Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00462 presentata da BOLOGNESI MARIDA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19950301
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la Commissione regionale per l'impiego della Basilicata, che come e' noto svolge sulla base delle leggi vigenti compiti di programmazione, direzione e controllo del mercato del lavoro ha, in data 24 novembre 1994 emanato alcune delibere volte ad adeguare la normativa vigente alle specifiche esigenze locali del mercato del lavoro; in particolare, con la delibera n. 52 veniva individuata, utilizzando i poteri di cui alla lettera c) del comma 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fra le categorie aventi titolo alla riserva di cui all'articolo 25 comma 1 della citata legge, la categoria dei disoccupati di lunga durata con eta' superiore ai trentadue anni; avendone constatato la particolare consistenza; nella delibera n. 53 veniva disposto l'ampliamento fino al venti per cento della riserva di legge con la ripartizione di una quota della stessa fra disoccupati di lunga durata, ai sensi del comma 5 lettera a) della citata normativa, e la nuova categoria degli ultratrentaduenni, come definita dalla delibera della Commissione. Il tutto per una quota pari complessivamente al settanta per cento della riserva medesima; con la delibera n. 54 veniva infine modulato l'aumento della riserva sulla base delle caratteristiche di impresa presenti sul territorio, graduando l'aumento delle percentuali in maniera direttamente proporzionale alla dimensione delle imprese medesime, mentre veniva riservato il restante trenta per cento della riserva agli iscritti alle liste di mobilita'; in data 18 gennaio 1995, il Ministero, cui e' demandata per legge l'approvazione delle delibere le dichiarava inammissibili con motivazioni che non possono non suscitare perplessita'; in particolare, ad esempio, il fatto che i disoccupati ultratrentaduenni sarebbero, di per se' ricompresi all'interno della categoria dei disoccupati di lunga durata, ignorando che le agevolazioni previste per le aziende rispetto all'assunzione di giovani di eta' inferiore, date le caratteristiche del mercato del lavoro di quella Regione, pongono i disoccupati piu' anziani in una condizione di oggettivo particolare svantaggio; ed ancora, il fatto che la diversa modulazione dell'aumento percentuale della riserva, che peraltro si faceva carico di alcune esigenze di flessibilita', non corrispondeva alla lettera della normativa vigente; pare invece all'interrogante che il blocco delle delibere sia stato motivato dalla circostanza che nella regione Basilicata e' collocato il nuovo insediamento industriale della FIAT di Melfi e che, date le modalita' con cui sono state effettuate le assunzioni di quello stabilimento ed i trattamenti contrattuali che vi sono stati definiti vi fosse un forte interesse della stessa FIAT ad evitare qualunque tipo di vincolo, anche se derivante da normative vigenti e che, in qualche modo sia prevalso l'interesse di quest'ultima sull'interesse generale -: se non ritenga che, con operazioni come quella della bocciatura delle delibere della Commissione regionale per l'impiego della Basilicata, non venga completamente snaturata l'applicazione della legge 56 del 1987, e quindi la possibilita' di interventi mirati sul mercato del lavoro a livello regionale; quali iniziative intenda adottare a livello generale ai fini di un riequilibrio fra i vari "soggetti deboli" del mercato del lavoro, visto il giudizio di inammissibilita' con cui sono state bloccate iniziative di tipo regionale, peraltro rispondenti ai compiti che la legge assegna alle Commissioni regionali per l'impiego. (3-00462)