Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07210 presentata da CARUSO MARIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19950208
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: con ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, articolo 4, commi 15-16-17 da parte di codesto Ministero e' stata prevista la nullita', ai fini della attribuzione del punteggio, per i certificati di servizio delle insegnanti di scuola materna che non risultino titolari di posizione contributiva INPS, indicando tassativamente la data del 28 febbraio 1995 quale termine ultimo per regolarizzare la propria posizione; detta particolare categoria di insegnanti e' composta unicamente da persone che, senza alcun fine di lucro, si sono sobbarcate, a spese proprie, al compito di inventarsi un lavoro, propedeutico ad un impiego realmente retribuito una volta raggiunto l'agognato traguardo del posto cattedra e che pertanto subiscono il diktat della citata ordinanza come una forma di pressione economica che le porrebbe irrimediabilmente fuori da ogni speranza di occupazione, per l'assoluta impossibilita' di ottemperarvi; dette insegnanti hanno operato gratuitamente e senza l'intenzione di gestire un'attivita', tant'e' che non sono neanche titolari di partita IVA ne' sono iscritte alla Camera di commercio ma pur tuttavia hanno prodotto un servizio volontaristico offerto alla societa' e allo Stato che comunque ne hanno tratto vantaggio -: se non ritenga opportuno una immediata sospensiva del citato disposto della ordinanza in questione e riconoscere quindi, in via transitoria la validita' dei certificati di servizio privato prodotti ed offrendo quindi, in conseguenza, una possibilita' di sanatoria della situazione contributiva pregressa in misura accettabile da questa particolare categoria di lavoratrici. (4-07210)
Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, volta a sollecitare una proroga dei termini previsti dall'ordinanza ministeriale n. 371 del 1994 (sul conferimento delle supplenze) per la sanatoria dei certificati di servizio rilasciati da scuole non statali, ivi comprese quelle materne, certificati che, ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 4 di tale ordinanza, avrebbero dovuto recare l'indicazione dell'Ente percettore dei contributi assistenziali e previdenziali, con effetto dai servizi di insegnamento resi dall'anno scolastico 1991/1992. Al riguardo si fa presente che il Ministero, al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dalla S.V. Onorevole ha gia' prorogato - a modifica delle istruzioni in precedenza impartite - al 31 marzo 1995 il termine per la presentazione delle domande di supplenza ed ha contestualmente disposto, a parziale modifica della disposizione contenuta nel suddetto articolo 4 (comma 17), che la prova del versamento dei contributi previdenziali, attinenti al servizio prestato presso scuole legalmente riconosciute, dovra' essere fornita con effetto dai servizi di insegnamento relativi all'anno scolastico 1994/1995 anziche' dall'anno scolastico 1991/92. Istruzioni in tal senso sono state impartite agli operatori scolastici con la circolare ministeriale n. 69 del 2 marzo 1995, con la quale sono stati trasmessi agli stessi uffici i provvedimenti concernenti le integrazioni e modifiche alle ordinanze in atto disciplinanti la materia. Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.