Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00317 presentata da CASTELLANETA SERGIO (MISTO) in data 19950523
La XII Commissione, considerato che l'articolo 35 della legge 56/89 ha attribuito agli Ordini il compito di stabilire la validita' del curriculum formativo, scientifico e professionale al fine del riconoscimento dell'attivita' psicoterapeutica; tenuto conto che l'articolo 3 della citata legge 56/89 stabilisce che "l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e' subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali, che prevedono adeguata formazione ed addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti, a tal fine riconosciuti, con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica"; considerato che allo stato attuale la specializzazione in "Psicologia Clinica" e' stata riconosciuta come l'unica abilitazione ai sensi del decreto ministeriale 18 novembre 1994 (Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1994), non essendo stata individuata nessuna altra specializzazione valida ai fini dell'articolo 3 gia' citato, impegna il Governo ad individuare, entro breve tempo, i corsi di specializzazione universitari abilitanti all'esercizio della psicoterapia, autorizzando, cosi', gli Ordini professionali a concedere il riconoscimento di detta attivita' ai Medici che ne fanno richiesta. (7-00317)