Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00539 presentata da TAGINI PAOLO (LEGA NORD) in data 19950426

Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: fino al 1986 la piena validita' della licenza di porto di fucile per tiro a volo, istituita dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, e' stata riconosciuta universalmente. Successivamente e' sorta una lunga e complessa controversia relativa da un lato alla validita' stessa del documento in parola e dall'altro relativa alla possibilita' di utilizzo di tale documento quale titolo di acquisto per armi e munizioni; per fortuna il legislatore interveniva con la legge n. 537 del 1993 (legge di accompagnamento alla Finanziaria 1994) fornendo una indiretta ma inequivocabile risoluzione alla vexata quaestio. Al comma 9 dell'art. 16 infatti questa stabiliva: "salvo quanto previsto dalla legge 25 marzo 1986 n. 85 per le armi sportive, restano ferme le disposizioni della legge 18 agosto 1969, n. 323, per l'esercizio dell'attivita' sportiva del tiro a volo". Il Ministero dell'Interno, preso atto di quanto sopra, con circolare n. 559/CPS del 12 gennaio 1994, faceva presente alle Questure che il titolo in parola riacquisiva di fatto piena validita'. Tale disposizione veniva recepita e applicata dalla stragrande maggioranza dei suddetti organi periferici del Ministero dell'Interno -: se sia al corrente del fatto che la Questura di Alessandria, contravvenendo alle disposizioni impartite, continui tuttora a non ritenere valido quale titolo d'acquisto per armi e munizioni la licenza di porto di fucile per tiro a volo; se codesto Ministero non ritenga che nel suddetto comportamento della Questura di Alessandria si ravvisi il reato di abuso d'ufficio; se codesto Ministero non ritenga che dal suddetto comportamento della Questura di Alessandria derivi un ingente danno economico alle armerie ubicate in quella provincia, le quali -- al contrario ad esempio delle armerie ubicate nelle province limitrofe, ove il disposto dell'art. 16, comma 9, della legge n. 537/93 e' correntemente attuato -- non possono vendere a quei clienti titolari della sola licenza in parola, i quali si rivolgono alle armerie delle altre province; se codesto Ministero non ritenga che il suddetto comportamento della Questura di Alessandria generi una preoccupante situazione di mancanza della certezza del diritto, visto che una licenza ha validita' in tutta Italia meno che in una provincia, senza che si ravvisino adeguate motivazioni a giustificazione di tale sperequazione. (3-00539)

 
Cronologia
domenica 23 aprile
  • Politica, cultura e società
    Si svolgono le elezioni regionali nelle 15 regioni ad autonomia ordinaria: in 9 di esse si afferma il centrosinistra.

mercoledì 26 aprile
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si apre all'Aia, dinanzi al Tribunale internazionale dell'ONU, il primo processo per i crimini di guerra nella ex Iugoslavia.

lunedì 8 maggio
  • Politica, cultura e società
    Il Governo e le confederazioni sindacali raggiungono un accordo sulla riforma del sistema pensionistico, che fa riferimento al criterio contributivo e disincentiva le pensioni di anzianità. La Confindustria non firma l'accordo, che sarà approvato da una consultazione tra i lavoratori con circa il 65% dei voti.