Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00906 presentata da JANNONE GIORGIO (FORZA ITALIA) in data 19950302
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: le domande di rimborso dei crediti IVA avanzate dalle societa' immobiliari aventi ad oggetto la semplice gestione degli immobili di proprieta' vengono sistematicamente respinte dai competenti Uffici IVA sulla base dell'assunto che tali societa' non eserciterebbero un'attivita' di impresa; il legislatore IVA si e' espresso in termini senza alcun dubbio favorevoli a tali societa', infatti a norma dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 "... e' ammesso in detrazione °l'ammontare! dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione". Inoltre, a norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 "... si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa: 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa' per azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata...."; il dettaglio della norma e', sul punto, assai chiaro: ci troviamo di fronte ad una presunzione assoluta di esercizio di attivita' d'impresa da parte delle societa' commerciali; in materia si e' espresso anche il SECIT, il quale ha invece affermato che con tale disposizione il legislatore ha inteso in realta' sostenere una presunzione assoluta di esercizio di attivita' imprenditoriale da parte delle societa' commerciali limitatamente alle sole operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi); sul medesimo punto una sentenza della Cassazione (la n. 8939 del 1^ dicembre 1987) ha affermato che "... l'attivita' limitata all'acquisto ed alla cessione in affitto di beni immobili non costituisce esercizio di impresa commerciale ai sensi dell'articolo 2247 del codice civile". La sentenza di cui sopra, pero', non interessava affatto la materia fiscale e non aveva pertanto alcuna efficacia in materia; l'affermare che l'attivita' di puro godimento immobiliare e', per presunzione assoluta, attivita' d'impresa non significa direttamente affermare che l'IVA sia automaticamente detraibile. Infatti, l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 enuncia il principio dell'inerenza come fondamento per ammettere la detraibilita' dell'imposta; la stessa Amministrazione finanziaria ha ammesso pero' la necessita' di compiere "un'indagine di fatto, rivolta ad accertare l'oggettivo impiego ed utilizzo del bene acquistato nell'ambito di un ciclo produttivo e distributivo" (vedi R.M. 28 luglio 1992, n. 530643), con cio' riconoscendo l'importanza del verificare, caso per caso, l'applicazione del principio di inerenza; riconosciuta la detraibilita' dell'IVA assolta sugli acquisti, l'altro fondamentale problema che occorre risolvere concerne l'ammissibilita' di una richiesta di rimborso dell'eccedenza dell'IVA a credito sull'IVA a debito; a tal proposito l'articolo 30, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ammette la possibilita' di richiedere il rimborso (per importi superiori a lire 5 milioni) "limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili"; per la loro individuazione occorre fare riferimento al disposto dell'articolo 40 TUIR, il quale considera strumentali anche gli immobili non utilizzati o dati in locazione che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Una successiva esemplificazione da parte del Ministero delle finanze individua gli immobili "strumentali per natura" in quelli classificati in catasto alle categorie A/10, B, C, D ed E; da tutto quanto precede emerge chiaramente che il dettato legislativo sul punto consente di affermare che: a) l'attivita' di gestione immobiliare e' attivita' d'impresa sia per quanto riguarda le operazioni attive o sia per cio' che concerne le operazioni passive; b) conseguentemente l'IVA assolta sugli acquisti effettuati da tali societa' e' detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; c) gli immobili acquistati da tali societa' possono essere considerati strumentali all'esercizio dell'attivita' d'impresa e qundi rientranti nel concetto di "beni ammortizzabili"; la logica conclusione di tutto cio', infine, e' che la domanda di rimborso dell'eccedenza dell'IVA a credito presentata da tali societa' non ha alcuna motivazione per essere respinta, nemmeno sulla base delle argomentazioni addotte, sulla questione, dal SECIT e dalla Cassazione -: quale sia il parere del Ministro delle finanze in relazione al problema in esame; se non ritenga, sussistendone le condizioni, di ribadire la spettanza del diritto alla detrazione in oggetto e del conseguente diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza a credito. (5-00906)