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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01071 presentata da DUCA EUGENIO (PROG.FEDER.) in data 19950406

Al Ministro dei trasporti e della navigazione. -Per sapere - premesso che: il deputato Innocenzi, nato a Verona e residente a Trento, ha presentato recentemente l'interrogazione n. 4-08906 ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale riguardante l'onorevole Eugenio Duca, deputato eletto nel Collegio di Ancona, dipendente delle F.S. S.p.A; tale interrogazione avanza imputazioni di ordine personale essendo stata formulata in termini assertivi che assumono, oggettivamente, un significato oltraggioso e diffamatorio, e comunque tali affermazioni risultano mendaci e inqualificabili -: se risponda al vero che l'onorevole Eugenio Duca sia stato assunto come operaio qualificato, ed abbia svolto, fino all'inidoneita', le funzioni proprie dell'operaio qualificato e non abbia mai chiesto di svolgere ne' abbia conseguito le abilitazioni alla qualifica di verificatore, e se pertanto non sia falsa l'affermazione dell'Innocenzi che Duca Eugenio sia stato operaio verificatore; se risponda al vero che in data 12 marzo 1973 l'operaio qualificato Duca Eugenio sia stato sottoposto a visita di revisione per il rischio di malattia professionale e che in quella sede sia risultato non idoneo alle mansioni della qualifica rivestita e se non risulti, come da Dispaccio di Servizio del Capo ufficio Sanitario Compartimentale di Ancona n. 486 del 12 febbraio 1973 ore 13,46, che l'operaio qualificato Duca Eugenio "dovra' essere immediatamente sollevato dalle mansioni gia' svolte e adibito in mansioni del V Gruppo Uffici"; se risponda, al vero che in base alle disposizioni aziendali in data 3 ottobre 1973 l'operaio qualificato Duca Eugenio e' stato sottoposto a visita, presso il Servizio Sanitario dell'Azienda F.S, per "cataratta avanzata O.S. con visus inferiore al minimo prescritto per la qualifica rivestita" e che il dipendente, come risulta dal SAN 147 dell'8 ottobre 1973 class. SAN 2l/PAO/302111/34532 e' stato dichiarato "inidoneo totalmente alle mansioni della propria qualifica, ma ancora idoneo a quelle complete di altra (in via definitiva)" e se quindi risultano mendaci le affermazioni dell'Innocenzi la dove sostiene "che l'onorevole Eugenio Duca ha chiesto il riconoscimento di inidoneita' al lavoro e che tale inidoneita', respinta dalla commissione medica di prima istanza di Ancona, e' stata riconosciuta dalla Commissione di II istanza per congiuntivite cronica" in quanto non e' stato l'onorevole Duca a chiedere in prima, seconda o terza istanza l'inidoneita'; cosi' come risulta falsa l'inventata diagnosi clinica dell'Innocenzi sulla "congiuntivite cronica"; se risponda al vero che in data 21 aprile 1978 come risulta dal SAN 9 classificato AN.USC.3413/6922, che l'inidoneita' e' conseguente ad esiti di infortunio sul lavoro per "afachia post-operatoria in O.S. conseguente a cataratta traumatica; se sia vero che in data 8 aprile 1975 nei confronti dell'operaio qualificato Duca Eugenio e' stato disposto un cambio di qualifica con la retrocessione da operaio qualificato ad un livello inferiore in base all'articolo 49, quarto comma, dello stato giuridico del personale (inidonei per cause comuni); se risponda al vero che solo in data 13 ottobre 1982, con deliberazione n. 182 del Direttore del Servizio personale, l'Azienda Autonoma delle F.S. ha cosi' disposto: "Vista la deliberazione n. 231/P.2.1.7. dell'8 aprile 1975 con la quale nei confronti dell'operaio qualificato Duca Eugenio e' stato approvato il cambio di profilo professionale in base al quarto comma dell'ex articolo 2 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, per inidoneita' dipendente da cause comuni; vista la deliberazione del Capo dell'Ufficio personale e Compartimentale di Ancona n. 259 del 25 agosto 1978 con la quale l'infermita' che motivo' il giudizio di totale inidoneita' di Duca Eugenio al profilo di operaio qualificato, e' stata riconosciuta dipendente da infortunio sul lavoro; delibera la deliberazione n. 231/P.2.1.7. dell'8 aprile 1975 e' annullata, con conseguente restituzione, a decorrere dalla medesima data, del dipendente Duca Eugenio nel profilo di operaio qualificato"; se risponda al vero che in base allo Stato Giuridico del Personale, articolo 49 primo comma (inidonei per infortuni sul lavoro, malattia professionale, cause di servizio), il cambio di qualifica debba avvenire a pari livello e che al terzo comma dell'articolo 49 e' previsto che "fatte salve le esigenze di sicurezza dell'esercizio ferroviario, le menomazioni di cui sopra non possono costituire ostacolo sulla carriera o influire negativamente sul servizio prestato" e se pertanto