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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00210 presentata da GIANNOTTI VASCO (PROG.FEDER.) in data 19950214

La XII Commissione premesso che: la guardia medica e' un pubblico servizio nato a seguito della necessita' di fornire ai cittadini una sicurezza in caso di urgenza durante le ore notturne ed i giorni festivi e pre-festivi; nel corso degli anni il servizio ha assunto una sua specificita' ed efficienza al punto che oggi alcune leggi nazionali lo definiscono come servizio pubblico essenziale e prestazione indispensabile, ed i cittadini dimostrano di servirsene in modo continuativo; il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 8, comma 1-bis, stabilisce che i medici titolari di guardia medica alla data di entrata in vigore del decreto stesso sono utilizzati ad esaurimento prevedendosi inoltre l'accesso degli stessi a domanda, previo giudizio di idoneita', e secondo determinati requisiti, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero, in aree individuate dalle Regioni; lo stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con le previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g) ha di fatto escluso dal circuito convenzionale un cospicuo numero di sanitari che, prossimi alla titolarita' entro la scadenza del 31 dicembre 1994, hanno accumulato anni di servizio nella guardia medica e nella Medicina generale, quali sostituti; rilevato che: nel servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, sono attualmente impegnati decine di migliaia di professionisti, tra titolari e sostituti, che hanno acquisito, negli anni, una professionalita' specifica nel settore dell'emergenza-urgenza; questo settore e' strategico nella sanita', in quanto la probabilita' di sopravvivenza risulta legata anche alla rapidita' e alla qualificazione dell'intervento; l'abolizione di servizi esistenti, senza nel contempo, un intervento di radicale riorganizzazione, rischia di tramutarsi in un ennesimo disservizio per il cittadino; verificata, inoltre, la scarsa attuazione sull'intero territorio nazionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, istitutivo del sistema di allarme nazionale, assicurato dal numero nazionale "118"; impegna il Governo a risolvere i problemi indicati sulla base dei seguenti indirizzi: 1) confermare il settore dell'emergenza-urgenza come livello uniforme di assistenza pubblica; 2) a prevedere che il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di Guardia medica, sia disciplinato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da apposita convenzione di durata triennale, conforme agli accordi collettivi nazionali (decreto del Presidente della Repubblica 41/91), stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Tali accordi devono definire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per le ore di servizio svolte ed una ulteriore quota spettante per eventuali prestazioni professionali urgenti; 3) richiedere che le Regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al fine di una ottimale organizzazione dell'area dei servizi di emergenza e di guardia medica, stabiliscano un rapporto di impiego con i titolari di incarico per il servizio di guardia medica che abbiano maturato tale rapporto, a tempo indeterminato, da almeno cinque anni. Questi sono inquadrati, a domanda, nel primo livello della dirigenza del ruolo sanitario in soprannumero, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, previo giudizio di idoneita' da disciplinare, quanto ai tempi, alle procedure e alle modalita', con apposito regolamento; 4) correggere le misure penalizzanti confermate nel decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, per il possesso dei requisiti dei titolari di incarico, come la data riferita al 31 dicembre 1994, che deve invece diventare dinamica; 5) concorrere con proprie iniziative legislative a modificare il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, in modo tale che i compiti e le prestazioni da assicurare in base ad un compenso capitario per assistito, siano concordati nell'ambito dei citati accordi collettivi nazionali, definendo gli ambiti rimessi ad accordi di livello regionale, i quali dovranno prevedere le specificita' di settore, aventi caratteristiche particolari e garantire la continuita' assistenziale giornaliera dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal lunedi' al venerdi' e prevedere, altresi', le prestazioni da assicurare a pagamento in funzione delle prestazioni stesse. (7-00210)

 
Cronologia
venerdì 10 febbraio
  • Politica, cultura e società
    Si svolge a Milano il Congresso della Lega Nord, che approva la linea politica di Umberto Bossi e ne conferma la leadership.

lunedì 20 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge recante Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario (AC 1969) e dei concorrenti progetti di legge, che sarà approvato dal Senato il 23 febbraio (legge 23 febbraio 1995, n. 43).