominazioni Protette espressamente vietando l'uso delle denominazioni di origine o tipiche riconosciute, le alterazioni oppure le parziali modificazioni con aggiunte, anche indirette di termini rettificativi, come "tipo" "uso" "gusto" o simili, tali, insomma, da indurre in inganno il consumatore; l'articolo 13 del Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 ha approntato una tutela delle denominazioni registrate contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione e qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole, sempre finalizzata a salvaguardare la buona fede dell'acquirente; nonostante i divieti sanciti dalla Legislazione Italiana e Comunitaria, numerosissimi caseifici siti sia nell'area del DOC che al di fuori di tale area geografica commercializzando formaggi prodotti con latte di bufala utilizzano la denominazione di "Mozzarella di bufala" abrogata dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 1993; risultano all'interrogante prese di posizione di alcuni funzionari dirigenti di codesto Ministero Div. VI Politiche Agricole ed Agro Industriali Nazionali i quali, con una interpretazione veramente sorprendente e personalissima attribuita alla attuale normativa in materia di prodotti a denominazione protetta, in occasione di un incontro tenutosi il 14 marzo 1994 presso codesto Ministero con i rappresentanti del Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala Campana ebbero ad affermare che la denominazione "Mozzarella di bufala" non sarebbe difendibile sia a livello nazionale che comunitario poiche' tale prodotto potrebbe "tranquillamente" ricevere una "attestazione di specificita'" e quindi potrebbe essere prodotto in tutti i paesi della CEE; la posizione assunta dai predetti funzionari e recepita dal NOC-Repressioni Frodi, non trova alcun fondamento giuridico a suo sostegno; parimenti codesto Ministero non ha emanato, come richiesto, alcuna circolare o disposizione tesa ad evitare le lamentate violazioni di legge neanche a seguito di espressa diffida ricevuta dalla regione Campania inviata in data 9 maggio 1994 (Prot. 5269 Giunta Regionale Campania); il protrarsi di tale situazione di incertezza e illegittimita' nel settore della Mozzarella di bufala ed in mancanza di un tempestivo e incisivo intervento di codesto Ministero in sintonia con quanto richiesto, oltre a costituire una aperta violazione alla normativa innanzi richiamata rischierebbe di mettere in crisi tutta la filiera del comparto lattiero-caseario del prodotto mozzarella di bufala con danni irreparabili per l'economia di vaste aree dell'Italia Meridionale; l'utilizzazione indiscriminata e incontrollata della denominazione protetta per la commercializzazione di prodotti a base di latte di bufala, al di fuori o all'interno delle aree DOP, avrebbe come immediata conseguenza quella di far proliferare in tutta Europa la produzione di "Mozzarella di bufala" con danni non solo alla economia delle aree protette ma, questa volta, all'economia agricola nazionale. E' noto, infatti, a codesto Ministero che gli allevamenti dei Paesi dell'Europa centrale, grazie alle loro economie piu' forti ed ai pascoli piu' ricchi, riescono a produrre latte a costi molto piu' bassi rispetto a quelli italiani, per cui consentire l'uso della denominazione "Mozzarella di bufala" anche per prodotti provenienti da Regioni italiane al di fuori dell'area DOP finirebbe per favorire e legittimare la produzione di tale formaggio in tutta Europa con la conseguenza di assistere in poco tempo ad una massiccia importazione in Italia di prodotti "Mozzarella di bufala" di provenienza comunitaria a prezzi sicuramente piu' bassi; recentemente il Consiglio della Regione Campania ha approvato un ordine del giorno in cui si ribadisce la necessita' di tutela della mozzarella di bufala campana da ogni contraffazione -: se il ministro non ritenga urgente ed opportuno adottare misure volte a tutelare il marchio del formaggio "Mozzarella di bufala Campana"; se il ministro intenda emanare immediate disposizioni al Nucleo Operativo Centrale (NOC) dell'Ispettorato Centrale-Repressioni Frodi di codesto Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali al fine di intensificare l'azione di prevenzione, controllo e repressione di tutti gli abusi sino ad oggi perpetrati ai danni dell'intero comparto lattiero-caseario della mozzarella di bufala campana; se infine non ritenga di prendere posizione tesa a sostenere e difendere presso la Comunita' Economica Europea il prodotto di origine protetta "Mozzarella di bufala campana" che il Governo italiano ha ritenuto meritevole di tutela. (4-06973)

 
Cronologia
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    Dopo che il 17° Congresso del MSI ha decretato lo scioglimento del partito, si svolge a Fiuggi il 1° Congresso di Alleanza Nazionale. Gianfranco Fini è eletto presidente.

giovedì 2 febbraio
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    Romano Prodi, economista ed ex presidente dell'IRI, annuncia la propria candidatura alle prossime elezioni politiche come Presidente del Consiglio alla guida di uno schieramento di centrosinistra, chiamato Ulivo.

venerdì 10 febbraio
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