Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00920 presentata da TURRONI SAURO (PROG.FEDER.) in data 19950307
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale. - Per sapere - premesso che: e' giunta notizia all'interrogante che a carico di due sacerdoti, don Mauro Stabellini e don Giorgio Bosini, condirettori della Caritas diocesana di Piacenza, e loro collaboratori sono in corso richieste di rinvio a giudizio presso il giudice per le indagini preliminari poiche' a seguito di un'indagine risulterebbero a loro carico ipotesi di illeciti riguardo all'intermediazione nell'avvio al lavoro di extracomunitari risultati poi privi di permesso di soggiorno; quanto sopra ricordato, come dimostrano anche le autodenunce preannunciate da almeno otto Vescovi, suscita preoccupate apprensioni in tutti gli ambienti, anche in quelli piu' autorevoli e qualificati di ispirazione religiosa e laica, che si dedicano meritoriamente, attraverso il volontariato, all'accoglienza ed all'aiuto umanitario a favore di tutti i cittadini extracomunitari o comunque stranieri, senza fini di lucro e spesso in collaborazione anche in forza di convenzioni riconosciute da enti locali e regioni; la Caritas diocesana di Piacenza, attraverso il suo centro sociale, opera in nome e con la collaborazione delle chiese e delle parrocchie locali, avvalendosi delle attivita' di centri di ascolto e di informazione, canali essenziali per registrare i bisogni e le offerte dei cittadini, di famiglie, enti e associazioni disponibili a concorrere al loro soddisfacimento; in questo contesto il lavoro come fonte elementare di sostentamento e' oggi da considerarsi essenziale e costitutivo, cosi' in ogni caso e' ritenuto nel senso comune e nella prassi, dell'attivita' di accoglienza e di aiuto umanitario; in questo ambito, la diffusione occasionale di informazioni sui luoghi in cui potersi recare per chiedere un occupazione da parte di cittadini, e' pratica diffusa e non certo lesiva dell'articolo 12 della legge n. 943 del 1986, che non a caso fa riferimento ad "attivita'" e "movimenti" che presuppongono per la loro esistenza azioni sistematiche dotate di strutture, organizzazione e personale non certo configurabili per la Caritas di Piacenza e il suo centro sociate; l'accoglienza e l'aiuto umanitario, per loro natura, non possono cessare di agire in considerazione di particolari fattispecie dello status giuridico dei cittadini stranieri transitoriamente presenti in Italia e cio' secondo una prassi diffusa e consolidata ma anche per una specifica prescrizione della Costituzione che all'articolo 2 in materia sancisce "il diritto inderogabile alla solidarieta' politica, economica e sociale, come esplicitazione dei diritti inalienabili dell'uomo (affermati nelle piu' autorevoli Convenzioni mondiali) ovunque la' ove si svolge la sua personalita'"; sulla base delle riserve costituzionali di legge sopramenzionate oltre che dalla configurazione dell'accoglienza e dell'aiuto umanitario soprarichiamata, ci si da' ragione del fatto che in Italia, nonostante la loro irregolarita' ed il loro appartenere alla categoria dei "clandestini", continuano a permanere decine di migliaia di stranieri intimati all'espulsione talche' fonti degne di considerazione affermano che nel 1994 dei circa 56.000 extracomunitari candidati all'espulsione, solo circa 6.000 sono stati effettivamente allontanati; di fronte a questo stato di fatto, non solo per considerazioni umanitarie, ma nello stesso interesse della convivenza civile, l'attivita' lavorativa dei citati lavoratori stranieri risponde anche alla necessita' di sottrarli alla cattura dei centri della criminalita' che, facendo leva sul loro bisogno, tendono a sospingerli verso quella microcriminalita' che diffonde purtroppo in tante citta' italiane aree di allarme sociale -: se il Governo non intenda in tempi brevi, eventualmente con provvedimenti d'urgenza, predisporre norme che consentano al cittadino extracomunitario irregolarmente in Italia, ma con un'attivita' lavorativa accertata, di dotarsi di un permesso provvisorio di soggiorno, in attesa di una definizione risolutiva del suo status e cio' secondo gli orientamenti in materia gia' espressi dai gruppi parlamentari, dai sindacati e da ambienti significativi del volontariato e dell'assistenza; se il Governo non ritenga urgente un pronunciamento, eventualmente preliminare all'assunzione di norme con atti amministrativi, che, in derivazione della legislazione vigente o per sua carenza, con riferimento all'articolo 2 della Costituzione, espliciti senza equivoci che l'accoglienza e gli aiuti umanitari a favore di cittadini stranieri sono dovuti nei confronti di tutti, a prescindere dal momentaneo status giuridico da regolare successivamente; se non sia intendimento del Governo assumere con urgenza eventuale altra iniziativa volta ad impedire che, a seguito di interpretazioni di norme o anche solo in conseguenza di vuoti normativi, possa determinarsi un grave conflitto, con danni concreti durissimi per chi ha bisogno di soccorso, tra le ispirazioni di fede e le pratiche di soccorso umanitario che solo agendo a tutto campo realizzano la loro ispirazione autentica e norme dello Stato limitative del loro pieno svolgersi. (5-00920)