Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00897 presentata da ASQUINI ROBERTO (MISTO) in data 19950302
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: nel novembre del 1994 e' stato definitivamente convertito in legge il decreto legge istituente il concordato tributario e la chiusura delle liti pendenti; a tali fini, il contribuente puo' versare il 10 per cento dell'importo dell'imposta contestata a definizione della lite esistente; in ogni caso e' dovuto, anche se non ancora versato, il terzo dell'importo complessivo della sanzione richiesta; nel dicembre 1994 un contribuente della provincia di Udine ha regolarmente versato il 10 per cento di una sanzione contestatagli tempo addietro dell'importo di circa 5 milioni; tale contribuente ha ricevuto, pochi giorni dopo, richiesta di restituzione del rimborso IRPEF riguardante il medesimo periodo di imposta gia' effettuato in precedenza; tale richiesta e' stata effettuata interpretando in maniera estensiva e profondamente iniqua la norma riguardante il concordato tributario ed il mantenimento delle somme dovute anche in seguito al concordato; in base a tale interpretazione, si creerebbe una ulteriore profonda iniquita' fra chi ha pagato, in anticipo, piu' tasse del dovuto e ha atteso anni il rimborso e chi le tasse non le ha versate; il meccanismo avvenuto e' il seguente: il soggetto A versa lire 100 di imposta in seguito a ritenute d'acconto; la liquidazione annuale calcolata e' di 95; 5 vengono chieste a rimborso; dopo 4 anni vengono restituite le 5; viene accertata una lite con il fisco; la lite viene concordata e chiusa pagando il pattuito; il fisco chiede ulteriormente indietro i 5 milioni gia' rimborsati (che non hanno nessun rapporto diretto con la lite); se il soggetto non fosse stato a rimborso, o per assurdo avesse pagato meno del dovuto, non avrebbe avuto alcun problema una volta concordata la lite; la norma, pur non chiarissima nella sua estensione, appare evidente non preveda tale doppia restituzione; tale comportamento dell'ufficio di Udine appare non allineato con altri uffici tributari e che gia' altri errori sono chiaramente avvenuti in merito alle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi nell'area del Centro servizio di Venezia) -: quali interventi immediati ritenga il Ministro necessario assumere al fine di assicurare per chiarire ulteriormente lo spirito della norma concordataria e la sua equita'; quali interventi intenda il Ministro assumere per evitare che il costo dello "sbaglio", qui citato, ricada sul contribuente o sullo Stato, o che comunque il contribuente si veda costretto a riversare il rimborso a lui dovuto da svariati anni e ora, in maniera beffarda, richiesto indietro; se ritenga, il Ministro, che nel caso in specie possa configurarsi responsabilita' degli uffici periferici dell'amministrazione e come, in questo caso, possano essere sanzionate tali responsabilita'. (5-00897)