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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00316 presentata da LEMBO ALBERTO (LEGA NORD) in data 19950522

La XIII Commissione, considerato che: le condizioni oggettive dei territori di montagna in Europa - ed in particolare in Italia - sono ormai tali da richiedere un organico intervento a favore di una globale politica di sviluppo e di valorizzazione da parte degli Stati membri dell'Unione Europea, sia in ordine agli aspetti piu' propriamente economici per i diversi settori produttivi, che per quanto attiene all'esigenza di una adeguata salvaguardia dell'ambiente e delle sue risorse, materiali ed umane; il complesso problema della montagna e' gia' stato oggetto di specifici ed importanti studi negli ultimi anni; in particolare, il Comitato economico e sociale delle Comunita' Europee ha adottato il 28 aprile 1988 un articolato parere d'iniziativa su "Una politica per le aree montane", che costituisce importante ed emblematico documento sulla situazione in atto nei vari Paesi e sulle possibili direzioni di sviluppo verso le quali far convergere gli sforzi comuni; la sezione "Sviluppo regionale" del medesimo Comitato ha in proposito ampiamente motivato, in una esemplare relazione informativa, la necessita' di rivolgere specifica attenzione alle aree montane d'Europa con lo scopo di formulare proposte di merito per una unificante politica comunitaria della montagna volta a: salvare il patrimonio naturale, umano e culturale della montagna; fermare lo spopolamento delle aree montane; proseguire una strategia dello sviluppo che aggredisca le cause strutturali e non solo gli effetti dello squilibrio; rendere competitive le condizioni di vita nelle aree montane; sviluppare l'occupazione; il parere d'iniziativa del Comitato economico e sociale individua inoltre alcuni "criteri guida" necessari per raggiungere con il massimo di efficacia gli obiettivi posti: approccio globale ed integrato allo sviluppo, intervenendo sui vari aspetti dello sviluppo: economico, sociale, culturale, ecologico, tecnologico, istituzionale; azione delle strutture di produzione e creazione di nuove imprenditorialita', aggregando forze imprenditoriali locali insieme a managerialita' esterne; valorizzazione di tutte le risorse endogene, sia naturali che umane; tecnologie appropriate ma non povere, messe a punto anche attraverso la localizzazione di attivita' di ricerca nelle aree di montagna; sinergie e non solo equilibrio tra sviluppo e salvaguardia dell'ambiente, intendendo l'ambiente non come vincolo ma come risorsa da utilizzare nel processo di sviluppo; programmi e progetti integrati di iniziativa e di spesa, superando gli interventi settoriali e l'incentivazione su domanda; auto-organizzazione dello sviluppo, intesa come modalita' di partecipazione delle collettivita' delle aree montane alle scelte ed ai processi di sviluppo; solidarieta' concreta della collettivita', quale strumento per sostenere concretamente i processi di autosviluppo; il Congresso dei Poteri locali e regionali d'Europa del Consiglio d'Europa ha adottato all'unanimita', nel corso della III Conferenza europea delle regioni di montagna svoltasi a Chamonix dal 15 al 17 settembre 1994, la cosiddetta "Dichiarazione di Chamonix-Monte Bianco", che approva il progetto di "Carta europea delle regioni di montagna"; detta "Carta" propone quale obiettivo prioritario del Consiglio d'Europa di rinforzare al meglio la coesione economica e sociale degli Stati membri, nella considerazione che le regioni di montagna occupano vasti territori in Europa e assumono importanti funzioni di interesse generale, in particolare a livello ambientale, economico, sociale e culturale; la II Commissione del Comitato delle regioni dell'Unione Europea ha approvato il 31 marzo 1995 un parere in merito alla suddetta "Carta europea delle regioni di montagna" con il quale si invita l'Unione europea ad aderirvi, poste l'importanza geografica e demografica di tali regioni, le funzioni di interesse generale che sono chiamate a svolgere, il grande patrimonio rappresentato dalle montagne europee che va tutelato e preservato e la specificita' delle loro situazioni in relazione alle altre regioni, con una comunanza di problematiche economiche e sociali in ragione delle peculiarita' geomorfologiche e climatiche; la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane", si e' gia' mossa sul versante della promozione di una nuova specifica politica di sviluppo per la montagna italiana, globale ed integrata, in linea con gli orientamenti comunitari sopra richiamati; il Fondo nazionale contemplato dalla medesima legge all'articolo 2 e' previsto che venga alimentato anche da trasferimenti comunitari; tale normativa - in ragione delle specificita' delle problematiche presenti in montagna e quindi della necessita' di un approccio parzialmente differenziato nella risoluzione delle medesime - contempla molte misure di intervento di carattere derogatorio rispetto al normale regime disciplinante singoli aspetti e materie (vedi ad esempio articolo 10 - autoproduzione e benefici in campo energetico; articolo 12 - servizi, usi civici, articolo 16 - agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali; articolo 17 - incentivi alle pluriattivita'; articolo 18 - assunzioni a tempo parziale; articolo 19 - incentivi per l'insediamento in zone montane; articolo 21 - scuole dell'obbligo; eccetera); l'Unione Europea deve farsi carico dell'esigenza di pervenire alla omogeneizzazione, estensione e sviluppo delle politiche delle aree montane, con la definizione e la messa in atto di una specifica politica comunitaria; il Governo italiano debba utilmente intervenire in sede comunitaria con la proposta di un apposito Regolamento per la montagna, ispirato ai medesimi princi'pi, che contempli specifiche misure di carattere differenziato rispetto alla normale disciplina generale, ad esempio in materia di quote di produzione del latte, che dovrebbero vedere esclusa la montagna dai vincoli oggi in essere, in modo da favorire la predisposizione di azioni di sostegno mirato a favore dell'economia e dei servizi alle popolazioni, anche di natura derogativa e speciale, impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative affinche' l'Italia richieda alla Commissione europea l'approntamento di un Regolamento per la montagna d'Europa, volto a dare concreto avvio ad una mirata ed organica politica comune, che contempli altresi' per le zone montane il superamento dell'attuale regine restrittivo delle "quote" di produzione e che preveda lo stanziamento di finanziamenti da destinare, ove costituiti, a Fondi nazionali per la montagna - come gia' fatto dal legislatore italiano - per lo specifico sviluppo di tali territori. (7-00316)





 
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