Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09293 presentata da CONTI GIULIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19950406
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: l'accesso alla convenzione di Medicina Generale tramite graduatoria regionale attraversa un difficile momento caratterizzato da mancanza di certezze normative nelle regioni, con seri motivi di preoccupazione per i circa 32.000 medici interessati, creando le premesse per aggravare ancor piu' i problemi di occupazione e di sottoccupazione di tanti medici; i diritti acquisiti previsti dalle normative comunitarie e dalla stessa legge n. 256 debbono essere garantiti; le direttive comunitarie 86/457 e 75/362, poi unificate nella direttiva 93/16 CEE sulla formazione specifica in Medicina Generale, dispongono che i medici, per poter esercitare in qualita' di Medico di Medicina Generale nell'ambito del regime nazionale di sicurezza sociale (per l'Italia il SSN), debbano essere muniti dal 1^ gennaio 1995, dell'attestato di formazione previsto e disciplinato dalla stessa direttiva 86/457 (articolo 7 comma 1); la direttiva rimette ai singoli Stati l'individuazione delle categorie di medici aventi diritto acquisito di esercitare l'attivita' di Medici di Medicina Generale (articolo 7 comma 2) limitando tuttavia il potere riconosciuto ai singoli Stati prevedendo espressamente che non puo' essere negato il diritto di esercitare la Medicina generale al cittadino degli Stati membri che gia' goda di tale diritto al 31 dicembre 1994, ai sensi della direttiva 75/362 (dir. 93/16); la direttiva 75/362 e lo stesso decreto legislativo n. 256 del 1991, prevedono che il cittadino comunitario in possesso di titolo riconosciuto (per l'Italia Diploma di abilitazione all'esercizio della professione) al 31 dicembre 1994, puo' vantare il diritto acquisito all'esercizio della Medicina Generale, richiedendo ed ottenendo Attestato di formazione (decreto legislativo n. 256 del 1991, articolo 6 commi 3-4-5); le categorie aventi diritto acquisito all'esercizio della Medicina Generale sono state identificate in primis tramite il decreto legislativo n. 256 del 1991, che recepisce le predette direttive; lo stesso decreto legislativo prevede che ulteriori categorie aventi diritto acquisito vengano ricercate dal Ministro della Sanita' ai sensi delle citate direttive comunitarie; la prima individuazione di tali diritti acquisiti e' stata effettuata con legge (articolo 8 decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993), ma la categoria di medici identificata, avente diritto acquisito all'esercizio della Medicina Generale Convenzionata (gli iscritti in graduatoria regionale valida per l'accesso al Servizio sanitario nazionale all'8 agosto 1991), non e' prevista naturalmente dalle normative comunitarie; peraltro un'ulteriore categoria di medici aventi diritto acquisito, e' stata identificata dal Ministro della sanita' con proprio decreto del 15 dicembre 1994, n. 55 (nel rispetto delle direttive 86/457, 75/362 e 93/16) e comprende i medici abilitati alla professione medica al 31 dicembre 1994, in linea con le limitazioni imposte dall'articolo 7 della dir. 86/457; tale provvedimento amministrativo non poteva non tenere conto dell'esigenza di rendere omogenea la posizione del cittadino italiano e di quello comunitario, al fine di evitare una manifesta disparita' di trattamento a danno del cittadino italiano, atteso che in Italia, alla data del 31 gennaio 1994, per l'esercizio della Medicina Generale Convenzionata, era richiesto esclusivamente il possesso dell'abilitazione professionale; il diritto acquisito all'esercizio della Medicina Generale Convenzionata per gli abilitati al 31 dicembre 1994, e' stato espressamente riconosciuto in tutte le Nazioni Europee che hanno dovuto provvedere al recepimento della direttiva comunitaria; il corso biennale di formazione in Medicina Generale non e' stato ancora attivato, in quanto inutile spesa, in nessuna delle Nazioni Europee anzidette e di questo e' al corrente il Ministero della sanita' cui sono giunte chiarificanti risposte dai rispettivi Ministeri della Sanita' dei summenzionati paesi comunitari; il diritto riconosciuto dal decreto ministeriale del 15 dicembre 1994, ad esercitare l'attivita' di Medicina Generale consente solo in astratto l'accesso alle convenzioni agli abilitati al 31 dicembre 1994, in quanto tale accesso e' subordinato ad utile collocazione nella graduatoria regionale; il corso biennale e' stato attivato