Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00250 presentata da GERARDINI FRANCO (PROG.FEDER.) in data 19950302
L'VIII Commissione, considerato che: a distanza ormai di anni dalla sentenza n. 312/90 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimita' del decreto ministeriale 26 gennaio 1990, i problemi relativi al regime giuridico delle materie prime secondarie (MPS) non sono stati ancora risolti; la stessa definizione di "rifiuti" e' un problema ancora aperto, infatti, il recepimento nelle legislazioni nazionali della direttiva CEE 91/156 sui rifiuti incontra in tutti i Paesi difficolta' dovute all'incertezza della definizione di rifiuto e dalla necessita' di distinguere tra rifiuto e prodotto; la questione e' trattata in un recentissimo documento della D.G. XI (Ambiente) della CEE del 20 dicembre 1994 che elenca le caratteristiche delle sostanze che determinano il significato di "rifiuto"; anche il catalogo europeo dei rifiuti, approvato nel dicembre 1993, viene ritenuto dal servizio giuridico della CEE una lista "indicativa"; i vari decreti legge succedutisi sino ad oggi (ottava reiterazione) in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione sono stati dei provvedimenti di "transizione", in attesa del recepimento delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, per cui il Governo ha avuto una delega con la legge 146/94 (legge comunitaria 1993) la cui scadenza e' prevista per il 19 marzo 1994; si prende atto che il Governo non e' in grado, entro i termini suddetti, di provvedere al recepimento delle direttive di cui sopra, infatti ha gia' annunciato una richiesta di proroga dei termini alla CEE; i decreti sin qui approvati e reiterati hanno prodotto un "sistema organizzativo" delle imprese nell'utilizzo delle materie derivanti da cicli di produzione e di consumo, percio' e' necessaria ancora una "normativa ponte", tale orientamento, peraltro, e' stato deciso, all'unanimita', dalla VIII Commissione Ambiente della Camera dei deputati con un apposito documento predisposto ed approvato a conclusione delle audizioni tenutesi sulle problematiche generali del settore rifiuti e del riutilizzo dei residui; la mancata applicazione dei procedimenti per avviare al recupero potrebbe determinare effetti negativi e l'avvio allo smaltimento, anche se lecito, di quantita' rilevanti di rifiuti che potrebbero essere riutilizzati; bisogna agevolare il riciclaggio e il recupero delle materie prime secondarie per tutelare l'ambiente, ed evitare spreco di risorse e di territorio; vi e' la necessita' di non mettere fuori legge e fuori mercato molte aziende, con conseguenze negative sull'ambiente, l'economia e il tessuto sociale; si deve consentire all'operatore economico di agire in un regime di certezza e con procedure amministrative notevolmente semplificate (comunicazione, autocertificazione); la normativa deve essere tale da tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e da ridurre le qualita' e la pericolosita' dei rifiuti; alla luce di quanto esposto, e' necessario che il decreto-legge n. 3/95 sia reiterato dal Governo apportando modifiche migliorative che confermino una disciplina specifica ed agevolata per il riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione e di consumo, che sono individuati in relazione a determinate caratteristiche tipologiche, prescindendo da qualsiasi qualificazione concettuale dagli stessi, impegna il Governo a tener conto, qualora si addivenisse ad una reiterazione del decreto, dei seguenti indirizzi: a) rendere trasparente, semplice e omogeneo su tutto il territorio nazionale l'attivita' di riciclaggio e di recupero delle MPS; b) facilitare l'iter burocratico, basandolo sulla comunicazione, l'autocertificazione, il controllo, delle procedure che hanno come fine il recupero, e il riutilizzo delle MPS; c) aiutare, attraverso sgravi fiscali e agevolazioni finanziarie, gli operatori che modificano i processi produttivi e i prodotti, al fine di renderli meno inquinanti; d) individuare non un elenco positivo dei residui di cui e' possibile il recupero, ma stabilire le categorie di residui di cui e' permesso il riciclo e le norme tecniche da rispettare nelle operazioni di recupero; e) garantire che il recupero delle MPS avvenga senza pericoli per l'ambiente e la salute pubblica e in particolare avvenga nel rispetto delle leggi vigenti contro l'inquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria; f) rinforzare l'azione dei gestori dei servizi di igiene urbana garantendo loro facilita' di approvvigionamento di mezzi e strutture dal punto di vista finanziario e localizzativo e, rispetto alle forme autorizzative, permettendo la semplice certificazione per cio' che riguarda lo stoccaggio di qualita' ridotte di rifiuti tossici molto spesso provenienti dall'abbandono sul suolo pubblico; g) tener conto del fatto che molti sindaci, per carenze e ritardi delle regioni, per poter assicurare il servizio pubblico e per tutelare l'ambiente e la salute di cittadini, hanno dovuto far ricorso a forme di smaltimento di rifiuti non conformi alle norme vigenti; h) modificare il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 3 in modo da ripristinare transitoriamente per l'anno 1995 le disposizioni di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 507/93; i) eliminare la nozione di "imprese", termine assai vago, e tale da consentire il movimento dei rifiuti (sia pure chiamati residui), sul territorio nazionale, da uno all'altro degli stabilimenti facenti parte della stessa impresa; l) vietare, senza autorizzazione preventiva, l'autosmaltimento, dei rifiuti tossici e nocivi, principio questo chiaramente espresso nella direttiva comunitaria sui rifiuti pericolosi (91/689/CEE); m) sottoporre l'autosmaltimento alle stesse regole tecniche, nonche' agli stessi contratti, applicabili a chi smaltisce in conto terzi, sia per chiari motivi di tutela ambientale, sia per non creare ingiustificate disparita' di trattamento; n) dotare l'Osservatorio del necessario supporto tecnico garantito principalmente dall'Agenzia nazionale per l'ambiente (ANPA) e da altri istituti e organismi scientifici pubblici il cui supporto si riveli di volta in volta utile per le specifiche materie trattate; o) trasferire alle sezioni regionali dell'Albo smaltitori la competenza a decidere in prima istanza l'iscrizione all'Albo, lasciando al comitato nazionale funzioni di coordinamento e di appello (giudizio sui ricorsi), rivedendo la composizione delle sezioni regionali in modo da adeguarla al nuovo ruolo, in quest'ambito il termine iniziale per il silenzio-assenzo, e' necessario che slitti almeno al 1^ gennaio 1996; p) prevedere una modifica in tempi brevi dei decreti ministeriali del 29 settembre 1994 e del 16 gennaio 1995 eliminando inconguenze delle norme tecniche non compatibili con una trasparente politica di tutela ambientale e di difesa della salute dei cittadini; q) fare in modo che le norme transitorie non solo non siano in contrasto con la normativa comunitaria, ma siano, nei limiti del possibile, un primo recepimento delle stesse. (7-00250)