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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00312 presentata da TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19950517

La III Commissione, considerato che il Comitato di Presidenza del Consiglio Generale degli italiani all'estero ha approvato il seguente ordine del giorno: "Il Comitato di Presidenza del C.G.I.E., considerato che il disegno di legge che il Governo si appresta a presentare al Parlamento contiene un articolo sui pensionamenti in regime internazionale (anche se il contenuto di tale articolo appare del tutto insoddisfacente) che prevede fra l'altro una modifica dei meccanismi di calcolo per le pensioni degli emigrati stabilendo l'erogazione di un importo pensionistico mensile, per ogni anno di contribuzione accreditato in Italia, non inferiore ad un 40^ del trattamento minimo vigente (in pratica circa 15.000 lire al mese per ogni anno); considerato altresi' che si rende indispensabile che siano definite (anche con delega) alcune norme relative alle pensioni in regime internazionale al fine di impedire - come e' accaduto nel passato -interpretazioni restrittive e sempre penalizzanti per i lavoratori emigrati; chiede al Governo e al Parlamento: che, poiche' per quanto concerne la norme indicata (un 40^), l'importo che ne deriva appare del tutto inadeguato, non equo ne' dignitoso, l'importo stesso sia pari almeno al 20 per cento del trattamento medesimo vigente per ogni anno di contribuzione accreditato in Italia; che sia mantenuta la prassi attuale per il recupero degli indebiti pensionistici, che garantisce un recupero massimo di 1/5 della pensione; che in riferimento alle altre norme previste dalla legge di riforma: a) per il nuovo metodo di calcolo: nonche' l'ipotesi di riforma prevede che a coloro i quali hanno maturato entro il 31 dicembre 1995 18 anni di contribuzione si applichera' il metodo di calcolo vigente (basato sulla retribuzione degli ultimi 5/10 anni), e' logico e giusto presumere che i lavoratori emigrati possano perfezionare tale requisito contributivo attraverso il meccanismo della totalizzazione previsto dagli accordi internazionali di sicurezza sociale stipulati dall'Italia; b) per quanto concerne il nuovo requisito minimo contributivo per la pensione di vecchiaia: la riforma prevede che i requisiti minimi contributivi di accesso alla pensione di vecchiaia sono fissati, quando il sistema contributivo entrera' a regime, in cinque anni di anzianita' contributiva in costanza di rapporto di lavoro e con la maturazione di un trattamento pensionistico pari ad almeno 1,5 volte l'importo del nuovo assegno sociale (equivalente a lire 6.240.000 annue). Si chiede quindi che sia consentito ai lavoratori emigrati i quali hanno periodi di contribuzione in Italia inferiori ai cinque anni e diversi da quella effettiva, di maturare tale requisito attraverso il meccanismo della totalizzazione facendo valere periodi in costanza di rapporto di lavoro svolto all'estero. Inoltre si chiede, per i lavoratori emigrati, l'esonero dall'obbligo di maturare un trattamento pensionistico pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale; se cosi' non fosse nessun lavoratore emigrato potrebbe piu' percepire la pensione di vecchiaia; c) per quanto concerne i lavori usuranti: la riforma prevede sconti fino a 5 anni sull'eta' di pensionamento per chi svolge lavori qualificati come usuranti. Si chiede che tale riduzione dell'eta' pensionabile sia prevista anche per i cittadini italiani emigrati i quali abbiano svolto all'estero attivita' usuranti analoghe a quelle svolte in Italia dai lavoratori italiani; d) per quanto concerne i contributi figurativi: oltre ai benefici gia' esistenti, come ad esempio l'accredito del servizio militare e dei periodi di maternita', la riforma prevede la possibilita' di ottenere accrediti di contributi figurativi per assenze dal lavoro per educazione dei figli fino al 6^ anno, per assistenza ai figli, al coniuge ed al genitore, purche' inabili e conviventi. Inoltre alle donne sara' concesso un anticipo di 4 mesi per ogni figlio (fino ad un massimo di 12 mesi) rispetto all'eta' pensionabile. Si chiede l'estensione di tali norme anche ai cittadini e cittadine italiani che risiedono all'estero; e) per la pensione alle casalinghe: si chiede di riconoscere questi diritti, con gli adempimenti e le condizioni che la legge definira', anche alle cittadine italiane residenti all'estero", impegna il Governo a tenere conto delle indicazioni formulate dal Consiglio Generale degli Italiani all'estero, operando anche in sede internazionale, nel rispetto dei diritti degli Italiani nel mondo. (7-00312)

 
Cronologia
lunedì 8 maggio
  • Politica, cultura e società
    Il Governo e le confederazioni sindacali raggiungono un accordo sulla riforma del sistema pensionistico, che fa riferimento al criterio contributivo e disincentiva le pensioni di anzianità. La Confindustria non firma l'accordo, che sarà approvato da una consultazione tra i lavoratori con circa il 65% dei voti.

sabato 20 maggio
  • Politica, cultura e società
    La Procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi e per altre venti persone per corruzione.