Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07020 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19950202
Ai Ministri dell'interno, della difesa, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro. - Per sapere - premesso che: e' ritornata sulla stampa cittadina - la vigilia del S. Natale 1994 - la notizia della notifica del provvedimento della Prefettura di Genova relativo allo sfratto di alcuni ex appartenenti al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato; il provvedimento in questione, che riguarda alcuni appartamenti ubicati nel quartiere genovese di S. Eusebio, fa seguito ad altri casi simili verificatisi in tutta Italia e determinati da interpretazioni contrastanti circa il fatto che gli immobili costruiti in base alla legge 6 marzo 1976, n. 52 costituiscano o meno "alloggi di servizio" - e come tali soggetti al vincolo dell'utilizzo solo per personale in servizio e ad esclusione di quelle non piu' in servizio - ed in particolare se questa disposizione vada considerata specificatamente rivolta alle Province a Statuto speciale di Trento e Bolzano, come previsto dall'articolo 5 di detta legge, ovvero da estendersi indiscriminatamente a tutto il territorio nazionale; la legislazione in materia e' costituita principalmente da: 1) decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1955, recante "Norme regolamentari per l'assegnazione e la gestione degli alloggi costruiti dall'INCIS (Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato) da assegnare in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza"; 2) decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1961, n. 906, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 13 settembre 1961, recante "Norme integrative al regolamento 27 novembre 1954, n. 1406, ai fini della legge 18 marzo 1959, n. 134, concernente la costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS), di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei Carabinieri"; 3) legge 6 marzo 1975, n. 52, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 75, del 22 marzo 1976, recante "Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'arma dei Carabinieri, del corpo della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato"; 4) legge 24 dicembre 1993, n. 560, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, recante "Norme in materia di alimentazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"; in tuttta questa legislazione non vengono nominati, se non l'articolo sopra citato (articolo 5, legge 6 marzo 1976, n. 52, per le Province di Trento e Bolzano), tali alloggi come "di servizio" ma come "da assegnare in locazione semplice", e a sostegno di questa interpretazione vi e' il fatto che anche la legge n. 560 del 1993 indica tali alloggi come alienabili -: quale sia la posizione in proposito dei Ministri interrogati e quali iniziative intendano assumere per una chiarificazione del problema. (4-07020)