Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00203 presentata da SORIERO GIUSEPPE (PROG.FEDER.) in data 19950209
La V Commissione, premesso che: sono trascorsi due anni dalla emanazione di articolati provvedimenti per il rilancio dell'economia e lo sviluppo dell'occupazione nelle aree di crisi, con i decreti-legge 148 e 149 del 1993; la legge n. 237 del 19 luglio 1993 ha attribuito alla Gepi nuovi fondi "per l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 148/93", demandando al Ministero dell'industria la determinazione dei criteri e delle modalita' del loro utilizzo; per la rapida attuazione dei provvedimenti, il Parlamento aveva delegato il Governo per la emanazione di tutti i provvedimenti piu' idonei e tempestivi, perche' la crisi dell'occupazione e delle imprese potesse trovare adeguati correttivi; il previsto decreto del Ministero dell'industria e' stato emanato il 5 gennaio 1994 e, quindi, da tale data la GEPI e' stata messa in condizione di poter operare per realizzare i nuovi obiettivi che ad essa sono stati assegnati dalla richiamata normativa; in tale contesto, il Ministro dell'industria, ha provveduto alla emanazione di regolamento per indirizzare l'attivita' della GEPI e ha indicato per la Societa' compiti e organizzazione; le scelte del Ministro dell'industria, assunte in assoluta autonomia e discrezionalita' e rinviando ad epoca successiva le verifiche e gli adeguamenti, non hanno prodotto il rilancio atteso -: per contribuire alla realizzazione di misure attive di reindustrializzazione, il Governo ha messo a disposizione della GEPI oltre 1500 mld, ponendo a carico del Tesoro la relativa copertura; la Societa' quindi, pur avendo disponibili fondi pubblici per oltre 1500 miliardi, non ha dato seguito ad alcun apprezzabile ed incisivo programma; il finanziamento attribuito assume un rilievo dimensionale che non trova precedenti rispetto al passato ed e' stato accompagnato da indirizzi volti a salvaguardare l'investimento da aspettative di natura assistenzialistica; i fondi, infatti, possono essere impegnati per assumere quote minoritarie di capitale di nuove imprese, di imprese in fase di crescita nonche' di imprese che realizzano programmi di risanamento finanziario; solo una quota marginale di tali fondi e' stata riservata per il cofinanziamento di programmi destinati al migliore utilizzo e riqualificazione di lavoratori disoccupati; esistono, quindi, gia' le risorse finanziarie e le disposizioni legislative atte a far realizzare da Gepi un programma di rilevante dimensione non solo per nuovi investimenti, ma anche per la riqualificazione di imprese esistenti e per il rilancio dell'occupazione e per un forte impegno nelle aree di crisi; impegna il Governo a: esercitare un efficace controllo sia sull'attivita' volta al raggiungimento dei nuovi obiettivi sia su quella inerente la cessione e/o liquidazione delle societa' in portafoglio, alcune delle quali vantano un cospicuo patrimonio immobiliare; verificare che il frazionamento tra le diverse aree ed obiettivi dei fondi affidati alla Societa' sia attuato in corrispondenza dello stato di gravita' delle crisi locali e delle emergenze socio-economiche e sia idoneo a realizzare elevate iniziative occupazionali e Societa' miste; verificare i risultati conseguiti rispetto ai programmi e la corrispondenza delle politiche e metodi di gestione ai criteri di professionalita', oggettivita', trasparenza ed efficacia imposte per una impresa a servizio di pubbliche finalita'; comunicare al Parlamento, con le proprie osservazioni e valutazioni, i programmi operativi annuali che la Societa' e' obbligata a trasmettere annualmente e la congruenza dei programmi stessi rispetto alla gravita' della situazione di crisi da recuperare; sottoporre al Parlamento la situazione delle partecipazioni amministrate alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993 n. 237 e della modalita' e priorita' con cui si e' dato corso ai programmi di valorizzazione e cessione, nonche' delle misure predisposte per fronteggiare gli impatti sociali ed occupazionali connessi al programma di smobilizzo; coordinare, pur nel rigoroso rispetto della loro autonomia, le attivita' della GEPI con quelle delle altre Societa' e degli enti che attuano politiche di intervento sul territorio per stimolare la nascita di nuove attivita' imprenditoriali e per supportare la necessaria ristrutturazione, riconversione e consolidamento dell'apparato produttivo esistente; riferire al Parlamento quali iniziative intenda assumere per razionalizzare l'intero comparto di tali Societa', valutando anche ipotesi di coordinamento operativo e funzionale tra la GEPI e gli altri organismi che operano con finalita' complementari (SPI, 44 ecc..) nella considerazione che le finalita' di tali Societa' sono simili e che l'intensita' dell'intervento derivante dalla sommatoria degli strumenti a loro disposizione potrebbe risultare senz'altro decisiva per lo sviluppo economico delle aree depresse; riferire al Parlamento sul trasferimento temporaneo delle azioni al Ministero del Tesoro e contestuale revisione del Decreto MICA 5 gennaio 1994, per modificare ed integrare la gamma degli strumenti di intervento e per precisare le procedure di indirizzo e controllo; predisposizione di un programma di investimento per l'impiego, nel periodo massimo di 18 mesi delle disponibilita' accordate alla Societa', con facolta' di revoca dei fondi non investiti e con ripartizione tra le diverse aree di attivita' (ristrutturazioni finanziarie, crescita dimensionale e iniziative occupazionali) in base ai fabbisogni correlati alle effettive potenzialita' e necessita' di intervento; provvedere all'adeguamento della struttura organizzativa e del management ai nuovi compiti ed obiettivi e istituzione di una commissione per la verifica del nuovo assetto azionario, funzionale anche ad un processo di decentralizzazione. (7-00203)