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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00947 presentata da CORDONI ELENA EMMA (PROG.FEDER.) in data 19950310

Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: fino al 31 marzo 1993, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali venivano collocati in aspettativa e continuavano a percepire dalle amministrazioni di appartenenza la quota del trattamento netto di attivita' eccedente i quattro decimi dell'indennita' parlamentare detratti i contributi previdenziali e le ritenute fiscali (cosiddetta quota non cumulabile); il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare veniva computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza; i predetti pubblici dipendenti conservavano il proprio stipendio lordo e da questo venivano trattenuti i contributi utili al trattamento di quiescenza e di previdenza nonche' le ritenute fiscali, mentre l'importo netto veniva diminuito in misura pari all'ammontare della quota non cumulabile; su tale quadro normativo e' intervenuta la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera (LL) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (delega al Governo in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), la quale ha previsto che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali siano collocati in aspettativa senza assegni; l'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha dato attuazione alla delega, ribadendo il principio del collocamento in aspettativa senza assegni e prevedendo la facolta' di optare in luogo dell'indennita' parlamentare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, definendo altresi' le modalita' ed i tempi per l'applicazione della nuova normativa; per quanto concerne specificamente gli aspetti previdenziali, il citato articolo 71 ha previsto, conformemente a quanto stabilito dalla legge di delegazione, che il periodo di aspettativa sia utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza; tale disposizione, per la verita', e' analoga a quella recata dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) che riguarda il rapporto di lavoro privato, la quale finora e' stata pacificamente interpretata nel senso di ammettere la valutazione del periodo senza alcun onere a carico del dipendente; si e', cio', nonostante, verificato che, con la circolare dell'11 gennaio 1994, n. 135061, il Ministero del tesoro abbia precisato che, durante il periodo di aspettativa senza assegni, permane per i dipendenti pubblici l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi relativi al trattamento pensionistico e di fine rapporto posti ordinariamente a loro carico; questa interpretazione ha determinato, infatti, una significativa e non giustificata disparita' di trattamento tra i deputati legati da rapporto di impiego privato e quelli legati da rapporto di impiego pubblico; per i primi, infatti, non e' necessaria alcuna contribuzione effettiva; per i secondi invece, per la valutazione del periodo di aspettativa agli stessi fini e' necessario il versamento dei relativi contributi; l'interpretazione del Ministero del tesoro, inoltre, non appare coerente con l'intenzione del legislatore che, come risulta dal dibattito che precedette in Senato l'approvazione della disposizione di delega, mirava unicamente a rimuovere una situazione di privilegio dei dipendenti pubblici rispetto ai dipendenti privati, ma non a sottoporre i primi ad un trattamento piu' severo rispetto ai secondi; comunque con l'approvazione in data 23 dicembre 1994 all'articolo 22 del comma 39 della legge 727, che recita: "La normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilita' ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali", il Parlamento ha inteso risolvere definitivamente il problema; poiche' sia il Ministro del tesoro che l'INPS non hanno ancora dato disposizioni in materia; poiche' alcune direzioni provinciali del tesoro, e l'INPS di Roma continuano a richiedere il pagamento della quota parte degli oneri contributivi -: in quale modo e quando il Governo intenda dare corso in maniera rapida alle decisioni assunte dal Parlamento. (5-00947)





 
Cronologia
giovedì 2 marzo
  • Politica, cultura e società
    Il giudice per le indagini preliminari di Palermo rinvia a giudizio Giulio Andreotti per associazione mafiosa.

sabato 11 marzo
  • Politica, cultura e società
    Si consuma una radicale spaccatura all'interno del PPI: il Consiglio nazionale sconfessa l'alleanza elettorale col Polo della libertà annunciata da Rocco Buttiglione, ed elegge in sua vece come segretario, con 114 voti su 225, Gerardo Bianco.