Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01170 presentata da BOVA DOMENICO (PROG.FEDER.) in data 19950518
Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: la tassa di assistenza al volo in rotta, cosi' come definita dalla legge 11 luglio 1977 n. 411 modificata dalla legge 15 febbraio 1985 n. 25, e' calcolata sulla base dei costi e delle spese previsti nell'anno in cui la tassa verra' applicata; la tassa di terminale per i voli nazionali ed internazionali, definita dalla legge 5 maggio 1989 n. 160 e' calcolata sulla base del costo complessivo previsto per i servizi di terminale; l'AAAVTAG nel definire il coefficiente unitario per la tassa di rotta (cut) ed il coefficiente unitario di tassazione in terminale (ctt) si basa sui dati di costo del bilancio di previsione e nessun meccanismo di ricalcolo o di compensazione e' applicato nel caso che il bilancio consuntivo dello stesso anno comporti minori spese accertate; tali differenze comporterebbero, se compensate e conguagliate nel bilancio di previsione dell'anno successivo, una riduzione della tassa di assistenza al volo in rotta con conseguenti minori oneri da parte delle compagnie aeree; in diverse occasioni le compagnie aeree hanno evidenziato tale discrasia e che il rappresentante dell'IBAR (Associazione dei vettori aerei stranieri operanti in Italia) nel terzo forum di Air Press dedicato al controllo del traffico aereo, ha chiesto che si possa effettuare, sulla base del bilancio consuntivo, un conguaglio rispetto alle spese previsionali dell'anno di riferimento; i paesi aderenti ad Eurocontrol, nel definire i coefficienti di tassazione per i servizi di assistenza al volo in rotta effettuano le compensazioni derivanti dall'ultimo bilancio consuntivo rispetto a quello preventivo dello stesso anno, consentendo trasparenza e corretta imputazione di costi -: quali siano le differenze dei costi risultanti dal bilancio di previsione iniziale, bilancio di previsione assestato e bilancio consuntivo relativi agli anni di applicazione del CUT e CTT da parte dell'AAAVTAG; quali differenze nei valori del CUT e CTT sarebbero stati possibili applicando il sistema di calcolo usato da Eurocontrol; se non ritenga, in attesa dell'adesione italiana ad Eurocontrol, di porre allo studio modifiche legislative alle leggi in vigore per rendere le sopracitate tasse conformi a quelle dei paesi europei; se non ritenga di introdurre tali modificazioni nella proposta di riforma dell'AAAVTAG ormai gia' da tempo annunciata. (5-01170)