Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00209 presentata da VASCON ANTONIETTA (FORZA ITALIA) in data 19950214
La III Commissione, premesso che: la Corte costituzionale della Repubblica di Croazia ha dichiarato incostituzionale lo Statuto della Contea istriana, cassando ben 18 dei suoi articoli, cioe' oltre un quinto, specificamente quelli riferentisi all'attuazione dei diritti specifici della comunita' nazionale italiana; questa sentenza viola il Memorandum d'Intesa tra Croazia e Italia del 15 gennaio 1992, riguardante "l'adozione di un sistema legale per la tutela delle minoranze": tale Accordo conferma con precisione: (al punto 1) il "carattere autoctono e il riconoscimento dell'unicita' e delle caratteristiche specifiche della minoranza italiana e allo stesso tempo la necessita' di un suo equo trattamento"; (al punto 2) il "riconoscimento della personalita' giuridica della piu' rappresentativa organizzazione della minoranza italiana, cioe' dell'Unione Italiana"; il Memorandum si rifa' ai documenti finali della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa, alla Carta di Parigi per una nuova Europa e ad altri documenti della CSCE che si riferiscono ai diritti umani e, in particolare, a quella parte del documento della Conferenza di Copenaghen sui diritti umani della CSCE riguardante i diritti delle minoranze; il Memorandum del 1992 e' stato la condizione essenziale per il riconoscimento europeo della sovranita' di Slovenia e Croazia; l'attuale atteggiamento nei confronti dei cittadini autoctoni di lingua italiana si inserisce in un piu' ampio quadro di discriminazione attuato dalle autorita' croate nelle forme piu' diverse, e riconoscibile nella mancata affermazione della soggettivita' della comunita' nazionale italiana e delle sue strutture, di cui: la mancata applicazione dell'uniformita' di trattamento giuridico e costituzionale; la mancata promulgazione di leggi che fissino, fra l'altro, lo status delle scuole italiane e delle altre istituzioni; le modifiche alla legge sulle telecomunicazioni (penalizzante nei confronti delle comunita' nazionali); la posizione giuridica e amministrativa delle organizzazioni culturali e associative della minoranza (quali ad esempio la casa editrice Edit, la sede dell'Unione degli Italiani a Fiume, il Centro ricerche storiche di Rovigo, il Dramma Italiano di Fiume); i finanziamenti per le stesse; gli ostacoli al diritto alla doppia cittadinanza; la decisione del Governo centrale di negare, quale sede istituzionale della Contea del capoluogo storico, cioe' Pola, costituiscono gli aspetti piu' palesi della discriminazione; la minoranza italiana dell'Istria risulta essere il residuo di quella maggioranza italiana che per secoli ha abitato la Penisola istriana, esprimendo una precisa civilta' la cui matrice culturale e' stata prima romana, poi veneta e italiana; questa maggioranza italiana ha subi'to una massiccia pulizia etnica da parte dell'ex Jugoslavia attraverso eccidi e l'esodo di massa; la Repubblica di Croazia non ha soddisfatto il diritto all'integrita' e all'indivisibilita' della comunita' nazionale italiana in virtu' della sua autoctonia, concordando la divisione della Regione istriana con il confine croato-sloveno, ingiusto ed antistorico; la richiesta della Croazia di aderire all'Unione Europea deve trovare giustificazione in una reale dimostrazione del grado di democrazia del Paese, democrazia che proprio nei rapporti con le minoranze trova il massimo grado di espressione; impegna il Governo ad attuare tutte le iniziative sul piano della politica estera volte ad assicurare una reale e concreta tutela della comunita' autoctona di lingua italiana residente in Istria, a valorizzarne le peculiarita', a mantenerne i diritti universalmente riconosciuti dalla Carta dei diritti dell'uomo e dai trattati internazionali sottoscritti anche dalla Repubblica di Croazia o da essa ereditati dopo il disfacimento della ex Jugoslavia. (7-00209)