Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00804 presentata da GRITTA GRAINER ANGELA MARIA MARTA (PROG.FEDER.) in data 19950209
Al Ministro delladifesa. - Per sapere - premesso che: il comune di Vicenza ha, di recente, istituito la Casa per la pace, sede della Consulta per la Pace e luogo aperto a tutti i gruppi, associazioni e movimenti impegnati da molti anni per la crescita di una cultura della pace, della non violenza, dei diritti umani. Essa opera come centro di elaborazione, diffusione e sostegno dei metodi non violenti, con l'intento di tessere relazioni con le scuole, gli operatori culturali, tutte le cittadine e i cittadini; il comune, con riferimento all'articolo 2 dello statuto comunale, alla legge regionale n. 18 del 1988, alla sentenza della Corte costituzionale n. 164 del 1985 in cui viene dichiarata la legittimita' del servizio civile sostitutivo, e in attuazione della legge n. 772 del 1972 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, decideva di ampliare la precedente convenzione gia' stipulata il 17 ottobre 1991 con il Ministero della difesa. Ha redatto dettagliati piani che prevedevano l'utilizzo di altri obiettori di coscienza per interventi sociali nei servizi di zona, la biblioteca, i musei, i problemi del lavoro, nonche' nella manutenzione del verde pubblico e nel servizio di protezione civile per la Ripartizione VIII, e nella gia' citata Casa della pace, per un totale di 26 nuovi obiettori. Tali obiettori avrebbero svolto i corsi di formazione, alle mansioni cui venivano destinati, presso la Casa della pace; in particolare, 2 obiettori erano richiesti per la ripartizione VIII (riferita ad attivita' di tutela e valorizzazione dell'ambiente e di protezione civile), 2 obiettori per la Casa della pace, come centro culturale di incontro, di elaborazione, informazione, archiviazione e documentazione, eccetera; il Ministro della difesa, con lettera del 12 ottobre 1994, comunicava di "non poter autorizzare l'impiego di obiettori di coscienza presso la Casa della pace e presso la Ripartizione VIII, in quanto la maggior parte delle mansioni alle quali gli stessi sarebbero adibiti risulta di natura impiegatizia, propria di apposite categorie professionale. La richiesta di ampliamento della Convenzione si intende pertanto per n. 16 obiettori da utilizzare nei rimanenti settori proposti"; la mancata autorizzazione e' grave e la motivazione risulta pretestuosa. Le mansioni proposte, infatti, sono orientate a costruire servizi informativi e di supporto per chi, individualmente (e/o in gruppo/asssociazione) voglia operare per la crescita di una cultura della pace, della non violenza, della valorizzazione ambientale: in sintonia, con le motivazioni etico-culturali della obiezione di coscienza; tali mansioni sono gia' svolte da obiettori presso altre Case della pace (come ad esempio Verona, Brescia, Trento), presso organizzazioni sindacali, sociali e culturali; fin dall'inizio dell'attuazione della legge n. 772 del 1992 e' stato autorizzato l'impiego di obiettori per tali mansioni: con l'unica condizione che non occupassero posti di lavoro previsti in organico -: se il Ministro non intenda necessario riesaminare la questione e (acquisiti eventuali approfondimenti sull'insieme del progetto del comune di Vicenza) autorizzare l'intero progetto accogliendo l'ampliamento della convenzione gia' stipulata il 17 ottobre 1991 con il Ministero della difesa. (5-00804)