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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07236 presentata da MASTROLUCA SALVATORE FRANCESCO (PROG.FEDER.) in data 19950208

Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere: se, vista la definizione di edificio al punto D dell'articolo 2 del decreto ministeriale 236/89 e considerata anche la risposta di codesto Ministero al quesito del comune di Manfredonia (Prot. n. 66/C del 26.7.1993), per edifici costituiti da quattro livelli di cui tre fuori terra ad uso residenziale o misto e uno interrato per parcheggi e altre pertinenze delle residenze, nel caso in cui l'interrato non risulti collegato ai piani superiori attraverso scala condominiale, e' da prevedersi obbligatoriamente l'installazione dell'ascensore; se tale obbligo permanga quando la destinazione dell'interrato e' estranea alle residenze (magazzino, parcheggi in esubero rispetto ai minimi ex legge 122/89 gia' reperiti in sedi diverse, etc.). (4-07236)

In riferimento alle interrogazioni rivolte dalla S.V. Onorevole si rende noto quanto segue: Per quanto concerne i quesiti relativi al 1^ atto ispettivo si rende noto che il Consiglio Superiore di questo Ministero, massimo organo-tecnico-consultivo dello Stato, sentita la Commissione di studio di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 14.6.89 n. 236 ha espresso i seguenti pareri in merito alla corretta interpretazione delle norme di cui al decreto ministeriale 236/89. La norma contenuta nell'articolo 3.2 stabilisce che negli edifici residenziali con non piu' di tre livelli si puo' derogare dall'installazione dei meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purche' sia assicurata la possibilita' della loro installazione in un tempo successivo. Dalla sola lettura di tale norma sembrerebbe dunque possibile installare l'ascensore o il servoscala per superare detti dislivelli. Tale norma trova pero' una precisazione nell'articolo 8.1.13, che consente l'installazione di servoscala in via alternativa agli ascensori per superare differenze di quota "preferibilmente" non superiori a m. 4.00. Dalla contestuale lettura delle due norme e' stato evidenziato che i mezzi tecnici per garantire l'accessibilita' futura nel caso degli edifici residenziali con non piu' di tre livelli sono l'ascensore e il servoscala, oltre la piattaforma elevatrice di cui allo stesso punto 8.1.13 non richiamata nell'interrogazione, mezzi questi che possono essere tra loro opportunamente combinati per superare il dislivello complessivo. La differenza nella scelta dei tre diversi mezzi sta nel fatto che, attraverso il servoscala e la piattaforma non possono, in linea generale, superarsi dislivelli superiori ai 4.00 metri. L'espressione "preferibilmente" usata per il solo servoscala e' da intendersi come possibilita' di superare dislivelli anche superiori, ma limitatamente ai casi di ristrutturazione in cui l'installazione dell'ascensore puo' trovare oggettive difficolta'. Non vi e' dubbio pero' che le norme nel loro complesso possono aver dato luogo ad una interpretazione piu' ampia, nel senso che si e' inteso utilizzare il servoscala oltre i 4 metri di dislivello anche per consentire l'adattabilita' degli edifici, sempre comunque con non piu' di tre livelli. Si precisa che la questione a tutt'oggi e' oggetto di riesame da parte della sopracitata Commissione che sta provvedendo ad un aggiornamento del decreto ministeriale 236/89. Per il quesito relativo al 2^ atto ispettivo in considerazione di quanto sopraesposto in merito alla prima interrogazione, l'interpretazione autentica dell'articolo 3.2 comporta che l'adattabilita' futura degli edifici con non piu' di tre livelli possa realizzarsi attraverso l'uso combinato di piu' meccanismi. Se tra questi e' compreso anche l'ascensore e' evidente che dovra' essere previsto, anche se non realizzato, un volume adeguato alla futura installazione. E' evidente che, fermo restando che in tale volume deve essere garantita la possibilita' di installare in qualsiasi momento l'ascensore, nulla toglie che il vano corrispondente, se chiuso con opere facilmente rimovibili, possa essere utilizzato provvisoriamente da parte di soggetti privati. Per quanto riguarda la soluzione relativa alle problematiche del 3^ atto ispettivo, l'obiettivo che si intende perseguire attraverso l'applicazione della norma inerente la visibilita' di cui all'articolo 3.4, che rimanda alle definizioni di accessibilita' e visitabilita' contenute nell'articolo 2 lett. g) e h), e' quello innanzitutto