Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00419 presentata da TURRONI SAURO (PROG.FEDER.) in data 19950302
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei beni culturali e ambientali, per sapere - premesso che: la legge n. 431 del 1985 e' norma fondamentale di riforma economico-sociale; la legge n. 431 e' stata approvata nell'agosto 1985, un anno dopo l'emanazione del decreto "Galasso", cui seguono i cosiddetti "Galassini" che vincolano all'inedificabilita' temporanea parti consistenti del territorio nazionale; punto essenziale della legge e' che i vincoli possono essere rivisti solo in presenza di un'accurata pianificazione paesistica: le regioni hanno piu' di un anno di tempo per ottemperare a quest'obbligo. La scadenza e' il 31 dicembre 1986; a distanza di 8 anni la situazione e' disastrosa: solo 2 regioni hanno redatto piani adeguati (Liguria ed Emilia-Romagna) anche se poi, nel corso degli anni, i piani sono stati depauperati o disattesi. Tutte le altre sono in un ginepraio: piani finti in quanto redatti a scale inadeguate, su carte "automobilistiche" (Marche, Veneto); piani mai finiti (Piemonte, Lombardia) o mai iniziati (Puglia, Calabria, Sicilia); piani a rovescio, utilizzati cioe' per cementificare le coste (Sardegna); piani parziali (Abruzzo, Basilicata, Molise); piani lasciati nei cassetti (Lazio); piani "rifiutati", nel senso che alcune regioni non hanno voluto riconsiderare le loro politiche (Friuli, Umbria); piani "inquinati" per le modalita' con cui sono stati redatti (Campania, il caso Infrasud all'esame della magistratura); vi sono regioni, come la Toscana, che, dopo avere sostanzialmente eluso l'obbligo, fatto loro dall'articolo 1-bis della legge 131 del 1985, di "sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale" almeno le componenti territoriali sottoposte al cosiddetto "vincolo paesaggistico" dalla stessa legge, hanno recentemente formalizzato la loro volonta' di evadere tale obbligo; la regione Toscana infatti aveva preteso di avere adempiuto mediante la legge regionale 29 giugno 1982, n. 52, ed i conseguenti provvedimenti amministrativi la cui rispondenza al dettato dell'articolo 1-bis della legge 431 del 1985 si rivela assai discutibile; la legge regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5, ha espressamente abrogato (articolo 41, comma 1) la legge regionale n. 52 del 1982, per quanto non concernente esclusivamente i parchi e le riserve naturali; fino ad oggi il Ministero dei beni culturali e' gravemente inadempiente in quanto ha tollerato che le regioni trascurassero completamente l'applicazione della legge, o che vi dessero attuazione in modo surrettizio. Il Ministero ha inoltre accettato che gli uffici decentrati venissero sommersi da decine di migliaia di pratiche per la verifica formale dei vincoli senza assumere alcun provvedimento risolutivo; alcune regioni, fra le quali l'Emilia Romagna hanno preteso di sottrarre alla potesta' del Ministero dei beni culturali il potere di annullamento delle autorizzazioni concesse ai sensi della legge n. 431 del 1985 -: quali iniziative intenda assumere il Ministro per: verificare lo stato di attuazione della legge 431 del 1985; attrezzare, di concerto con il Ministro dell'ambiente, un apposito ufficio che controlli con continuita' l'attuazione della legge utilizzando anche strumenti per la mobilita' nell'ambito della pubblica amministrazione; esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 1-bis, comma 2, della legge 431 del 1985; intervenire nei confronti dei piani regionali che non rispettano il dettato della legge; rendere efficace e non meramente burocratico il controllo di merito dei progetti delle opere nelle zone tutelate ai sensi della citata legge 431 del 1985; intervenire nei confronti di quelle regioni che con propri provvedimenti hanno preteso di sottrarre il potere di annullamento delle autorizzazioni concesse ai sensi della legge 431 del 1985; finanziare i progetti regionali di manutenzione straordinaria, ripristino, salvaguardia, fruizione di ecosistemi complessi, biotopi rari, rarita' geologiche, beni di interesse storico, eccetera, purche' previsti in piani paesistici approvati. (2-00419)