Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00277 presentata da DE GHISLANZONI CARDOLI GIACOMO (FORZA ITALIA) in data 19950322
La XIII Commissione, premesso che: come per tutti gli altri cereali, anche per il settore risicolo dovranno essere applicati, a partire dal luglio 1995, gli accordi GATT; questi accordi risultano particolarmente penalizzanti per il settore in quanto, per garantire l'attuale livello di preferenza comunitaria, e' stato introdotto un prezzo massimo di importazione determinato mettendo in relazione il prezzo del riso greggio - materia prima agricola - con il prezzo del riso semigreggio - gia' in parte sottoposto a trasformazione industriale - importato dalle riserie nord europee; e' evidente l'errore, commesso in sede negoziale, di non aver considerato la differenza tra i due prodotti, arrivando in definitiva ad affermare il concetto che il riso greggio di produzione comunitaria deve essere concorrenziale con il riso semigreggio importato; la Commissione, dopo essersi resa conto delle ripercussioni negative sulla filiera agroalimentare - il problema riguarda infatti sia la produzione agricola che la trasformazione e commercializzazione del prodotto finito - ha dichiarato, nel Consiglio dei ministri agricoli comunitari del 20 dicembre 1994, il proprio impegno a presentare, al Consiglio medesimo, entro il prossimo 30 aprile, una proposta di riforma del settore che stabilisca un sufficiente livello di protezione della produzione comunitaria, tenendo conto dei costi di trasformazione da greggio a semigreggio e valutando l'opportunita' di introdurre un prezzo di intervento per il riso semigreggio, che consentirebbe un adeguato raffronto tra prodotto comunitario e merce d'importazione; a Bruxelles pare vada a delinearsi un indirizzo completamente diverso, anche se non sono ancora state formalizzate proposte concrete circa l'intendimento volto alla risoluzione del problema del "prezzo massimo di importazione del semigreggio di tipo indica" attraverso l'abolizione del prezzo di intervento per tale tipo di riso, riconosciuto ai produttori comunitari, che costituisce la base di calcolo per la determinazione di tale prezzo massimo di importazione; tale soluzione, alternativa all'introduzione del prezzo di intervento per il riso semigreggio, secondo i servizi della Commissione, sarebbe da preferire in quanto non comporterebbe l'instaurarsi di contenzioso con gli Stati Uniti; cosi' facendo si cercano ancora una volta soluzioni di comodo, senza considerare che vanno a vanificarsi tutti gli sforzi compiuti negli ultimi otto anni dalla Comunita' medesima, che ha incentivato la coltivazione in Europa di questi tipi di riso proprio per coprire il fabbisogno comunitario con un prodotto non tradizionale come il riso di varieta' tipo indica; l'abolizione del prezzo di intervento, infatti, comportera' un ritorno della produzione agricola verso le varieta' piu' tipiche dei nostri mercati, che gia' sono eccedentari, con un'involuzione del livello dei prezzi ed un piu' concreto rischio di ricorso all'intervento; la corretta applicazione degli accordi GATT non deve comportare necessariamente l'abolizione di determinate garanzie, quando esistono possibilita' diverse, e che la Comunita' debba evitare di dare interpretazioni restrittive all'accordo rendendo minime le incidenze negative del settore; impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative al fine di ottenere che la Commissione persista nell'intento gia' espresso in sede di Consiglio dei Ministri, ossia introdurre il prezzo di intervento del riso semigreggio, anche se cio' dovesse comportare l'apertura di contenziosi al WTO; a considerare irrinunciabile la garanzia minima di prezzo del riso di tipo indica nel caso in cui dovessero concretizzarsi in precise proposte le intenzioni ventilate da Bruxelles; a considerare altresi' irrinunciabile l'integrazione al reddito da corrispondere al produttore agricolo in seguito alla riduzione dei prezzi garantiti, come gia' avviene per tutti gli altri cereali. (7-00277).