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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07228 presentata da MANGANELLI FRANCESCO (PROG.FEDER.) in data 19950208

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: la ditta Triassi Filippo, costruttore edile, era proprietario di un fabbricato di complessive nove elevazioni comprendenti n. 4 magazzini e n. 12 appartamenti in corso di costruzione; avendo, a seguito del movimento franoso del 19 luglio 1966, tale fabbricato subito gravi danni, si rese necessaria l'immediata demolizione da parte dell'Ufficio del genio civile per la salvaguardia della pubblica incolumita', dopo la redazione di un verbale di consistenza; dopo l'emanazione della legge 5 giugno 1974, n. 283, la ditta predetta ha optato per la lettera C dell'articolo 6, cioe' per la concessione dell'area e del contributo per la ricostruzione della prima unita' immobiliare perduta. Inoltre alla ditta Triassi spettavano i benefici di cui all'articolo 7 della legge per quanto concerne le unita' immobiliari oltre la prima; tali benefici non potevano essere concessi a nessun sinistrato per la difficolta' di reperimento di un'area idonea nell'ambito del trasferimento del rione Addolorata; con l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1983, n. 94 (articolo 21-quater), la ditta Triassi aveva acquisito il diritto all'assegnazione di un alloggio demaniale dallo IACP di Agrigento; il 7 ottobre 1978, veniva notificata la nota del Genio civile di Agrigento n. 7782 del 19 settembre 1978, con la quale si comunicava che con decreto prefettizio n. 5286/2 del 16 settembre 1978 emesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, veniva espropriata la particella di cui in oggetto di proprieta' del Triassi; il 28 ottobre 1978 con verbale del Genio civile di Agrigento avveniva l'immissione in possesso da parte dell'Ufficio stesso per conto della Cassa per il Mezzogiorno che doveva eseguire i lavori di trasferimento del rione Addolorata per trasformazione della zona a parco pubblico; lo stato di consistenza dell'immobile interessato all'espropriazione, danneggiato dalla frana del 19 luglio 1966 e demolito dal Genio civile di Agrigento, era gia' stato redatto il 28 maggio 1977 dall'ufficio stesso per conto della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge 5 giugno 1974, n. 283; l'ufficio del Genio civile non ha finora nemmeno predisposto la pratica per la valutazione dell'immobile demolito e dell'area di risulta gia' in possesso della Cassa per il Mezzogiorno; durante la redazione del piano di espropriazione non e' stato tenuto conto degli immobili gia' demoliti dal Genio civile ma e' stata prevista soltanto l'area di risulta; piu' volte l'ufficio del Genio civile ha proposto alla ex Cassa per il Mezzogiorno l'inserimento degli immobili demoliti nel piano di espropriazione generale redatto dalla stessa, adducendo a motivazione il fatto che l'Ente era da considerare a tutti gli effetti Amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e pertanto poteva assumersi l'onere dell'indennizzo per tali immobili; ma la ex Cassa, con foglio n. 74117 del 25 ottobre 1983, in risposta alla nota dell'ufficio del Genio civile n. 6346 del 9 luglio 1982 concernente la richiesta di indennizzo da parte della ditta Triassi Filippo ha ritenuto non accoglibile l'istanza stessa; tale determinazione e' stata motivata dal fatto che l'immobile non era previsto nel progetto A.C. 6531/2 della "Cassa" essendone anteriore la demolizione ed anche perche' il bene non risultava ricompreso fra gli immobili da espropriare per l'esecuzione dei lavori relativi al rione Addolorata di Agrigento e sia perche' la "Cassa" non ha potuto acquisire i materiali di risulta delle demolizioni; l'ufficio del Genio civile consapevole di dover sollecitare una soluzione all'annoso problema, oltre ai contatti diretti con l'ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici, ha inviato in data 5 marzo 1987, prot. n. 2647, successivamente sollecitata in data 17 dicembre 1988, prot. n. 15887, all'ufficio studi e legislazioni del Ministero una dettagliata relazione in merito alla vicenda di che trattasi richiedendo quali soluzioni lo stesso intendesse adottare -: se il Presidente del Consiglio ed il Ministro dei lavori pubblici non intendano sollecitare l'ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici di volere esaminare la questione di che trattasi riscontrando le note su menzionate; se il Presidente del Consiglio ed il Ministro non ritengano opportuno intervenire presso le Amministrazioni coinvolte per l'incuria finora manifestata, non ritenendo possibile dopo quasi trenta anni dalla frana che la questione sia ancora aperta. (4-07228)

