Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07083 presentata da BERNARDELLI ROBERTO (LEGA NORD) in data 19950203
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i comuni subiranno un aggravio di costi e tempi d'attesa per l'espletamento dei concorsi pubblici; la normativa posta in essere prevede altresi' un iter di difficile applicazione; tutto cio' urta contro il principio di snellezza ed efficienza del pubblico impiego oltre ad ostacolare praticamente concorsi che stavano per essere banditi -: quali iniziative intenda intraprendere affinche' vengano rimossi gli "ostacoli" introdotti con il citato decreto del Presidente della Repubblica. (4-07083)
La problematica evidenziata nel presente atto di sindacato ispettivo e' condivisa da questo Ministero, infatti risulta difficile attivare, con funzionalita' ed economicita' di gestione, le procedure relative alle assunzioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, in quanto le stesse vanificherebbero la "liberalizzazione" delle assunzioni per i comuni strutturalmente non deficitari, disposta recentemente dai decreti-legge n. 376, n. 492, n. 574, n. 676 del 1994 e n. 33 del 1995. L'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142 attribuisce allo statuto comunale il compito di determinare le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente, il successivo articolo 51, comma 1 prevede una autonoma disciplina regolamentare dei comuni e delle province, in conformita' allo statuto, per l'organizzazione degli uffici e dei servizi. Considerato che la citata legge n. 142 del 1990 e' una legge di principi fondati sull'articolo 128 della Costituzione, appare evidente che il riferimento alle autonomie locali contenuto nell'articolo 1 del decreto legistativo 3 febbraio 1933, n. 29, il quale prevede che le disposizioni normative contenute nel medesimo "disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali", ha significato di riconoscimento della specifica potesta' regolamentare in materia di organizzazione. Tale potesta' deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalita' e capacita' di gestione ed indubbiamente rientrano in essa le modalita' di attuazione dell'accesso agli impieghi, considerando che la stessa materia e' prevista nel decreto legislativo n. 29 del 1993, nell'ambito del titolo concernente l'organizzazione. Cio' posto, questa amministrazione ritiene che le prescrizioni del citato regolamento, operante indubbiamente sul modello organizzativo statuale, non possano trovare immediata applicazione agli enti locali, considerata la struttura organizzativa dei medesimi estremamente complessa e diversificata a seconda della fascia demografica di appartenenza; in tal senso e' sufficiente ricordare la distinzione tra enti locali superiori o inferiori a 10.000 abitanti ai fini della rilevazione dei carichi di lavoro, nonche' il criterio di eccedenza del personale fondato sul rapporto dipendenti-popolazione. Le considerazioni suesposte sono state recentemente poste all'attenzione del Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di enucleare un orientamento comune dei Ministeri con diretta competenza sull'organizzazione del personale degli enti locali. In particolare, e' stato evidenziato il problema dell'applicabilita' agli enti locali della composizione delle commissioni esaminatrici, cosi' come regolate dall'articolo 9, comma 2, del succitato regolamento. Considerata infatti l'organizzazione degli enti locali, soprattutto di quelli di piccole e medie dimensioni, pare estremamente complessa e poco funzionale la composizione delle citate commissioni, effettuata utilizzando inderogabilmente le figure previste dal summenzionato articolo 9, comma 2. Il citato Dipartimento della Funzione Pubblica ha fatto conoscere che l'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 487 del 1994 non si applica agli enti locali, atteso che per tali enti continua ad operare la normativa di cui all'articolo 51, comma 3, della legge n. 142 del 1990. Una difficolta' che, invece, non puo' essere superata in via amministrativa, riguarda la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede, anche per gli enti locali, la pubblicazione dei bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale. Cio' consente a tutti i cittadini in possesso dei requisiti richiesti dal bando di partecipare ai vari concorsi pubblici, assicurando cosi' la trasparenza nel reclutamento del personale. E' stato comunque precisato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel caso di piccoli comuni, al fine di contenere i relativi oneri finanziari, puo' riguardare il solo avviso di concorso, il che consente a coloro che fossero interessati di prendere visione dell'intero bando presso la sede comunale. In ogni caso, la soluzione del problema delle commissioni esaminatrici e la parziale soluzione di quello concernente la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale non elimina la dicotomia di fondo tra l'autonoma potesta' regolamentare degli enti locali, in materia di organizzazione, e la proposizione ai medesimi di un modello organizzativo tipicamente statuale. Il Ministro dell'interno: Brancaccio.