Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00532 presentata da PISTONE GABRIELLA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19950406
Ai Ministri dell'ambiente e dei beni culturali ed ambientali. - Per sapere - premesso che: la Regione Lazio ha pubblicato sulla propria Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1993 un Piano per le aree naturali protette, individuando il perimetro provvisorio del Parco di Veio, come comprensorio omogeneo di 16.400 ha ed avviando una procedura di consultazione dei nove comuni interessati con la Provincia di Roma, procedura al termine della quale il perimetro del Parco proposto non divergeva sostanzialmente, a meno della giusta escluzione dei territori gia' edificati, da quello proposto; regione e Provincia, nei due anni trascorsi dalla adozione del Piano regionale, non sono riuscite a porre norme di salvaguardia certa sui confini individuati in deroga all'articolo 6 della Legge 394/91 permettendo cosi' che gli iter istruttori delle residue edificazioni interne al perimetro dei parchi proseguissero; il Comune di Roma, ha recentemente confermato con le controdeduzioni, le trasformazioni edilizie contenute nella Variante di Salvaguardia del '91, interne al Perimetro individuato dalla Regione; per consentire l'edificazione ha deliberato una nuova perimetrazione del Parco, che ha ridotto il perimetro regionale di altre 450 ha nel tratto urbano del Parco, riducendo la profondita' del Parco a poco piu' di mille metri nel tratto tra il GRA ed il Tevere, e tagliando ogni sbocco naturale nel Tevere medesimo, con grave danno delle caratteristiche proprie del Parco rimasto e della sua accessibilita' e fruizione nel tratto comunale ed in contrasto con le procedure individuate dall'articolo 22 della Legge 394/'91; le decisioni assunte dal Comune di Roma sono finalizzate esclusivamente a consentire l'edificazione delle aree di edilizia convenzionata previste dal PRG e comportano riduzioni del perimetro e buchi non giustificati da preesistenti compromissioni edificatorie; il comprensorio omogeneo a suo tempo individuato dalla Regione Lazio nel Piano delle Aree naturali Protette, anche su proposta delle maggiori Associazioni ambientaliste, racchiude valori ambientali di interesse nazionale in quanto e' l'unico territorio in Italia nel quale la cultura e l'uso del territorio degli etruschi e quella opposta dei romani e' ancora leggibile e conservata pure nelle successive utilizzazioni; proprio da questo contrasto e' qui rappresentata la ragione della nascita ed affermazione dell'Antica Roma, cosi' come da tale contrasto e' derivato un paesaggio straordinario ed unico che ha saputo usare le tecniche agricole e civili degli Etruschi e la proprieta' fondiaria dei romani legata alle due grandi consolari Cassia e Flaminia, lasciando intatte emergenze geomorfologiche e naturalistiche come le Forre del Piordo, i Boschi di Roncigliano, del Sorbo, di Castelnuovo di Porto e di Morlupo arricchite nel tempo dai tre centri storici d'Isola Farnese, Formello e Sacrofano e da molte istituzioni di uso civico dei suoli ancora operanti; con la Legge Regionale votata l'8 marzo 1995 la Regione Lazio ha istituito il Parco di Veio accogliendo tutte le richieste dei Comuni, in contrasto con le procedure gia' avviate e i loro esiti con gravi danni su tutto il Parco che in molte zone gia' presenta aree interessate da urbanizzazione diffusa, riducendo l'area del Parco stesso di 6.000 ettari, pari a poco meno della meta' della superficie originaria utile; il caotico sviluppo urbano dell'area metropolitana di Roma, testimoniato da indagini regionali sui Comuni dell'area, puo' e deve trovare ragione di equilibrio anche economico nel sistema ambientale individuato dalla Regione e posto dalla Provincia alla base del proprio Piano territoriale di coordinamento; limite allo sviluppo edilizio richiamato anche dalla relazione al vincolo ex articolo 1 punto M della Legge 431/'85 posto dal Ministero dei Beni Culturali sul tratto urbano del Parco nel Comune di Roma -: se il Ministro dell'Ambiente non ritenga opportuno intervenire dichiarando il Parco di Veio di interesse nazionale ed applicando i poteri e le procedure individuate all'articolo 6 della Legge 394/'91 ovvero svolgere le funzioni di controllo e indirizzo ai sensi dell'articolo 5 della citata legge e degli articoli 2 e 5 della legge 349/86; se il Ministro dei beni culturali ed ambientali non ritenga opportuno intervenire esercitando i poteri conferiti dal secondo comma dell'articolo 1-bis della Legge 431/'85 attuando tutte quelle funzioni di indirizzo e coordinamento con la Regione ed il Ministro dell'ambiente previste dal decreto del Presidente della Repubblica 616 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni a tutela dei beni del Parco, anche in considerazione della possibile non cogenza dei Ptp operanti sul Parco solo adottati dalla Giunta da oltre sette anni e della nota del Ministero n. 332 del 10 febbraio 1993 emessa per richiedere alla Regione Lazio l'adeguamento della normativa di tutela del futuro Parco di Veio secondo la perimetrazione individuata nel 1993. (3-00532)