Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01084 presentata da JANNONE GIORGIO (FORZA ITALIA) in data 19950426
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: la norma sulle "societa' di comodo" e' contenuta nella Sezione IV del D.L. n. 41 del 23 febbraio 1995 (convertito con la Legge 23 marzo 1995, n. 85) ed e' ivi inserita in quanto, all'interno di nuove misure antielusive, e' stata concepita per colpire quei soggetti che optano per una forma societaria o per operazioni straordinarie con l'unica finalita' di ricorrere alle normative fiscali o civilistiche piu' convenienti, a nulla rilevando la reale convenienza economico-imprenditoriale o la volonta' di porre in essere una concreta attivita' economica; la dottrina definisce "societa' di comodo" una societa' costituita da soggetti (persone fisiche) che conferiscono ad essa i propri beni, al solo scopo di trarre vantaggio dalla condizione giuridica che assumono i beni conferiti quale patrimonio autonomo, sottratto alle pretese dei creditori dei singoli conferenti (F. Galgano in Diritto Commerciale - Le Societa', Cap. 2, paragr. 3); le precisazioni suesposte evidenziano il presupposto di base che sottende alla costituzione di una societa' di comando, cioe' il godere di particolari vantaggi fiscali da parte dei soci in virtu' di un diverso regime impositivo sul patrimonio ad essi riferibile; la costituzione di una societa' di capitali i cui soci sono rappresentati unicamente da altre societa' di capitali non puo' essere in alcun modo giustificata da una motivazione di carattere fiscale (diversamente dalla societa' di comodo), visto e considerato che i beni ad essa riferentisi sono soggetti alle stesse norme civilistiche e fiscali alle quali sarebbero soggetti in capo ai singoli soci (societa' di capitali); in tal caso la motivazione e' riconducibile unicamente alla volonta' di gestire separatamente attivita' di diversa natura; la giustificazione addotta evidenzia in modo chiaro ed inequivocabile che tale fattispecie non possa neppure rientrare in una ipotesi di prova contraria, essendo di per se stessa una causa oggettiva di esclusione dalla norma in esame; viene meno, infatti, il presupposto che sottende alla costituzione della societa' di comodo, nei confronti delle quali e' diretta la volonta' di restrizione e di controllo del legislatore; l'ipotesi sostenuta e' confortata dal fatto che anche il legislatore, nell'intenzione di eliminare dai processi economici nazionali le societa' di comodo, ha voluto facilitarne lo scioglimento, agevolando le assegnazioni dei beni societari ai soci. Tale agevolazione, del resto, opera solo nel caso in cui i soci siano persone fisiche e la societa' non eserciti realmente una attivita' economica, ma si limiti semplicemente al godimento degli stessi beni da parte dei soli soci; il legislatore, inoltre, escludendo dalla tassazione prevista per le societa' di comodo quelle societa' che si trasformeranno entro il 31 maggio 1995 in societa' di persone, non puo' aver voluto escludere dalla suddetta agevolazione le societa' aventi come unica "colpa" quella di avere come propri soci delle societa' di capitali; un'ulteriore conferma di quanto sin qui sostenuto, infine, deriva dal fatto che se l'intento del legislatore fosse stato quello di escludere dalle agevolazioni tali societa', ci troveremmo di fronte ad una grave disparita' di trattamento fiscale in capo a soggetti di medesima natura -: se, attese le vaste e ponderate considerazioni suesposte, non sia improprio definire "societa' di comodo" una societa' di capitali avente quali soci esclusivamente societa' di capitali; quindi, pur non superando i limiti di cui al D.L. n. 41 del 23 febbraio 1995, l'interrogante chiede se non sia opportuno considerare tali societa' di capitali non assoggettabili alla prevista tassazione, facendo finalmente chiarezza su una questione assai controversa e diffusa e a torto penalizzante per quelle societa' che giustificatamente hanno provveduto ad una diversa riorganizzazione delle proprie attivita'. (5-01084)