Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07219 presentata da SODA ANTONIO (PROG.FEDER.) in data 19950208
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: molti enti pubblici, soppressi da anni per la loro inutilita', non risultano ancora definitivamente liquidati; in particolare, continuano a vivere tra l'altro in una fase di permanente liquidazione, l'ente Gioventu' Italiana, ex Gil, creato nel 1937 e soppresso fin dal 1975; l'ente Gestione Liquidazione immobiliare - Egeli - sorto nel 1939; l'Azienda Carboni Italiana, nata nel 1935; l'Ente Economico della Pastorizia, creato nel 1942; l'Opera Nazionale per i pensionati d'Italia (ONPI) soppressa gia' dal 1979; l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori (ENAOLI) anch'esso soppresso dal 1979; l'Ingic - Istituto Nazionale gestione imposte di consumo, messo in liquidazione nel 1984; l'Opera nazionale per la protezione della maternita' e infanzia, soppressa nel 1975, l'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, soppresso nel 1972, (INCIS); la Gestione case lavoratori (Gescal), soppresso nel 1972 e altri ancora; per la Gescal, pur soppressa, i lavoratori dipendenti continuano a pagare ogni mese all'INPS, con trattenuta sulla busta paga, lo 0,35 per cento della retribuzione, e i datori di lavoro, a loro volta, versano un altro 0,70 per cento; per l'ENAOLI soppresso, i datori di lavoro, tra gli oneri sociali, continuano a versare lo 0,16 per cento della retribuzione di ogni dipendente; per la disciolta ONPI, i pensionati continuano a versare contributi; l'Ispettorato del Tesoro, preposto alla liquidazione degli enti inutili, e' passato da circa 30 dipendenti nel 1975 a circa 310 dipendenti decuplicando di conseguenza il costo del lavoro di liquidazione, aggirantesi intorno agli 11 miliardi l'anno; negli ultimi anni, sono state approvate norme di accelerazione delle procedure di liquidazione e previsti anche consistenti stanziamenti per agevolare la definitiva chiusura degli enti soppressi; sono stati individuati anche limiti normativi alla speditezza delle procedure di liquidazione, come ad esempio la disposizione che facoltizza gli organi di liquidazione a non tenere conto solo dei crediti inferiori a 20 mila lire e costringendo quindi alla ricerca e liquidazione di tanti altri modestissimi creditori (con un costo per la loro liquidazione di gran lunga superiore all'importo del credito) -: se vi siano cause anche organizzative-burocratiche che impediscano la definitiva liquidazione degli Enti soppressi; se ritenga necessario promuovere opportuni interventi per eliminare le permanenti contribuzioni ad Enti da anni soppressi; se intenda predisporre una dettagliata relazione al Parlamento sullo stato delle liquidazioni, tuttora in corso, degli Enti soppressi; se ritenga di proporre al Governo anche ricorrendo all'assunzione di provvedimenti di urgenza ulteriori disposizioni legislative e per agevolare le procedure di liquidazione. (4-07219)