non risultino false le affermazioni dell'Innocenzi quando sostiene "che nonostante il contratto nazionale delle F.S. preveda che il lavoratore dichiarato inidoneo debba essere collocato ad un livello inferiore a quello di appartenenza, l'onorevole Duca e' stato illegittimamente collocato allo stesso precedente livello"; se risponda al vero che proprio a causa del lungo tempo trascorso tra il riconoscimento dell'inidoneita' per infortunio sul lavoro e l'applicazione delle norme di cambio qualifica per gli inidonei per cause di lavoro e' sorto un lungo contenzioso fra l'operaio qualificato Duca Eugenio e l'Azienda Autonoma delle F.S., in quanto lo stesso era persino stato escluso dalla partecipazione all'accertamento professionale a Segretario Amministrativo bandito con DM. 30 ottobre 1980, n. 2514; se risponda al vero che Duca Eugenio, avverso alla delibera di esclusione, si gravava prima con ricorso gerarchico al Ministro dei trasporti e successivamente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (26 gennaio 1982) per violazione e falsa applicazione delle leggi 26 marzo 1958, n. 425, 6 dicembre 1979, n. 42 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, n. 2514; se risponda al vero che in data 6 marzo 1986, Duca Eugenio e' stato inquadrato nel profilo professionale di Segretario Amministrativo quale vincitore dell'accertamento professionale relativo; se risponda, al vero che in data 13 aprile 1988 Duca Eugenio ha depositato un ricorso contro l'Ente F.S. e che il pretore del lavoro di Ancona, all'udienza del 25 ottobre 1988 ha pronunciato la sentenza n. 121 con la quale: "1) condanna l'Ente Ferrovie dello Stato ad inquadrare Duca Eugenio nel profilo di Segretario Amministrativo con decorrenza 1^ gennaio 1979; 2) condanna l'Ente resistente a corrispondere a Duca Eugenio la somma di lire 7.360.181 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione dei singoli ratei al saldo; 3) condanna l'Ente F.S. al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive lire 1.100.000 di cui lire 700.000 per onorari. La condanna al pagamento delle differenze retributive e' provvisoriamente esecutiva per legge"; se risponda al vero che in data 21 novembre 1988 e' stato notificato "il Decreto del Presidente della Repubblica al completo del parere del Consiglio di Stato, con cui e' stato accolto il ricorso straordinario avverso il provvedimento di esclusione dall'accertamento professionale a Segretario indetto con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1980, n. 2514" e che pertanto "il signor Direttore del Dipartimento Organizzazioni ha comunicato che l'interessato deve essere ammesso ora per allora all'accertamento in parola"; se risponda al vero che pur in presenza della sentenza del pretore di Ancona n. 121/88 Duca Eugenio, per mezzo dei propri legali, ha chiesto il sequestro dei fondi spettanti, tramite ufficiale giudiziario, presso la Cassa di Stazione della Stazione F.S. di Ancona Centrale e se pertanto non risultino false, calunniose e diffamatorie le insinuazioni e le richieste dell'innocenzi in quanto all'onorevole Duca e' stato attribuito solo quanto spettante per legge e se il Governo non ritenga di dover interessare la magistratura ordinaria sui contorni oscuri di tale vicenda; anzi, se risponda al vero che pur in presenza della sentenza del pretore del lavoro di Ancona e dell'esito favorevole del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'onorevole Duca Eugenio ha accettato in data 3 dicembre 1990 una transazione della controversia presso l'ufficio provinciale del Lavoro, Commissione provinciale di Conciliazione di Ancona; se risponda al vero che l'Azienda Autonoma delle F.S. ha dovuto trasmettere, in quanto obbligo di legge (almeno fino alla modifica del proprio ordinamento in Ente prima e in S.p.A. poi), gli atti riguardanti il personale dipendente alla Corte dei conti; se risponda al vero che le conseguenze dell'infortunio subito dall'onorevole Eugenio Duca si siano aggravate in cataratta avanzata traumatica ed afachia post-operatoria. Operato per distacco di retina - Visus O.S. 10/10 - O.S. percezione ambra luce - invalidita' 35 per cento, ulteriormente peggiorata con invalidita' al 40 per cento, e pertanto se non ritenga l'insinuante domanda dell'Innocenzi "se l'invalidita' al servizio sia reale" un atto di sciacallaggio inqualificabile e ingiustificabile. (5-01071)

 
Cronologia
sabato 1° aprile
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Scalfaro rinvia alle Camere per una nuova deliberazione il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi (A.C. 1944).

domenica 23 aprile
  • Politica, cultura e società
    Si svolgono le elezioni regionali nelle 15 regioni ad autonomia ordinaria: in 9 di esse si afferma il centrosinistra.