Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07166 presentata da BARZANTI NEDO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19950207
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: in una conferenza stampa tenutasi il 28 ottobre c.a. nei locali dell'Unire, il Commissario governativo dell'Ente avvocato Giuseppe Valentino ha annunciato, in merito ai provvedimenti di riordino dell'Unire, una novita' di particolare rilievo e cioe' la possibilita' per l'Ente "di partecipare, previa autorizzazione del Ministero vigilante, alla costituzione o di assumere partecipazioni in societa' di capitali quando sia ritenuto necessario al perseguimento dei fini istituzionali"; tra i fini istituzionali dell'Unione vi e' quello di assumere ogni iniziativa che interessi l'incremento dell'ippicoltura nazionale; di favorire con opportuni stanziamenti le attivita' agricole e zootecniche volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti; di emanare regolamenti, istruzioni e direttive per la disciplina dei totalizzatori e di ogni altra forma di scommessa sulle corse dei cavalli; di attuare e/o coordinare iniziative di carattere promozionale intese a suscitare fra l'opinione pubblica interesse alle attivita' connesse ai propri compiti istituzionali ed a meglio far conoscere il ruolo che essi svolgono sia come attivita' produttiva sia come sport e impiego del tempo libero; secondo quanto affermato nella delibera commissariale del 27 ottobre c.a. a partire dal 1996 l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al comma 2 della legge 24 marzo 1942 n. 315, non sara' piu' delegato con riferimento sulle quote degli ippodromi il che comportera' sempre secondo la su citata delibera, la delega con il sistema a riversamento dei relativi importi sul totalizzatore o, eventualmente, sui totalizzatori istituiti o designati ed in ogni caso controllati dall'Unire; cosa che comportera' ovviamente un grosso impegno dell'Ente sia dal punto di vista economico che tecnologico ed organizzativo -: 1) da quali cespiti l'Unire presuma di poter trarre gli eventuali capitali necessari alla costituzione od alla assunzione di partecipazione in una eventuale societa' di capitali, considerando che la legge del 1942 e la successiva modifica del 13 marzo 1959, ha stabilito che i proventi dell'Ente, dedotte le spese dei servizi e gli eventuali contributi a favore delle spese di gestione degli ippodromi, fossero destinati al finanziamento dei premi per le corse e delle provvidenze per l'allevamento; 2) secondo quali fini istituzionali, quali interessi generali del settore e soprattutto delle categorie produttive (allevatori, proprietari scuderie) l'Ente interverrebbe o parteciperebbe a tali societa' di capitali qualora disponesse dei mezzi necessari per farlo e soprattutto chi ed attraverso quali mezzi verificherebbe che delle suddette societa' non facciano parte gruppi economici, capitali, persone fisiche o giuridiche in qualche modo legate ad interessi particolari nel settore ippico; 3) se, essendo l'Unire secondo la legge 70 del 1975, collocato nel novero degli enti pubblici preposti all'attivita' sportiva a fianco del CONI, la facolta' di poter partecipare alla costituzione o di assumere partecipazioni in societa' di capitali, non ne snaturi lo status giuridico. (4-07166)
Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Va innanzitutto rammentato che tra i fini dell'UNIRE rientra anche quello di assumere ogni iniziativa per l'incremento dell'ippicoltura nazionale, nonche' quello di creare, con appositi interventi, la promozione delle attivita' connesse ai compiti istituzionali. Proprio in tale ambito previsionale viene ad inserirsi la disposizione dello schema di regolamento relativo al riordino dell'UNIRE che prevede la possibilita', per l'Ente, di "partecipare, previa autorizzazione del Ministero vigilante, alla costituzione o ad assumere partecipazioni in societa' di capitali, consorzi o enti di qualsiasi natura quando sia ritenuto necessario al perseguimento dei fini istituzionali". Detta previsione potra' infatti, ove del caso, consentire all'UNIRE di partecipare a societa' di capitali che provvedano alla promozione del settore ippico, a servizi di carattere generale - quali l'istituzione e la gestione di laboratori di analisi anti-doping o cliniche veterinarie - alla diffusione della ripresa televisiva delle corse, alla raccolta - ai fini della totalizzazione - delle scommesse accettate in diversi punti vendita, tutte funzioni che, pur essendo proprie dell'UNIRE, sono state da essa delegate in mancanza di disposizioni normative che consentissero di espletarle con la necessaria snellezza. Considerando quindi le operazioni in parola come strumenti per il raggiungimento dei fini istituzionali, ne consegue che i capitali necessari alla loro attuazione potranno, a buon titolo, essere ricompresi tra le spese dei servizi da dedurre dai proventi del totalizzatore, cosi' come previsto dall'articolo 3 della L. 24 marzo 1942, n. 315. Le partecipazioni in questione, inoltre, potranno essere assunte dall'UNIRE soltanto a seguito di espressa autorizzazione del Ministero vigilante, cui spettera', di conseguenza, il compito di garantire la convergenza tra le partecipazioni stesse ed i fini istituzionali dell'Ente, nonche' di evitare che delle Societa' costituite o partecipate facciano parte soggetti o gruppi portatori di interessi incompatibili con quelli pubblici dell'UNIRE. Il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali: Luchetti.