In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, riguardante alcune questioni sorte a seguito dell'applicazione delle norme di cui alla legge 5 giugno 1974, n. 283, relativa al trasferimento del rione Addolorata di Agrigento interessato da un movimento franoso del 1966, si rende noto quanto segue. La questione in particolare concerne i proprietari di immobili siti dentro e fuori l'area interessata dal trasferimento, demoliti per salvaguardare la pubblica incolumita' prima dell'entrata in vigore della legge 5.6.1974 n. 283 a cura del Genio Civile di Agrigento con fondi statali ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, (articolo 1 e articolo 9 D.L. 30.6.1966, n. 590, convertito in legge 28.9.66, n. 749) e rimasti esclusi dai benefici della citata legge 283/74, articolo 6, per la decorrenza dei termini ivi previsti. A tal riguardo si osserva che il mancato esercizio dell'anzidetta facolta' di opzione nel termine previsto sia stato indotto dal ritardo con il quale e' venuta a definizione la perimetrazione della zona franata del quartiere Addolorata del comune di Agrigento, dalla quale sarebbe conseguita per i proprietari una facolta' di opzioni a termine con decorrenza diversa e con diverso dies a quo. Inoltre si fa notare che il comportamento omissivo in fatto tenuto dai cittadini non risulta attribuibile alla loro volonta' quanto al differente criterio adottato dal legislatore nelle previsioni della decadenza dal termine opzionale, di cui l'uno legato al venire in essere della perimetrazione e l'altro all'entrata in vigore della legge. Si sottolinea, altresi', che l'anzidetta perimetrazione e' stata definita al 4.6.1977, dopo la scadenza di tale secondo termine, per cui e' stato introdotto un oggettivo elemento di incertezza di cui non puo' darsi carico alle famiglie sinistrate. Mentre la Prefettura di Agrigento ha espresso l'avviso che dette famiglie non possono essere escluse dal beneficio dell'assegnazione in proprieta' degli alloggi degli IACP, questa amministrazione non concorda con il suddetto parere, in quanto non ritiene che in via amministrativa possa procedersi ad una interpretazione estensiva della norma di legge. Pertanto occorre un intervento del legislatore per poter definire la questione. Si fa presente, altresi', che i fondi stanziati per la costruzione di detti alloggi (legge 25.3.82, n. 94, articolo 21 quater) sono stati gestiti dal CER, che la realizzazione del programma di trasferimento del rione Addolorata e' stata affidata allo IACP di Agrigento e che il relativo finanziamento e' stato messo a disposizione del medesimo istituto presso la sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti. Si informa, inoltre, che l'intervento straordinario per n. 172 nuovi alloggi e' stato gestito dal Segretariato Generale del CER ai sensi della circolare ministeriale n. 4219 del 10 marzo 1978, secondo quanto sotto riportato: accreditamento del 40 per cento dell'intervento, previo invio del verbale consegna lavori e del quadro tecnico economico aggiornato dopo le risultanze dell'appalto; accreditamento del 55 per cento dell'intervento, previo invio dello stato d'avanzamento all'avvenuta esecuzione del 40 per cento dei lavori; accreditamento del 5 per cento dell'intervento, previo invio del certificato di ultimazione e dello stato finale dei lavori, nonche' il quadro tecnico economico allo stato finale. Si elencano, infine, i seguenti accreditamenti effettuati dal predetto Segretariato in favore dello I.A.C.P. di Agrigento per i lavori che risultano ultimati alla data del 12.08.1985: 40 per cento con nota CER n. 4108 del 2.12.1983: L. 4.000.000.000; 55 per cento con nota CER n. 3413 del 27.11.1984: L. 5.500.000.000; 5 per cento con nota CER n. 695 del 18.04.1986 L. 500.000.000; totale L. 10.000.000.000. Il Ministro dei lavori pubblici: Baratta.



 
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