Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00908 presentata da MASINI NADIA (PROG.FEDER.) in data 19950302
Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: l'articolo 18, ottavo comma della legge n. 604 del 1982, prevedeva che "al personale che, al compimento di sette anni di servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del trattamento minimo di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato, e' consentito di rimanere su sua richiesta, all'estero, fino al raggiungimento del predetto limite e, comunque, non oltre cinque anni. Il mantenimento all'estero e' subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda con la quale chiede altresi' irrevocabilmente di essere collocato a riposo al termine del predetto periodo"; in conseguenza alla decisione del Ministero degli Esteri di sottoporre all'esame del Consiglio di Stato alcune questioni concernenti all'applicabilita' o meno al personale destinatario del sopra citato articolo 18, ottavo comma, dei nuovi parametri introdotti dal decreto legislativo n. 503 del 1992 per la determinazione dell'anzianita' di servizio ai fini pensionistici; il Consiglio di Stato e' giunto alla conclusione che le disposizioni di detto decreto legislativo trovano applicazione anche nei confronti del personale mantenuto in servizio all'estero, ex articolo 18, ottavo comma, anteriormente al 1^ gennaio 1993 -: quali iniziative, eventualmente anche di carattere legislativo, intendano assumere per garantire al personale impegnato nelle scuole italiane all'estero che, in base alle suddette disposizioni di legge, aveva presentato domanda irrevocabile di collocamento a riposo, antecedentemente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni riguardanti le pensioni di anzianita'. (5-00908)