Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00187 presentata da TANZARELLA SERGIO (PROG.FEDER.) in data 19950202
La XII Commissione, premesso che: la legge 9 gennaio 1989, n. 13 detta le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati; il Ministro dei LL.PP. ha emanato il decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, di attuazione dell'articolo 1 della citata legge, contenente le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata; la legge n. 13 del 1989 - profondamente innovativa riguardo alla possibilita' di eliminare barriere architettoniche all'interno di abitazioni e spazi condominiali, frequentati da disabili, anche in presenza dell'opposizione dei condomini - era subito apparsa molto interessante laddove prevedeva la possibilita', da parte di portatori di handicap, di ottenere, previa motivata e documentata domanda, un finanziamento per l'abbattimento delle barriere che impedissero la fruizione completa del proprio alloggio; per finanziare tali richieste lo Stato avrebbe predisposto apposita voce nel proprio bilancio; dopo un iniziale stanziamento di 20 miliardi per gli anni 1989, '90 e '91, il finanziamento effettivamente giunto alle regioni e' quello irrilevante della Finanziaria del '93 che prevedeva per il 1994 due miliardi da dividersi tra le regioni, per fronteggiare le istanze giacenti, in itinere e quelle future, con le ovvie conseguenze che molti disabili, confidando sui contributi pubblici, si sono indebitati e altri, nonostante gravi condizioni di disagio, hanno rinunciato a presentare quella che appariva una vana richiesta; nessuno sforzo e' stato compiuto all'interno dell'ultima legge Finanziaria, per arricchire la voce di bilancio in questione; inoltre, la legge quadro sull'handicap n. 104 del 1992 all'articolo 9 prevede il servizio di aiuto personale, diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale, specificando che il servizio di aiuto puo' avvalersi dell'opera aggiuntiva di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta; impegna il Governo ad affrontare in maniera definitiva la complessa problematica delle persone disabili che subiscono quotidianamente abusi in violazione palese delle normative vigenti; a reperire risorse economiche per l'attuazione piena delle leggi in vigore, dando cosi' risposta alle istanze presentate dai disabili e, nello stesso tempo, incoraggiando le richieste di finanziamento da parte di disabili bisognosi; a programmare la possibilita', dietro richiesta nominativa, di assegnare a persone disabili gravi e gravissime, tre obiettori di coscienza sulle 24 ore. (7-00187)