Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00924 presentata da RUFFINO ELVIO (PROG.FEDER.) in data 19950308
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: le organizzazioni di categoria interessata hanno ripetutamente contestato i modi con i quali l'amministrazione della Difesa organizza gli acquisti soprattutto in sede locale; il difensore civico della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia, interessato al problema, ha chiesto l'intervento della Giunta Regionale con il seguente autorevole giudizio; "In pratica ed in estrema sintesi l'Associazione lamenta che, a fronte di una semplice scittura impegnativa, viene imposto al fornitore l'onere di una cauzione tipica, invece, degli obblighi contrattuali. Secondo la Legge sulla Contabilita' Generale dello Stato e del conseguente Regolamento Generale (la prima approvata con regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 ed il secondo sempre con regio decreto 23 maggio 1924 n. 827) l'obbligo a prestare cauzione dovrebbe essere riferita esclusivamente a coloro che "secondo la qualita' e l'importanza dei contratti contraggono obbligazioni verso lo Stato" (articolo 54 Regolamento 827 del 1924). La forma canonica del contratto e' nota a tutti. Per lo speciale contratto richiesto dalla Pubblica Amministrazione sono, poi, richiesti ulteriori elementi non presenti, al contrario, nei negozi giuridici fra privati, ovvero la sottoscrizione apposta fra due parti avanti all'ufficiale rogante, ecc. Nel caso in specie, invece, la forma che costituisce l'atto giuridico e' prevista dalla legge essere la "scrittura impegnativa" che richiede la sola adesione della ditta fornitrice, che non viene resa di fronte al funzionario rogante, ecc. Con un'autonoma interpretazione del servizio di amministrazione del Comando della Regione Nord-est, la scrittura impegnativa ed il contratto vengono ritenuti "paritetici" ai sensi dell'articolo 17 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 con la conseguenza di costituire, in capo al fornitore, l'obbligo o di versare cauzione o di "migliorare" il prezzo (lo sconto previsto dal comma 9 dell'articolo 54 del citato regolamento, imposto a coloro che vengono esonerati dal prestare cauzione nei contratti). Con un comportamento inconsueto il Capo dei Servizi e Direttore di Commissariato fonda la sua interpretazione non gia' sui princi'pi della giurisprudenza costante o consolidata ma bensi' su precedenti espressioni al riguardo emanate dai suoi stessi Uffici o da Uffici attinenti, sempre del Comando della Regione Militare. Risulterebbe, per altro, che tali contestate direttive amministrative e contabili non siano affatto applicate da altre amministrazioni delle Forze Armate (per altro con una giurisdizione territoriale coincidente con quella della Regione Militare Nord-Est), come ad esempio il Comando della Regione Aerea o la Marina Militare. Ora, a prescindere dal fatto che una piu' diligente lettura dei pinci'pi che stanno alla base dei diritti sarebbe quanto meno doverosa, la difformita' di indirizzi all'interno della stessa Amministrazione dello Stato di per se' costituirebbe elemento sufficiente per richiedere la rimozione del danno. Se la fonte del diritto in materia e' rappresentanta dai citati arsenali normativi, pare corretto che chi ne ha l'autorita' intervenga affinche' comportamenti amministrativi attivi difformi non concretino gravi occasioni di violazione di legge e di eccesso di potere" -: se il Ministro ritenga di intervenire urgentemente per imporre all'Amministrazione il pieno rispetto del diritto nell'acquisizione di forniture per le Forze Armate, sia ristabilendo le quantita' da acquisire in sede locale secondo quanto prescritto dalla legge che non sempre viene rispettata, sia regolando le forme dell'acquisizione senza ingiustificate vessazioni dei fornitori minori. (5-00924)