solo nella seconda meta' del 1994; le regioni nell'attivare il corso non hanno tenuto in minima considerazione le reali necessita' del Servizio sanitario nazionale nell'attribuire un numero di posti proporzionale alle esigenze della popolazione; tale corso e' comunque in Italia a numero chiuso, mentre dal 1^ gennaio 1995, per garantire un'uniformita' di preparazione ai medici abilitati dopo il 1^ gennaio 1995, e quindi non ancora formati in Medicina Generale nel rispetto delle direttive comunitarie, dovrebbe essere rivolto a tutti i medici che intendano esercitare in qualita' di medici di Medicina Generale sia nel settore pubblico che nella libera professione onde evitare disparita' di preparazione tra settore pubblico e privato, onde garantire al cittadino uguali prestazioni da parte di tutti i medici. Che conseguirebbe a tale disposizione un notevole risparmio di spesa potendo il corso essere attivato sotto forma di aggiornamento a pagamento come avviene in altre nazioni europee; nel decreto ministeriale del 15 dicembre 1994, non esiste disparita' di trattamento tra le poche centinaia di tirocinanti frequentatori del corso, che ricordiamoci sono retribuiti!, che volontariamente si sono presentati a sostenere la prova di ammissione allo stesso ed i medici che esercitano gia' oggi l'attivita' di medici come precari nel SSN, ma che tale decreto come gia' ribadito non fa che ottemperare alle disposizioni della Comunita' Europea; in data 20 marzo 1995, il TAR Lazio ha accolto domanda incidentale di sospensione nei riguardi del decreto ministeriale 15 dicembre 1994, (presentato dai tirocinanti e dai borsisti del 10 ottobre 1988) ma che tuttavia del tutto insussistente di argomentazioni appare un danno attuale nei confronti dei frequentatori del corso e dei borsisti, come si evince dalle argomentazioni suddette e come rilevato anche dall'Avvocatura Generale dello Stato nella sua memoria difensiva; e' indubbio che la frequentazione del corso previsto dalla 256 impedisca nella generalita' dei casi di svolgere altre attivita' nell'ambito del Servizio sanitario nazionale produttive di punteggio (come previsto dal decreto legislativo n. 256 del 1991), ma che comunque trattasi di sedicenti giovani medici neolaureati che volontariamente hanno scelto di frequentare tale corso; lo stesso non puo' dirsi dei medici gia' in possesso di un attestato equipollente previsto da un tirocinio teorico pratico di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 1988, perche' i controlli sui medici frequentatori di tale corso, del tutto sperimentale, non hanno impedito loro di collezionare punteggio e di frequentare specialita' anche se cio' e' espressamente vietato ai frequentatori del corso biennale in atto; tuttavia, ferma restando l'assoluta necessita' di garantire a tutti i medici in possesso di titoli e compresi nei diritti acquisiti pari opportunita' di accesso alla convenzione attraverso le graduatorie regionali, non si esclude la possibilita' di attribuire un punteggio ai frequentatori del corso purche' tale punteggio venga esteso anche agli abilitati entro il 31 dicembre 1994, considerando che i frequentatori del corso sono neolaureati e che quindi il punteggio massimo attribuibile non potra' comunque essere superiore alla media nazionale del punteggio ottenibile dai medici con il lavoro svolto presso il Servizio sanitario nazionale come precari nei primi due anni di laurea; se tali istanze non venissero accolte oltre alle indubbie sperequazioni nei riguardi dei medici sottoccupati si genereranno gravissime ripercussioni sull'assistenza, attendendo la S/V che per mancanza di soggetti legittimati in alcune regioni non si potranno assicurare le sostituzioni dei medici di famiglia titolari, assenti o impediti, e che comunque tale provvedimento dovrebbe altrimenti essere inderogabile ed immediato per coerenza nei confronti dell'assistenza alla popolazione; il Ministero della sanita' ha ricevuto istanza di riconoscimento di analoghi attestati rilasciati dalle competenti Autorita' di Stati membri a cittadini italiani medici abilitati entro il 31 dicembre 1994. Che tali attestati ai sensi del decreto legislativo n. 256, sono equipollenti ed equivalenti in tutto e per tutto all'attestato rilasciato al termine del corso di formazione in Italia e che a tali medici dovra' essere rilasciato attestato (articolo ... comma ... decreto legislativo n. 256 del 1991); non e' da sottovalutare un'ulteriore sperequazione che vede attribuire attualmente la convenzione