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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00762 presentata da SARTORI MARCO FABIO (LEGA NORD) in data 19950206

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e navigazione, dell'industria, commercio ed artigianato e del lavoro e previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: i lavori relativi alla realizzazione del collegamento ferroviario Saronno-Malpensa delle Ferrovie Nord Milano hanno avuto inizio nei primi mesi del 1989 in attuazione della legge n. 910 articolo 2 del 22 dicembre 1986; con atto addizionale n. 10984 del 14 ottobre 1988 sono stati affidati in estensione da FNME al Consorzio Confemi l'esecuzione dei lavori relativi al collegamento Saronno-Malpensa applicando l'articolo 5 lettera g) della legge n. 584 del 1977 nella sussistenza delle condizioni di applicazione dell'articolo 12 della legge n. 1 del 1^ gennaio 1978. Tale estensione e' stata ritenuta possibile su conforme parere del Consiglio di Stato n. 848/88 del 27 luglio 1988; leggendo con attenzione l'atto addizionale n. 10984 si evince che: 1) Articolo 2: Oggetto dell'atto addizionale - La FNME affida in estensione di appalto al Consorzio, e questi dichiara di accettare le prestazioni occorrenti alla realizzazione del Collegamento ferroviario Saronno-Confine Sedime Aeroportuale Malpensa, la verifica ed il completamento della progettazione fornita alla FNME, la realizzazione delle opere articolata come nel seguito e le attivita' di coordinamento dei lavori relativi alle diverse categorie di opere. Il suddetto collegamento ferroviario consistera' essenzialmente nel raddoppio della tratta Saronno-Vanzaghello e nella realizzazione ex novo di una bretella di collegamento da Busto Arsizio al confine del sedime aeroportuale, con tutte le opere annesse e connesse; successivamente l'articolo 2 entra nella descrizione dettagliata di tutte le opere da realizzare e le individua chiaramente in tutto quanto necessario alla realizzazione del Collegamento Saronno-Confine Sedime Aeroportuale Malpensa compresa la progettazione -: 2) Articolo 4: Importo dell'atto addizionale - In considerazione del fatto che l'importo delle prestazioni elencate all'articolo 2 e' stato stimato (importo quindi presunto alla data del 14 ottobre 1988) in lire duecentodieci miliardi esclusi imprevisti, revisione prezzi ed IVA, e poiche' i finanziamenti attualmente disponibili consentono l'affidamento di lavori e forniture in appalto fino a lire centodieci miliardi esclusi imprevisti, revisione prezzi ed IVA, le parti concordano che i lavori verranno affidati attraverso la stipulazione di atti integrativi fino alla concorrenza di un importo complessivo pari a quanto attualmente disponibile; appare quindi evidente che da un lato l'oggetto dell'atto addizionale e' rappresentato dalla realizzazione di tutto il collegamento ferroviario Saronno-Malpensa, dall'altro la stessa realizzazione e' condizionata alla disponibilita' del completamento del finanziamento o di parte di esso; 3) Articolo 5: Integrazione del finanziamento - Le parti convengono che, qualora il finanziamento necessario al completamento del collegamento ferroviario in oggetto non dovesse rendersi disponibile entro il termine di cui all'articolo 8, e' facolta' di FNME di risolvere il contratto e comunque resta escluso ogni e qualsiasi compenso per lucro mancante o per danni emergenti o per qualsiasi altro titolo; appare altresi' evidente che se tutto il finanziamento o parte di esso si fosse reso disponibile entro i termini dell'articolo 8, cioe' entro il tempo utile previsto per realizzare tutti i lavori da Saronno a Malpensa, sarebbe stato obbligo per entrambi i contraenti dare continuita' alle opere fino all'esaurimento della disponibilita' del finanziamento e tale impegno e' ulterioremente confermato dall'articolo 11 -: 4) Articolo 11: Integrazione della cauzione, fidejussione di adempimento e anticipazione - Allorche' si sara' reso