Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00846 presentata da BERGAMO ALESSANDRO (FORZA ITALIA) in data 19950216
Al Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso: che, con decreto del Presidente a Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia; che nella premessa al citato decreto viene riferita, tra l'altro, la direttiva emanata dalla CEE n. 75/362, recepita nella legge 22 maggio 1978, n. 217, concernente "Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri e delle Comunita' europee"; che il suddetto riferimento in questa sede appare improprio, o almeno discutibile, poiche' la direttiva CEE invocata attiene alle condizioni da osservare per l'esercizio della professione di medico e non impone direttamente obblighi alle universita' per la formazione del laureato; che nella Costituzione della nostra Repubblica - nella parte ancora vigente e non controversa - e' stata garantita alle istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalla legge; che la suddetta statuizione appare opportuna e coerente dal momento che, nel medesimo articolo 33 della Costituzione, e' detto che l'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento e che non poteva farsi diversamente poiche' la vera cultura non puo' che essere originale e pertanto non soggetta nella elaborazione dei propri contenuti a direttive o, meggio, a coercizioni ovviamente non d'indole culturale; che opportunamente il testo della nostra Costituzione prescrive distintamente un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale; che opportunamente la citata direttiva CEE del 16 giugno 1975, n. 75/362, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee del 30 giugno 1975, dopo aver precisato che la direttiva si applica all'attivita' di medico (capitolo I, articolo 1), stabilisce, per quanto riguarda l'Italia °capitolo II, articolo 3, lettera f)!, il requisito del possesso precisamente del "diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia rilasciato dalla commissione di esame di Stato" in quanto il diploma di laurea, concorde con l'articolo 172 del testo unico, ha valore esclusivamente accademico; che appare dunque saccenteria fuori luogo ricopiare, alla lettera B) dell'allegato al citato decreto del Presidente della Repubblica, il testo dell'articolo 1 della direttiva CEE n. 75/363, applicabile, se si vuole, per lo svolgimento dell'esame di Stato e rivolta, pur essa, a fissare indirizzi per l'attivita' di medico professionista, dal momento che gli scopi dell'Universita' non sono unicamente diretti alla formazione professionale, come la lettura non enigmatica dell'articolo 1 e dell'articolo 172 del testo unico vigente puo' comodamente confermare; che una coerente vocazione pregiudizialmente ideologica puo' venire inoltre riscontrata laddove, alla lettera l), comma secondo dell'allegato al decreto in questione, si impone ai consigli di corso di laurea ed a quelli di facolta' di tenere conto, nella programmazione delle attivita' didattiche, delle necessita' di raccordare la formazione del laureato in medicina (sic!) alle esigenze - concepite e formulare non si capisce con quale fondamento culturale, se si vogliono escludere le presunzioni delle oligarchie - del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati d'intesa tra il Ministro della pubblica istruzione (sic!) e il Ministro della sanita', proponendosi di convertire le facolta' di medicina e chirurgia in altrettante scuole professionali, naturalmente espropriate di autonoma iniziativa didattica e scientifica; che per il concepimento di un decreto cosi' portentoso ci si e' avvalsi di consulenti privati, scelti comprensibilmente con ogni garanzia di parzialita', per discostarsi poi, dichiaratamente, dai pareri forniti dal Consiglio universitario nazionale, che, in quell'epoca, forse ancora confidava di poter difendere un minimo di indipendenza culturale e di buon senso, con il risultato finale di mettere insieme, con sorprendente noncuranza, l'insegnamento di discipline dal cospicuo contenuto dottrinario e la mera dimostrazione di conoscenze pratiche diverse, d'interesse diagnostico o terapeutico; che tuttavia, nonostante l'imbrogliato sovvertimento che si e' voluto instaurare, nel testo dell'allegato al noto