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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07109 presentata da PIACENTINO CESARE (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19950203

Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri della funzione pubblica e affari regionali e dell'interno. - Per sapere - premesso che: la Commissione straordinaria della Citta' di Bagheria, in applicazione alla legge 28 ottobre 1994 n. 596 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 27 agosto 1994 n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994, ha disposto, conseguentemente, con decorrenza 29 ottobre 1994, l'inquadramento nelle qualifiche funzionali previste dalla pianta organica comunale e ricoperta dagli interessati e specificatamente dai seguenti dipendenti: Peligra Natale con delibera n. 1252 del 1994, Picone Giuseppe con delibera n. 1253 del 1994, Zarcone Erminioo con delibera n. 1254 del 1994, Tripoli Gaetano con delibera n. 1255 del 1994, Martorana Rosario con delibera n. 1256 del 1994, Affatigato Stefano con delibera n. 1257 del 1994; D'Anna Rosalia con delibera n. 1258 del 1994; Zagri' Nunziato con delibera n. 1259 del 1994; Tomasello Vincenzo con delibera n. 1260 del 1994; Scaduto Pietro con delibera n. 1261 del 1994; Maggiore Isidoro con delibera n. 1262 del 1994; Tomasello Vincenzo con delibera n. 1263 del 1994; Guagliana Pasquale con delibera n. 1264 del 1994; l'articolo 2 della citata legge introduce il comma 6-bis all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 che testualmente recita: "I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od adoperato trattamenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 347 e successive modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del presente comma si applica agi enti locali ancorche' dissestati i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma 14 del presente articolo, cosi' come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 27 agosto 1994 n. 515; il comune di Bagheria non e' stato dichiarato dissestato e che, comunque, il rapporto dipendenti-popolazione non supera i limiti previsti dalla sopra riportata disposizione, per cui non sussistono motivi ostativi e limiti all'applicazione della norma di cui trattasi; con deliberazione consiliare n. 543 del 7 maggio 1984 e' stato approvato l'inquadramento del personale comunale di ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 347, con decorrenza 1^ gennaio 1983, e con la medesima deliberazione e' stato altresi' inquadrato, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 347 del 1983, in qualifiche funzionali superiori in base alle mansioni effettivamente svolte, il personale indicato nel prospetto "B" allegato alla nominata deliberazione e che la del codice di procedura civile, con decisione n. 47639/13111 del 9 ottobre 1984 ha annullato parzialmente la predetta deliberazione e, specificatamente, nella parte che riguarda gli inquadramenti in qualifiche funzionali superiori disposi in favore del personale indicato nel sopra citato prospetto "B"; in forza della richiamata disposizione contenuta nella legge 28 ottobre 1984 n. 596, le parti del provvedimento deliberativo consiliare annullato dall'Organo di controllo e, precisamente, i profili professionali attribuiti e gli inquadramenti operati con il medesimo in modo difforme dalle disposioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 347 e successive integrazioni e modificazioni, sono espressamente considerati "validi ed efficaci": con la richiamata deliberazione n. 543 del 1984 i dipendenti comunali sopra citati erano stati inquadrati nelle qualifiche funzionali e profili professionali di pertinenza, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983; e' stato ritenuto necessario dovere provvedere da parte della Commissione straordinaria del comune di Bagheria conseguentemente all'applicazione in favore dei dipendenti in questione della disposizione di legge sopra citata, con decorrenza dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e cioe' dal 29 ottobre 1994, come espressamente indicato nelle avvertenze riportate in calce alla legge stessa, non sussistendo situazioni ostative e limiti per l'applicazione della normativa in materia in favore dei dipendenti interessa; il Comitato regionale di controllo della provincia di Palermo il giorno 19 del mese di gennaio del corrente anno ha ritenuto di pronunciare l'annullamento delle tredici deliberazioni del comune di Bagheria relative alla posizione dei sopra citati dipendenti comunali con una motivazione fondata su una interpretazione della norma abbastanza singolare di seguito riportata: "Peraltro la norma in questione si limita ad affermare la validita' ed efficacia delle deliberazioni anteriori al 31 agosto 1993 ma non impone ne' autorizza la rinnovazione degli atti annullati con provvedirnenti definitivi in sede di controllo annninistrativi o giurisdizionali, ne' tantomeno dispone la reviviscenza automatica degli atti annullati con un inammissibile effetto retroattivo"; e che lo scopo della legge - secondo il parere dell'Organo di Controllo - e' quindi quello di evitare eventuali provvedimenti di annullamento degli atti in questione che potrebbero essere adottati dagli enti locali in sede di autotutela e di porre fine alle controversie pendenti sugli atti stessi, conferendo quindi certezza alle dotazioni organiche viste sotto l'aspetto dei profili e degli inquadramenti; appare evidente la contraddizione nel dare una interpretazione della legge richiamata e non una semplice applicazione della normativa in materia; l'inquadramento in esame puo' considersi automatica trasformazione del posto ricoperto dall'interessato considerato che, trattandosi di personale gia' in attivita', il numero complessivo dei dipendenti in servizio di ruolo non subisce alcuna variazione rispetto a quello rideterminato provvisoriamente, ai sensi della citata normativa, in attesa della definizione dei carichi di lavoro e determinazione della nuova pianta organica in corso di esecuzione, giusto incarico conferito dal comune di Bagheria alla scuola di pubblica amministrazione di Lucca con deliberazione riscontrata legittima dal Co.Re.Co. di Palermo il 20 ottobre 1994; la legge n. 596 del 28 ottobre 1994 costituisce una vera e propria norma eccezionale di sanatoria applicabile, esclusivamente alle previste fattispecie, tra cui rientra quella afferente l'atto deliberativo in esame, non prescrivendo la suddetta prescrizione di legge ne' condizioni ne' limiti per la sua applicazione; in alcuni comuni gia' sono stati effettuati inquadramenti di dipendenti in applicazione della citata legge senza che cio' abbia provocato l'effetto repressivo degli organi di controllo; i cittadini italiani hanno tutti gli stessi diritti a prescindere dalla latitudine geografica di appartenenza -: se il Governo non intenda attivare immediatamente tutti gli strumenti necessari a sua disposizione al fine di verificare differenziate situazioni territoriali nell'applicazione di una legge dello Stato avente valore per tutti i cittadini; come intenda operare per far si' che non abbiano a verificarsi comportamenti diversi da parte degli organi locali di controllo su identiche situazioni di inquadramento di personale nei diversi comuni italiani; se non ritenga urgente e necessario diramare una circolare esplicativa per evitare e prevellire controversie e contenzioso tra i dipendenti e le amministrazioni comunali, nonche' con gli organi di controllo, al fine di rendere effetive le finalita' del comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 per un equo trattamento del personale degli enti locali. (4-07109)

 
Cronologia
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venerdì 10 febbraio
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