disponibile il completamento del finanziamento, sara' corrisposto il residuo dell'anticipazione e dovranno essere integrate sia la cauzione definitiva che la fidejussione di adempimento; tale anticolo fuga ogni dubbio sulla volonta' di completare il collegamento Saronno-Confine Sedime Aeroportuale di Malpensa nei termini contrattualli gia' stabiliti con dei finanziamenti che man mano si sarebbero resi disponibili; cronologicamente i fatti piu' salienti dalla data del 14 ottobre 1988 del suddetto atto addizionale sono i seguenti: consegna lavori; atto aggiuntivo n. 11146 del 27 dicembre 1989 all'atto addizionale n. 10984 del 14 ottobre 1988 (con tale contratto si evidenzia l'accordo delle parti circa l'entita' effettiva dell'affidamento del 14 ottobre 1988 nei limiti d'importo previsti all'articolo 4 lasciando invariata la possibilita' di integrazione del finanziamento dettata dal successivo articolo 5); sospensione lavori 15 luglio 1992 e ripresa lavori 5 maggio 1993 con conseguente spostamento del termine di ultimazione lavori al 6 agosto 1992; lettera di proroga del Ministero dei trasporti del 5 gennaio 1994 protocollo n. 868(51)B1/0 che porta il termine di ultimazione lavori al 4 marzo 1994; istanza FNME n. 3026 del 17 marzo 1993 al Ministero con cui viene chiesta la variazione di utilizzo degli 80 miliardi ad essa destinati ex lege n. 385 del 1990 da "acquisto di materiale rotabile" a "lavori per il collegamento ferroviario Saronno-Malpensa" (da rilevare che gli 80 miliardi in questione, ai fini degli importi contrattuali al netto di spese generali, IVA, imprevisti, espropri e revisione prezzi, corrispondono a circa 42 miliardi); atto di ricontrattazione del 15 luglio 1993 (in attesa della risposta all'istanza FNME n. 3026 sopra citata, il Consorzio Confermi, su pressante richiesta della stessa FNME viste anche le particolari circostanze, firma un atto cosiddetto "di ricontrattazione" nel quale rinegozia le condizioni economiche ed accetta la modifica di alcune clausole contrattuali riguardanti l'atto n. 10984 del 14 ottobre 1988 a favore dell'Amministrazione, il tutto in cambio della disponibilita' emergente del finanziamento citato al precedente comma); decreto del Ministro dei trasporti protocollo 2085(50) 910/05 del 5 agosto 1993 emesso entro i termini contrattuali di ultimazione dei lavori, con il quale il Ministro dei trasporti decreta la modifica di destinazione del finanziamento di cui all'istanza FNME n. 3026 sopra citata (nel "considerato" del decreto si legge: "considerato che le motivazioni poste a base dell'istanza sopra indicata consistono essenzialmente: nella necessita' di concentrare le risorse su progetti gia' avviati, nel riconoscere carattere prioritario ai lavori di ammodernamento della direttrice Milano-Bovisa-Saronno-Malpensa, anche in considerazione della nuova aerostazione di Malpensa previsto per il 1997 nell'obiettivo di una sollecita riapertura dei cantieri, sia al fine di ridurre al piu' presto il disagio all'utenza che ai fini occupazionali, considerato che tali motivazioni risultano fondate e condivisibili); risulta pertanto evidente che tali fondi dovevano essere impegnati per la realizzazione dei lavori gia' affidati a Confermi con l'atto addizionale n. 10984 del 14 ottobre 1988; l'iter approvativo dell'atto di ricontrattazione del 15 luglio 1993 e' proseguito nonostante a partire dal 5 agosto 1993 ci fossero le condizioni per operare in base all'atto n. 10984 del 14 ottobre 1988 ed al decreto del Ministro dei trasporti di cui sopra; il suddetto iter e' stato il seguente: lettera Ministero dei trasporti n. 511 del 27 ottobre 1993 per acquisire il parere del Consiglio di Stato in merito all'atto del 15 luglio 1993; lettera del Consiglio di Stato 1269/93 del 24 novembre 1993 con la quale si richiedono chiarimenti in merito ai requisiti ed ai presupposti per applicare la direttiva CEE n. 531 del 1990 all'atto del 15 luglio 1993; lettera del Ministero dei trasporti protocollo n. 