in zone limitrofe alle grandi citta' ai possessori unicamente del punteggio di residenza e che tale punteggio non e' certo specchio di particolare sperienza professionale; e' oramai improrogabile l'esigenza di un provvedimento chiarificatore onde sedare il clima di sfiducia dovuto a distorte informazioni e per garantire livelli di assistenza univoci sia nel settore pubblico che in quello privato -: se non ritenga opportuno che sia garantita in prima istanza e propedeuticamente, che venga immediatamente ribadita la non attualita' della sanatoria prevista dall'articolo 8 decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, per gli iscritti in graduatoria regionale all'8 agosto 1991, in quanto in palese contrasto con il decreto legislativo 256/91 che prevede che i diritti acquisiti vengano ricercati nel rispetto della direttiva comunitaria. Che con opportuno provvedimento venga abrogato tale articolo in quanto abrogato dallo stesso decreto ministeriale 15 dicembre 1994, anche se in maniera implicita; se non ritenga opportuno che venga ribadita l'assoluta coerenza e necessita' del decreto ministeriale 15 dicembre 1994, che ha finalmente identificato dopo due anni di ritardi i diritti acquisiti previsti dalle normative comunitarie; se non ritenga opportuno che il Ministero della sanita' si costituisca parte in causa nei confronti dei ricorrenti l'ANFOMEG (associazione che riunisce i giovani medici tirocinanti con sede in viale Somalia 250 - Roma, in persona del presidente legale rappresentante dottor Claudio Galli) e i dottori ricorrenti con domicilio presso lo studio legale di viale Carso 14-00195 Roma; se non ritenga opportuno che venga comunque consentito ai medici interessati dal decreto ministeriale 15 dicembre 1994, di ottenere l'attestato atto all'iscrizione alle graduatorie regionali, come previsto dal decreto legislativo n. 256 del 1991, articolo 6 commi 4-3-5, onde evitare ripercussioni sull'assistenza sanitaria alla popolazione; se non ritenga opportuno che vengano garantiti pari opportunita' e punteggio, ai possessori di diritto acquisito ed ai partecipanti al corso biennale di accesso alla convenzione attraverso le graduatorie regionali, attribuendo a tali medici un punteggio comunque non superiore al punteggio medio nazionale ottenibile nei primi due anni dall'abilitazione professionale, pari a uno virgola due punti annui; se non ritenga opportuno che il corso biennale di formazione in medicina generale venga con opportuno provvedimento trasformato in corso propedeutico di aggiormamento alla Medicina Generale per i medici abilitati dal 1^ gennaio 1995, con retta annuale per far fronte ai notevoli costi di gestione del corso e per garantire in tal modo i medici che intendano esercitare la professione di medico di Medicina Generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e nell'area privata la possibilita' di formarsi ottemperando definitivamente alle direttive comunitarie che impongono il corso per garantire univoci livelli di assistenza alla popolazione; se non ritenga opportuno che nel caso la S/V non intendesse provvedere immediatamente al riordino della situazione venutasi a creare dopo la sentenza sospensiva del TAR Lazio chiediamo che un provvedimento Ministeriale vieti immediatamente l'esercizio della Medicina Generale ai medici abilitati entro il 31 dicembre 1994 e nella fattispecie: ai medici che hanno ottenuto la convenzione dopo il 31 dicembre 1994, senza alcun titolo, ai medici che operano come medici di Medicina Generale in qualita' di sostituti dei medici convenzionati senza averne titolo, ai medici che esercitano la guardia medica in qualita' di sostituti e reperibili senza titolo, ai medici che esercitano la Medicina Generale sul territorio come liberi professionisti senza titolo. Praticamente si richiede che il Ministero vieti l'attivita' professionale nel campo della Medicina Generale a tutti i medici abilitati entro il 31 dicembre 1994, privi del titolo ipotetico che verra' rilasciato alla fine dei corsi di formazione. In sostanza si chiede alla S/V di stabilire se l'attivita' dei suddetti medici sia attualmente lecita, oppure se questa attivita' sia importante per la popolazione ed in questo caso dovra' continuare a rimanere tale, non solo transitoriamente ma anche dal momento in cui verranno rilasciati i primi attestati di formazione: in quel momento tutti i medici giovani potranno esercitare con pari opportunita' e dignita' la professione di medico di Medicina Generale. (4-09293)