decreto non e' stato possibile ignorare la perdurante validita' di disposizioni di carattere regolamentare e legislativo, come l'articolo 42 del regolamento studenti, la legge 11 dicembre 1969, n. 90, e la legge 30 novembre 1970, n. 924 -: se condivida le osservazioni formulate in premessa, riguardanti gli errori di coordinamento e di congruenza riscontrate nel testo del decreto in questione rispetto alle norme sistematiche dell'ordinamento, valevoli in tutte le altre facolta' dell'universita', se non di piu'; se ritenga opportuna la pubblicazione degli atti preparatori ad un provvedimento siffatto, allo scopo di far conoscere i responsabili politici di un guasto culturale ed istituzionale, che gia' adesso appare immane; se corrisponda a verita' che in alcune congregazioni universitarie, rivendicando strani presupposti di autonomia irresponsabile e parassitaria, si stia macchinando una ulteriore variazione all'ordinamento didattico decretato, consonante con i tempi nuovi, si bisbiglia, si crede piuttosto per confermarlo nella sostanza e per prolungarne incoffessati e ben noti benefici, gia' mietuti a profuzione da definite compagnie politiche ed accademiche; se a seguito dell'entrata in vigore del controverso decreto, si sia potuto rilevare un incremento numerico significativo di concorsi e di posti di professori per particolari gruppi di discipline oppure destinati addirittura a discipline di nuova creazione, che avrebbero il merito di occuparsi di argomenti eccezionalissimi e forse per queste ragioni valevoli piu' in futuro, davvero molto lontano ed inesplorato, che per il presente; se corrisponda a verita' che in numerose sedi universitarie - addebitando al Ministero l'assenza di direttive precise, percepita quasi come una tacita autorizzazione ad un disordine perpetuo - le disposizioni rese dal citato decreto e dal suo allegato vengano attuate in maniera molto discussa, tra l'altro omettendo la regolamentazione degli effetti giuridici derivanti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dalla legge 30 novembre 1970, n. 921, relativamente sia ai compiti obbligatori che agli accorgimenti facoltativi utili, che sono codificati. Viene addossato infatti agli studenti il disegno, a proposito dei provvedimenti di legge menzionati, nondimeno senza reale pregiudizio per una loro organica preparazione, di riuscire a scansare, insieme con obblighi di frequenza per discipline fantastiche ed un interminabile numero di esami, qualche pretesa assurda, motivata con improntitudine a modo di ossequio ai sublimi interessi di studi severi, con somiglianze davvero impressionanti, pero', con le ordinarie sistematiche vessazioni, nemmeno disinteressate; se corrisponde a verita' che in alcune sedi universitarie sono stati inventati modelli d'insegnamento, ad un tempo, parcellare e collettivo, mentre perfino il decreto in oggetto, con il suo allegato, comporta prudentemente una integrazione nei corsi di discipline affini o complementari. E' stata ottenuta da codeste premesse la rapida deduzione - si andrebbe cavillando in questo modo - che consimili trovate siano appropriate per far trasgredire le imgombranti disposizioni contenute nell'articolo 42 del regolamento studenti, con il corollario di commissioni per gli esami di profitto gonfie di professori a decine, tutte della stessa materia, le quali divengono un prezioso scenario per la vanita' ed i ripicchi degli esaminatori, a danno dei malcapitati studenti, invogliati da queste soverchierie ad estorcere una approvazione; se giudichi gravi e fortemente diseducativi i fatti delineati e, nel caso che se ne potesse verificare il fondamento obiettivo, come si richiede, se non ritiene necessario ed indilazionale provvedere con il richiamo a corretti criteri interpretativi, con l'invito per le autorita' accademiche ad osservare le norme miracolosamente scampate, operanti in tutte le altre facolta' e scuole, ed intanto predisporre adatte modifiche a questo ordinamento, con la calda raccomandazione di avvalersi per quanto meno possibile degli insistenti "esperti", sempre ben disposti per nuovi assedi e bottini e che sono emersi piu' numerosi ed invadenti per ogni luogo proprio dopo la pubblicazione di questo portentoso decreto. (5-00846)