Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01120 presentata da STROILI FRANCESCO (LEGA NORD) in data 19950510
Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: la legge 24 febbraio 1995, n. 46 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante "norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria" solleva alcune incertezze e perplessita' poste dalla poca chiarezza di alcune norme in essa contenute, ritenute fortemente discriminatorie e penalizzanti nei confronti di quegli allevatori che, prima di altri, si sono mossi per tempo nella direzione richiesta dal Governo; al fine di assicurare l'osservanza di quanto prescritto nel regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, la legge n. 46/95 dispone la riduzione prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B assegnate ai produttori, prevedendo la esclusione dalla riduzione della quota B per i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani, nelle zone svantaggiate e nelle isole; molti giovani imprenditori assegnatari di quota A e B, intenzionati a rimanere in futuro nel settore, hanno alla fine del 1993 acquistato quantitativi di quota produttiva, ricorrendo anche al credito, per dare certezze al futuro delle proprie aziende, molte delle quali ubicate nelle zone montane e svantaggiate; la quantita' di quote acquistate da questi allevatori hanno fatto incrementare la loro quota A della quantita' acquistata ed hanno contestualmente diminuito, come previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, "Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468 concernente misure urgenti nel settore lattiero caseario, di quasi altrettanto (85-90 per cento) la quota B loro assegnata; con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 727/93 questi allevatori, per aver cercato di fare quanto lo Stato chiedeva, e cioe' rientrare nella quota A, si ritrovano oggi, per una norma iniqua, ad essere doppiamente penalizzati rispetto a quegli allevatori che sono rimasti ad aspettare: in primo luogo perche' non viene tenuto conto dello "sforzo" finanziario sostenuto da questi allevatori per regolarizzarsi acquistando quota A, in secondo luogo perche' oggi vedono decurtare la loro quota B iniziale; oggi, se si fossero limitati ad aspettare, questi allevatori si sarebbero visti riconoscere, al pari di molti altri, tutta la quota B loro assegnata nella campagna 91/92; la norma disposta all'articolo 2, lettera a) del decreto-legge n. 727/93, non chiarendo se gli interventi previsti sulla quota B si riferiscono alla quota della campagna 91/92 o a quella che rimane ad un allevatore dopo aver acquistato quota A, crea incertezza nell'interpretazione della normativa -: se, alla luce di quanto sopra esposto e per non vanificare lo spirito della legge 46/1994 volta a tutelare gli allevatori soprattutto delle zone montane e svantaggiate, non si ritenga opportuno ed estremamente importante ristabilire equita' alla normativa, chiarendo attraverso una circolare interpretativa che la quota B di riferimento, per eventuali riduzioni o conferme di produzione, deve ritenersi quella determinata per la campagna 91/92, evitando in tal modo di penalizzare ingiustamente quegli allevatori che, con sacrificio, si sono mossi per tempo nella direzione indicata e richiesta dal Governo. (5-01120)