Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00122 presentata da DILIBERTO OLIVIERO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19950516
La Camera, premesso che: recenti iniziative del Ministro di grazia e giustizia relative ad ispezioni effettuate negli uffici della procura della Repubblica di Milano hanno mostrato una pesante interferenza nelle attivita' di indagine dei magistrati del pubblico ministero e nella funzione giurisdizionale dei giudici delle indagini preliminari; la politica del Ministro, in continuita' con quella del precedente Governo, ha delineato una strategia, rivolta a condizionare l'esercizio dell'azione penale dei pubblici ministeri attraverso un controllo ispettivo indirizzato a valutare atti del procedimento destinati alla dialettica processuale; nonostante il risultato negativo delle ispezioni, che non hanno riscontrato negligenze o violazioni, sono state preannunciate incolpazioni disciplinari e nuove ispezioni; nel nostro sistema costituzionale la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere e, conseguentemente, i giudici non hanno altra soggezione che alla legge ed i magistrati del pubblico ministero che godono delle stesse guarentigie non sono subordinati a vincoli gerarchici; necessariamente ogni atto del procedimento non puo' essere soggetto che alle valutazioni ed ai controlli previsti dalle leggi processuali nelle varie istanze, con esclusione di qualsiasi altra forma, diretta o indiretta, di esame o di censura; per la gerarchia delle fonti ogni altra disciplina, in contrasto con l'impianto costituzionale, deve ritenersi inapplicabile; il sindacato ispettivo del Ministro di grazia e giustizia deve intendersi sopravvissuto nella parte limitata al funzionamento degli uffici ed assolutamente precluso con riferimento ai modi ed alle forme dell'esercizio dell'azione penale e ad ogni altra attivita' sottoposta a valutazione o riesame nelle varie istanze giurisdizionali; anche nell'uso della facolta' di esercitare l'azione disciplinare il Ministro non puo' prendere in esame comportamenti legati ad attivita' giurisdizionali ancora in corso, perche' altrimenti si sostituirebbe agli organi di riesame, con inevitabile ingerenza nel processo; allo stato, il ruolo degli ispettori amministrativi del Ministero, che andra' riconsiderato in una nuova normativa piu' aderente ai princi'pi della Costituzione, non puo' essere utilizzato per controllare l'attivita' di indagine o di giudizio dei singoli uffici o magistrati, perche' questo rappresenta uno stravolgimento dell'assetto dei poteri con grave attentato all'autonomia ed all'indipendenza della magistratura; in attesa di nuove norme che ridefiniscano il ruolo ed i limiti del sindacato ispettivo del Ministro di grazia e giustizia, occorre fornire al Governo un preciso indirizzo in materia: impegna il Governo: a limitare il sindacato ispettivo al funzionamento ed all'organizzazione degli uffici giudiziari; ad astenersi da ispezioni su attivita' giudiziarie in corso e soggette al normale sviluppo processuale; ad evitare valutazioni dei comportamenti di singoli magistrati per eventuali azioni disciplinari, legati al compimento di atti del processo ancora sottoposti a riesame od a giudizio. (1-00122)