Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00866 presentata da APREA VALENTINA (FORZA ITALIA) in data 19950221
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso: che l'articolo 8 comma 2 lettera c), della legge n. 148 del 5 giugno 1990 dispone che "la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dalla presente legge"; che il decreto ministeriale 10 settembre 1991 e le CC.MM. n. 271/91 e n. 231/92 invitano i Collegi dei Docenti ad individuare "concrete ed opportune soluzioni che, pur mirando a superare suddivisione ambiti at due soli docenti, non devono tuttavia ritenersi vincolate ad automatiche trasposizioni delle modalita' organizzative previste per classi at modulo"; che la CM n. 220 del 12 luglio 1993 con la quale e' stato consegnato ai genitori degli alunni un opuscolo informativo su "La Nuova Scuola Elementare" contiene alla pagina 15 la seguente espressione: "Continuano ad operare le classi a tempo pieno con due insegnanti"; che il comma 2 dell'articolo 130 del decreto-legge n. 297 del 16 aprile 1994 lettera c) recita che "la programmazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128"; che ai sensi degli articoli 29 e 30 della Costituzione lo Stato non crea i diritti della famiglia ma li riconosce perche' la famiglia ha dei diritti originari, preesistenti, e lo Stato non deve far altro che dar loro l'efficace protezione giuridica. E far cio' significa anche rendere i genitori liberi di scegliere la scuola per i propri figli e l'articolazione strutturale piu' consona ed adeguata alle esigenze rappresentate; che una scuola riformata nei contenuti e negli ordinamenti deve prevedere ed assicurare tale liberta' di scelta; e se non vi riesce deve attrezzarsi per garantirla, pena il venir meno di un supporto fondamentale all'innovazione costituito dalla flessibilita' dei moduli organizzativi propria di una scuola-servizio; che la liberta' d'insegnamento, e piu' ampiamente, l'autonomia didattica degli istituti riferite sia alla specificazione, integrazione e correlazione degli obiettivi formativi nazionali in relazione alle esigenze locali e ai bisogni di formazione degli utenti, sia, altresi', al progetto educativo di istituto quale documento che esplicita all'esterno l'offerta formativa e le strategie, in relazione ai bisogni, alle domande e agli obiettivi di formazione impongono flessibilita' organizzativa e responsabilita' programmatiche interne ad ogni singola unita' scolastica -: se il Ministro sia a conoscenza del fatto che, in sede di determinazione dell'organico di diritto della Scuola Elementare della citta' di Milano per l'anno scolastico 95/96, siano stati previsti adattamenti di modularizzazione di tutte le classi a tempo pieno (dalla classe 1^ alla classe 5^) in modo assolutamente rigido e burocratico attraverso la compilazione di prospetti che rispondono a logiche ragionieristiche che non sono coerenti con i riferimenti normativi su esposti e che mal si conciliano con l'innovazione didattica in atto, snaturando forzosamente l'identita' del tempo pieno che finora si e' basata su un'immagine didattica e organizzativa ben leggibile dai docenti, dai bambini e dai genitori; quali urgenti provvedimenti il Ministro abbia assunto o intenda assumere perche' siano revocate le disposizioni del Provveditore agli Studi di Milano sopra citate, cosi' ottenendo che non vengano ristrette le possibilita' di articolazione dell'offerta formativa consentite dalla normativa vigente e sia percio' assicurata al massimo la possibilita' per la scuola di rispondere alle diverse esigenze e richieste delle famiglie. (5-00866)