Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00193 presentata da BASILE VINCENZO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19950206
La XII Commissione, premesso che: la guardia medica e' un pubblico servizio nato a seguito della necessita' di fornire ai cittadini una sicurezza in caso di urgenza durante le ore notturne ed i giorni festivi; nel corso degli anni il servizio ha assunto una sua specificita' ed efficienza al punto che, oggi, alcune leggi nazionali lo definiscono come servizio pubblico essenziale e prestazione indispensabile, ed i cittadini dimostrano di servirsene in modo continuativo; impegna il Governo: 1) a risolvere tale problema sulla base dei seguenti indirizzi: a) prevedere che il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di guardia medica sia disciplinato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da apposita convenzione di durata triennale conforme agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Tali accordi devono definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa per le ore di servizio svolte ed una ulteriore quota spettante per eventuali prestazioni professionali urgenti; b) richiedere che le regioni nell'ambito delle competenze loro attribuite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini di una ottimale organizzazione dell'area dei servizi di emergenza e di guardia medica, stabiliscano un rapporto di impiego con i titolari di incarico di guardia medica che abbiano maturato tale rapporto, a tempo indeterminato, da almeno cinque anni. Questi sono inquadrati, a domanda, nel primo livello della dirigenza del ruolo sanitario in soprannumero, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, previo giudizio di idoneita' da disciplinare quanto ai tempi, alle procedure e alle modalita' con apposito regolamento; 2) a concorrere con proprie iniziative legislative a modificare il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in modo tale che i compiti e le prestazioni da assicurare in base ad un compenso capitario per assistito siano concordati nell'ambito dei citati accordi collettivi nazionali, definendo gli ambiti rimessi ad accordi di livello regionale, i quali dovranno prevedere le specificita' di settori aventi caratteristiche particolari e garantire la continuita' assistenziale giornaliera dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedi' al venerdi', e prevedere, altresi', le prestazioni da assicurare a pagamento in funzione delle prestazioni stesse". (7-00193)