Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01083 presentata da DE SIMONE ALBERTA (PROG.FEDER.) in data 19950426
Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: le procedure previste dalla delibera CIPE dell'11 ottobre 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1994, per la loro farraginosita', anziche' agevolare l'opera di ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, in applicazione della legge n. 32 del 1992, ne ostacolano e ritardano il corso e quindi appare urgente e necessaria un'opera di semplificazione; in particolare per quanto riguarda la ricostruzione abitativa in data 11 ottobre 1994 il CIPE ha ripartito i fondi previsti dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, per gli anni 1992, 1993 e 1994 destinati alla ricostruzione delle zone terremotate della Campania e Basilicata; contrariamente a quanto fatto per tutti i riparti attuativi della legge n. 219 del 1981, nonche' della stessa legge n. 32 del 1992 e precisamente del 7 giugno e del 13 luglio 1993, questa volta il CIPE ha introdotto la previsione di una sua ulteriore deliberazione (punto 9 comma 1 della delibera) prima che i fondi siano spendibili, ed ha subordinato la erogazione materiale dei fondi a verifiche da attuarsi da parte dei nuclei ispettivi ministeriali; il riparto e' stato effettuato a seguito di verifiche svoltesi dal 1992 in poi e tuttora in corso; finora sono state fatte 65 verifiche su 188 comuni che hanno presentato il piano di utilizzo dei fondi e su oltre 400 aventi diritto; nessun comune e' stato autorizzato, malgrado siano trascorsi sei mesi dalla data della delibera citata; il primo comma del punto 9 contrasta con le prescrizioni della legge n. 32 del 1992 e con il sistema delle competenze stabilite dalla legge n. 219 del 1981 tuttora in vigore; la previsione di un'ulteriore deliberazione del CIPE si appalesa come una duplicazione che peraltro implica tempi lunghi, atteso che si investe un organo collegiale ed interministeriale; per concludere l'istruttoria e rendere spendibili i fondi assegnati ben puo' bastare l'altro adempimento previsto nel punto 9 comma 2 della delibera rappresentato dal nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici; per le opere pubbliche la delibera CIPE dell'11 ottobre 1994, erroneamente interpretando l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 398 del 1993 convertito in legge n. 493 del 1993, ha vincolato ogni tipologia di opera attinente alla ricostruzione ad una complessa procedura finalizzata all'ottenimento di una autorizzazione del Ministro del bilancio, previa deliberazione dello stesso CIPE; fino ad oggi circa 300 progetti di opere pubbliche sono in attesa di autorizzazione da parte del CIPE e pertanto si assiste ad un blocco dei finanziamenti pari a circa 500 miliardi -: se non ritenga, facendo riferimento alla legge e ai precedenti riparti, di proporre la modifica della citata delibera: a) autorizzando il prosieguo delle verifiche in corso d'opera; b) abolendo il comma 1 del punto 9. Si propone, infine, la modifica del punto 7 della delibera per chiarire che non sono sottoposte ad autorizzazioni ministeriali le opere di urbanizzazione primarie strettamente connesse a rendere abitabili le case ricostruite con le provvidenze di legge. (5-01083)