23 (50) 910/05 del 26 gennaio 1994 con cui rispondeva al Consiglio di Stato fugando ogni dubbio sulla convenienza da parte dell'Amministrazione di approvare l'atto in questione (in data 12 aprile 1994 con lettera protocollo 01120494 il Consorzio Confermi, dopo oltre 10 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto del 15 luglio 1993, nel ricordare che il Programma Temporale lavori allegato all'atto del 15 luglio 1993 prevedeva l'inizio delle attivita' nel mese di luglio 1993, ha comunicato alle FNME che tale atto doveva considerarsi caducato ad ogni effetto; in data 6 maggio 1994 con lettera n. 5895 le FNME hanno trasmesso al Confermi il parere del Consiglio di Stato che esprimeva giudizio negativo circa la possibilita' di dare seguito all'atto del 15 luglio 1993; a questo punto, ancora una volta, ritenuto privo d'effetto l'atto del 15 luglio 1993, riprendeva piena validita' ed efficacia l'atto addizionale n. 10984 del 14 ottobre 1988 in considerazione del fatto che, come si e' visto, la disponibilita' del finanziamento di ulteriori 80 miliardi (42 miliardi netti) era stata decretata entro i termini contrattuali. Cio' nonostante, il Ministero dei trasporti ha ritenuto di acquisire un ulteriore parere da parte dell'Avvocatura dello Stato in relazione al possibile contenzioso che sarebbe potuto nascere (parere dell'Avvocatura generale dello Stato n. 105395 del 27 ottobre 1994) e sostanzialmente la valutazione dell'Avvocatura dello Stato in ordine alla portata dell'Atto addizionale del 14 ottobre 1988 (definito erroneamente atto integrativo) prescinde totalmente dall'avvenuta ulteriore disponibilita' finanziaria; non tenendo conto di questo particolare fondamentale l'avvocatura dello Stato prosegue il suo parere considerando il contratto esaurito con il primo finanziamento; in merito al rispetto dell'articolo 12 della legge n. 01 del 1978 va evidenziato che l'importo dell'affidamento, avvenuto con l'articolo 4 dell'atto n. 10984 del 14 ottobre 1988, di 210 miliardi esclusi imprevisti revisione prezzi IVA, cosi' come confermato dal parere del Consiglio di Stato n. 848/88 sezione II del 27 luglio 1988, era ampiamente nei limiti imposti dal suddetto articolo 12 pari al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente, ovvero i 139,4 miliardi di affidamento con la convenzione base n. 9815 del 19 luglio 1985. Le condizioni dell'Avvocatura sembrano pertanto prive di significato in questo basate su presupposti infondati; con decreto-legge n. 428 del 1^ luglio 1994 e successiva legge n. 503 del 1994, in relazione al potenziamento dell'Aeroporto Malpensa, si dispone il finanziamento delle opere necessarie al completamento del tratto ferroviario Saronno-Malpensa utilizzando i residui dei capitoli di spesa 7279 e 7311 del Ministero dei trasporti nonche' sino a 100 miliardi nell'ambito dell'intervento di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211; tali ulteriori finanziamenti, di immediata disponibilita', sono stati specificamente disposti per il completamento dei lavori necessari al collegamento Saronno-Malpensa in quanto la completa realizzazione del suddetto collegamento ferroviario e' condizione irrinunciabile, secondo le indicazioni della BEI, per la finanziabilita' del progetto Malpensa 2000, unico progetto totalmente italiano fra i dieci sezionati dalla CEE attraverso la Commissione Cristophersen, sui quali convergeranno finanziamenti, contributi e assistenza alla realizzazione da parte della Comunita' Europea e la SEA ha assicurato il completamento dei lavori di Malpensa 2000 entro il 1998; quanto sopra deve essere valutato anche in rapporto alla disponibilita' lungo il tracciato di cantieri logistici, attrezzature, macchinari pienamente operativi, avendo Confemi gia' da tempo predisposto studi e ricerche finalizzati all'individuazione delle linee progettuali ottimali relativi all'intero collegamento ferroviario Milano-Malpensa unitamente alla definizione dei complessi metodi e fasi