Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00867 presentata da CANESI RICCARDO (PROG.FEDER.) in data 19950222
Ai Ministri dei lavori pubblici e ambiente e dei beni culturali e ambientali. - Per sapere - premesso che: il comune di Ameglia (SP), con deliberazioni del consiglio comunale 8 luglio 1994, n. 32 e 8 settembre 1994, n. 42 ha adottato uno strumento urbanistico attuativo delle zone "D.5.3. - E3 - E5 del vigente P.R.G., presentato dal signor Giuseppe Bacchione, che prevede la realizzazione di una residenza turistico-alberghiera (RTA); l'area interessata e' a Bocca di Magra, localita' Pantale' e consiste in un diaframma di territorio sito tra l'area estuariale del fiume Magra e l'area collinare di Montemarcello, ricomprese nei parchi regionali omonimi. Bocca di Magra, ambiente unico fra il magnifico promontorio di Montemarcello e l'ampio estuario del Magra, rappresenta una delle poche localita' costiere del nostro Paese rimaste quasi immuni dalle nefaste colate di cemento del dopoguerra; il signor Giuseppe Bacchione, scomparso nel novembre ultimo scorso, ha lasciato in eredita' all'Ente San Venerio della Curia vescovile di La Spezia l'area in oggetto, assieme ad un debito di circa 800 milioni con la Cassa di Risparmio della Spezia; tale caratteristica del lascito puo' aver condizionato l'Ente beneficiario, nell'accettare un'operazione - seppure speculativa - che consentisse la copertura del debito ereditato; il piano particolareggiato, in variante contestuale al vigente P.R.G., presenta svariate violazioni delle normative regionali e nazionali in materia; 1. violazione articoli 8 e 9 della legge regionale ligure 8 luglio 1987, n. 24 (il P.P. deroga all'obbligo di ricorrere ad un unico strumento attuativo per l'intera zona interessata, limitandosi solo alla proprieta' del signor Bacchione; comprende nella area edificabile una zona agricola ed una zona boscata, mutandone la destinazione senza qualsivoglia motivazione idonea); 2. violazione articolo 4, legge regionale ligure 8 luglio 1987, n. 24 e articolo 1 legge 1^ giugno 1939, n. 1089 (nel perimetro del P.P. in oggetto e' stata ricompresa una strada comunale di epoca romana che attualmente conduce ai vicini giacimenti archeologici romani e della quale e' prevista l'alienazione a favore dei privati. Infatti il sedime stradale storico e' stato incluso in un'area di ricettivita' turistica, sulla quale verra' realizzata una struttura alberghiera, mentre la viabilita' storica preesistente sara' soppressa e sostituita da un nuovo tracciato pedecollinare. Il comune ha completamente ignorato sia il vincolo esistente sulla strada comunale, non avendo acquisito - ai sensi dell'articolo 4 legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 - il preventivo parere della Soprintendenza sia la tutela del bene di interesse storico riservata a codesta Autorita'); 3. violazione articolo 18, legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 e articolo 823, codice civile (da quanto edotto sopra - visto che a norma degli articoli 822 e 824 codice civile gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico, se appartengono allo Stato o altri enti pubblici, "sono soggetti al regime del demanio pubblico" - ne deriva che la strada comunale in questione deve essere considerata assolutamente inalienabile e, quindi, il comune non puo' ne' adesso ne' in futuro cedere al privato tale strada, rendendo da ultimo palese che il piano particolareggiato di Pantale' e' improcedibile in quanto il privato non ha titoli per promuoverne l'urbanizzazione); 4. violazione articolo 5, legge regionale ligure 22 luglio 1984, n. 39 e articolo 49 delle norme di attuazione del P.T.C.P. della Liguria, (la consistenza e la tipologia dell'intervento, non sono consentiti dal piano paesistico della Liguria, che tollera in tale area solo insediamenti sparsi, "compatibili con la tutela dei valori paesistico-ambientali" e non comportino l'ulteriore infrastrutturazione. L'intervento, che prevede un massiccio insediamento turistico, costituito da un albergo articolato in cinque corpi prospicienti il fiume Magra, collegati tra loro da vani scala e ascensori, non rispetta certamente le caratteristiche richieste; l'insidiamento progettato, costituisce un evidente e spregiudicato tentativo di speculazione edilizia e fondiaria in un'area di altissimo valore culturale e paesaggistico, che stravolgerebbe un ambiente naturale in perfetto equilibrio con i pochi insediamenti isolati esistenti, alterando nella fascia pedecollinare il patrimonio boschivo con un pesante disboscamento di circa 2.000 mq; se non ritengano i Ministri interrogati di intervenire con tempestivita', adottando tutti i procedimenti atti ad impedire, anche ai sensi della legge 431 del 1985, che questa storica e pregevole area tra il Magra e Montemarcello, rinomata per il suo fascino paesistico e culturale, venga stravolta da interventi speculativi e in spregio alle leggi. (5-00867)