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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07132 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19950207

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: l'articolo 18, comma secondo, della legge 157/92 afferma che in ogni caso il periodo di esercizio della caccia deve essere compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo: la violazione di tale disposizione e' sanzionata penalmente ai sensi dell'articolo 30, lettera a), della legge 157/92 (arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000); le norme penali sono di esclusiva competenza statale (articolo 25 della Costituzione, sentenze Corte Costituzionale nn. 370/89, 14/91, 117/91, 213/91, 504/91), per cui in ogni caso non puo' prolungare la stagione venatoria neanche una Regione autonoma, qual e' quella sarda, avente competenze in materia (articolo 3 dello Statuto); cio' nonostante da anni la Regione autonoma sarda, con il suo assessorato alla difesa dell'ambiente, prolunga la caccia per tutto il mese di febbraio (quest'anno il decreto assessorile n. 3487 del 30 dicembre 1994 la prolunga fino al 26 febbraio prossimo venturo); da anni la Lega per l'abolizione della caccia, gli Amici della Terra, il Gruppo di intervento giuridico ed altre associazioni ecologiste impugnano gli atti assessorili con i calendari venatori regionali davanti ai giudici amministrativi: il Tar Sardegna ha sempre respinto, senza motivazione, le richieste di sospensiva, mentre il Consiglio di Stato le ha sistematicamente accolte (sez. VI, nn. 124/92, 984/92, 955/94); l'assessorato regionale alla difesa dell'ambiente, emanando siffatti calendari venatori, violerebbe le direttive comunitarie in materia e le Convenzioni internazionali di Parigi e Berna, ora pienamente esecutive ai sensi della legge 157/92, ed i pareri dell'Istituto nazionale fauna selvatica (INFS) e dell'Ufficio regionale fauna (URF) che chiedono la chiusura della caccia al 31 gennaio; piu' volte le associazioni ambientaliste citate hanno presentato esposti a tutte le Procure della Repubblica presso le Preture circondariali sarde chiedendo interventi per fermare la stagione venatoria al 31 gennaio, finora senza alcun esito -: quali provvedimenti intenda adottare circa la sistematica violazione della norma penale concernente il divieto di caccia dopo il 31 gennaio e i mancati provvedimenti in merito da parte della magistratura sarda. (4-07132)

In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che la questione sull'operativita' o meno, nell'ambito della regione Sardegna, delle norme delle convenzioni internazionali di Parigi e Berna, delle direttive comunitarie e dei pareri dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica, in materia di calendario della stagione venatoria, e' attualmente oggetto di lungo e dibattuto contrasto amministrativo e giurisdizionale che vede contrapposti le associazioni ambientalistiche e l'Ufficio Legislativo della predetta regione. Sul punto vi e' infatti da rilevare che, sebbene l'articolo 18 della legge 157/92 prescriva che l'esercizio della caccia possa essere consentito nel periodo compreso fra la terza domenica del mese di settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo, l'articolo 1 - comma 3^ - della medesima disposizione, prevede che le regioni a statuto speciale, nonche' le province autonome, provvedano alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, in base alle rispettive competenze esclusive e nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Il TAR ed il Consiglio di Stato aditi sul presupposto che l'articolo 3 dello statuto della regione sarda conferisce a quest'ultima la competenza esclusiva a legiferare, in materia di caccia, in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico e con il rispetto delle disposizioni contenute in convenzioni internazionali recepite dallo Stato italiano, si sono pronunciati - sinora - con decisioni difformi e soltanto interlocutorie. Vigente tale situazioni di incertezza interpretativa, le Procure della Repubblica del Distretto di Corte d'Appello di Sassari hanno ritenuto di non dover instaurare procedimenti penali per la violazione della norma di cui all'articolo 30 lettera a) della legge 11.2.1992 n. 157, poiche' il comportamento di coloro che avessero esercitato la caccia sulla base dell'affidamento normativo indotto dal decreto assessoriale che prolungava la stagione venatoria oltre il 31 gennaio, sarebbe stato privo dell'elemento psicologico richiesto per la sussistenza del reato di cui sopra. Va anche precisato che presso le Procure Circondariali di Cagliari, Oristano e Lanusei, non risultano presentati esposti, sul punto, da parte delle associazioni ambientalistiche. Si aggiunge, infine, che al Ministero di Grazia e Giustizia non e' attribuito alcun potere di sindacato e controllo in merito alle determinazioni del P.M. concernenti l'esercizio dell'azione penale ne' sulla decisione dell'autorita' giudiziaria amministrativa che, peraltro, non si e' ancora pronunciata in modo definitivo sulla vicenda. Il Ministro di grazia e giustizia: Mancuso.



 
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