di esecuzione; in data 8 novembre 1994 con lettera n. 3224 (50) 910/05 (Allegato 17) il Ministero dei trasporti trasmette al FNME il parere dell'Avvocatura dello Stato sopra commentato, in tale lettera di trasmissione lo scrivente Ministero indica le possibili conseguenze del suddetto parere sui contratti ancora aperti con il Consorzio Confemi e piu' precisamente la Rescissione o la Rinegoziazione e il Ministero stesso indica la Rescissione come ultima ipotesi percorribile con alcune difficolta' alla quale e' preferibile, nell'interesse della collettivita' e pubblico, non ricorrere. Per quanto attiene la Rinegoziazione degli aspetti economici, il Ministero la consiglia sia per i contratti in via di ultimazione, sia per i contratti ancora nella fase iniziale; la situazione di indeterminatezza si protrae pertanto dal mese di agosto del 1993; il consorzio gia' nel mese di settembre 1993 faceva presente la propria situazione di difficolta' nella gestione dei lavori, difficolta' causata dalle mancate decisioni da parte dell'Amministrazione; le soluzioni di tamponamento adottate dal Committente FNME hanno comunque costretto il Consorzio ad operare con delle forti limitazioni e sempre in attesa di una precisa presa di posizione da aprte degli organi preposti; le disponibilita' economiche del primo finanziamento sul contratto Saronno-Malpensa sono praticamente esaurite; l'avvio di una prospettata eventuale procedura di rescissione dei contratti incontrerebbe la netta opposizione del Consorzio, a tutela dei suoi diritti sopra descritti con le seguenti conseguenze: apertura del contenzioso da parte del Consorzio; blocco di tutti i cantieri; licenziamento di tutto il personale dipendente; impugnazione dell'eventuale affidamento a terzi, da parte delle FNME, della progettazione o realizzazione relative ad opere della tratta Saronno-Confine Sedime Aeroportuale Malpensa; nel caso il Committente decidesse di procedere con la richiesta di rinegoziazione, il Consorzio potrebbe essere disponibile ad una trattativa, ma non puo' certamente prendere in considerazione condizioni che comportino eventuali riduzioni di entita' dei lavori ancora da svolgere gia' affidatagli con i contratti stessi e gia' finanziati; poiche' il consorzio ha ormai praticamente esaurito il primo finanziamento, e' costretto, del mese di gennaio 1995, a procedere con il licenziamento del personale strettamente legato al cantiere Saronno-Malpensa, operai ed impiegati, sospendendo ogni attivita' e fornita eventualmente in corso; alla naturale esigenza di completare il collegamento ferroviario fra Milano e quella parte dell'area varesina che gravita in massima parte sulla metropoli lombarda - saturando gli assi stradali ed autostradali esistenti - si coniuga, evidentemente, quella di garantire un adeguato servizio di trasporto tra la citta' e l'aeroporto intercontinentale di Malpensa; deve essere sottolineato, a questo proposito, che il finanziamento concesso dall'Unione Europea al progetto integrato noto come Malpensa 2000 presuppone il completamento delle opere, ivi compreso il collegamento ferroviario in questione, entro il 1998 -: come intendono intervenire al fine di risolvere una situazione di incertezza che si trascina dal 1993 e rischia di pregiudicare gravemente, oltre ai livelli occupazionali in una zona gia' in grave difficolta', l'iter del collegamento Saronno-Malpensa al cui completamento difettano le tratte che attraversano i comuni di Legnano, Castellanza, Vanzaghello, Magnago, Lonate Pozzolo, Samarate, Ferno e Lonate e che offrirebbe un servizio pubblico di grande rilevanza anche ai fini dei collegamenti sia locali che con la metropoli in un'area ad altissima densita' abitativa. (5-00762)





 
Cronologia
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venerdì 10 febbraio
  • Politica, cultura e società
    Le elezioni amministrative, che interessano oltre 10 milioni di elettori, registrano il successo della Lega Nord e un calo di DC e PSI.