di consentire la fruizione di alcuni spazi e servizi caratterizzanti l'alloggio, il che presuppone da una parte la possibilita' di raggiungere ed entrare nell'alloggio e dall'altra di utilizzare detti ambienti e servizi. Non puo', innanzitutto, non rilevarsi che tale obiettivo generale trova dei limiti al suo completo perseguimento nel momento in cui nei confronti degli edifici composti da non piu' di tre livelli non e' garantita fin dall'inizio la possibilita' di raggiungere l'accesso degli alloggi, in quanto per tali edifici e' prevista la possibilita' di deroga all'installazione dei meccanismi di accesso ai piani superiori, con il solo obbligo della possibilita' di installazione degli stessi in un momento successivo. Cio' precisato, si evidenzia che una rigorosa applicazione della norma, cosi' come formulata, fa si' che all'interno dell'alloggio, il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico e i relativi spazi di collegamento siano fruibili, anche per quanto attiene le attrezzature da porre in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Al riguardo va pero' chiarito che, tenuto presente il carattere piu' privato della fruizione di questi spazi rispetto a quelli di relazione dei luoghi pubblici o privati aperti al pubblico, l'accessibilita' puo' essere ricondotta a elementi sostanziali, quali ad esempio la larghezza delle porte e dei corridoi, e ad elementi che, seppur importanti, assumono minore rilevanza, in quanto il mancato rispetto delle relative prescrizioni puo' essere facilmente superato. E' in questa logica che deve essere affrontato il problema del rilascio dell'abitabilita', che non sembra potersi negare, con le conseguenti sanzioni nei confronti del tecnico direttore dei lavori che ne ha dichiarato la conformita' alla legge 13/89, solo per il mancato rispetto dell'altezza della maniglia dichiarata nell'interrogazione. A conferma di cio', l'articolo 24 della legge n. 104 del 5.2.1992 stabilisce che solo le opere realizzate in difformita' dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilita' ed eliminazione delle barriere architettoniche, e nelle quali le difformita' siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone disabili, sono dichiarate inabitabili ed inagibili. Per il quesito riguardante il 4^ atto ispettivo, l'interrogazione configura una situazione caratterizzata da 4 livelli, tre dei quali sono inerenti un edificio composto dal piano rialzato e da due piani superiori e il quarto livello e' costituito, anche se non esplicitamente precisato nell'interrogazione, dalla quota del marciapiede. Il caso prospettato, in effetti, trova soluzione attraverso l'applicazione distinta di due norme e cioe' quella inerente i fabbricati con non piu' di tre livelli e quella relativa all'accessibilita' delle parti comuni di cui all'articolo 3 punto 2. Ne consegue pertanto che, comunque, deve essere garantita la possibilita' di accedere, anche da parte di persone disabili, dal marciapiede al piano rialzato, mentre nei confronti dell'edificio, in quanto costituito da non piu' di tre livelli, non risultando dall'interrogazione la presenza di un piano seminterrato con destinazione pertinenziale dei sovrastanti alloggi, e' ammessa la deroga all'installazione dell'ascensore di cui all'articolo 3.2 comma 2. Per il quesito relativo al 5^ atto ispettivo, l'articolo 8.1.10 stabilisce una larghezza minima della scala condominiale di mt. 1,20. Questa larghezza deve intendersi al lordo- dell'ingombro del servoscala, potenzialmente installabile in futuro nei casi in cui ci si avvalga della deroga all'installazione di meccanismi di accesso ai piani superiori. Per quanto riguarda il quesito relativo al 6^ atto ispettivo, tenuto conto di quanto formulato in risposta alla 4^ interrogazione nel caso prospettato di un edificio costituito da 4 livelli, di cui uno interrato con destinazione d'uso pertinenziale, quale cantine e garage delle sovrastanti unita' immobiliari e 3 livelli fuori terra, si ritiene obbligatoria l'installazione dell'ascensore anche nei casi in cui l'interrato non risulti collegato ai piani superiori attraverso una scala condominiale. Tale obbligo non permane solo nei casi in cui il piano interrato abbia destinazione d'uso estranea alle residenze sovrastanti, e sempre che siano stati assolti i vigenti dettati normativi in merito alla dotazione di spazi obbligatori di pertinenza degli alloggi ed alla loro piu' idonea ubicazione. Il Ministro dei lavori pubblici: Baratta



 
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