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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07091 presentata da GIOVANARDI CARLO AMEDEO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19950203

Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del lavoro e previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: l'ente poste italiane sembra sia intenzionato a mettere fuori servizio migliaia di lavoratori postali rei di avere cominciato la vita lavorativa in giovanissima eta' e cio' a prescindere dall'eta' anagrafica dei dipendenti, poiche' verranno estromessi lavoratori di eta' anagrafica di 55 anni in su. L'ente adduce che il provvedimento si giustifica con presunti "esuberi" di personale, mentre sta disponendosi ad assumere cinquemila nuovi lavoratori, di cui tremila nel mese di febbraio, in concomitanza con i collocamenti coattivi di cui detto. La legge finanziaria 95 dispone il blocco delle pensioni disposte d'autorita' (art. 13) e la legge 30 dicembre 1992, n. 503, fissa il limite di eta' anagrafica, per andare in pensione a 61 anni, oppure, se i limiti previsti dai singoli ordinamenti sono superiori, per quanto riguarda i postelegrafonici, a 65 anni di eta'; inoltre l'ente poste, ente pubblico economico, mentre si accinge a radiare persone di eta' molto inferiore ai 65 anni di eta' trattiene in servizio altri dipendenti piu' anziani, al solo scopo di consentire loro il raggiungimento della massima pensione possibile. Si ritiene non opportuno il comportamento dei responsabili dell'ente poste dal momento che nessuna azienda si priverebbe di un patrimonio di professionalita' sui cento e piu' servizi che le poste debbono svolgere, con precise norme di legge interne ed internazionali da rispettare preferendo ai licenziandi, giovani volenterosi certamente, ma bisognosi di lungo tirocinio per poter dare la massima resa -: se non ritengano di dover intervenire tempestivamente al fine di evitare che venga perpretata una autentica ingiustizia. (4-07091)

Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane, interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'interrogazione parlamentare in esame, riferisce che il collocamento in quiescenza della categoria di dipendenti postelegrafonici, cui si fa cenno al primo punto dell'atto di cui trattasi, viene effettuato in applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato il 26 novembre 1994 e nell'accordo integrativo che, in ottemperanza all'introdotta disciplina privatistica del rapporto di lavoro, stabilisce l'automatica risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti che abbiano raggiunto 40 anni di contribuzione. Nel contempo l'Ente significa che nel quadro della concreta attuazione dell'avviato piano di ottimizzazione dei processi di lavoro, e' stata attentamente considerata la possibilita' di adeguare l'organico nelle varie regioni alle reali necessita'. A tale fine il predetto organo ha provveduto, d'intesa con il Ministero del lavoro, ad avviare la procedura per l'assunzione di personale dell'area operativa con contratto di formazione lavoro a tempo determinato, la cui scadenza e' fissata al 30 dicembre 1996. Dette unita', che raggiungeranno il contingente massimo di n. 4.827, saranno prevalentemente applicate al servizio di recapito, che e' il piu' deficitario, e saranno assegnate nelle regioni in cui si riscontra un'accertata carenza di personale. Inoltre, l'Ente rappresenta che il richiamo al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, appare inesatto, in quanto la materia pensionistica concernente i dipendenti postelegrafonici attualmente e' disciplinata dal citato contratto nazionale di lavoro, il quale non ha come riferimento l'eta' del dipendente, bensi' l'anzianita' contributiva utile ai fini pensionistici; e', infatti, unicamente il parametro dettato dalla massima anzianita' contributiva, a determinare la causa di risoluzione del rapporto stesso. Infine, circa il rilievo addotto dalla S.V. On.le sul collocamento in quiescenza di persone di eta' inferiore a 65 anni, in contrapposizione al trattenimento in servizio di coloro che sebbene piu' anziani, non abbiano realizzato il massimo della pensione, l'Ente segnala che l'articolo 16 del decreto-legge 503/92 (in vigore fino all'applicazione del contratto in parola) prevede la permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio, oltre i limiti di eta' stabiliti dalla legge, soltanto per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici. Pertanto, i dipendenti postelegrafonici rientranti nella fattispecie in esame avrebbero potuto continuare la permanenza in servizio, avvalendosi della citata norma, anche dopo la data di trasformazione dell'amministrazione p.t. in ente pubblico economico (articolo 6 legge 71/93), ma in ogni caso non oltre l'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra l'ente poste italiane e i suoi dipendenti in data 26 novembre 1994. Questo provvedimento, infatti, ha segnato il momento dell'effettivo passaggio a regime privatistico dei dipendenti postelegrafonici, rendendo conseguentemente inapplicabile nei confronti degli stessi il beneficio di cui alla ricordata norma. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.



 
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